Disegno di legge regionale n. 193 presentato il 30 dicembre 2015
Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

CAPO I 
OGGETTO E PRINCIPI GENERALI
Art. 1. 
(Ambito di applicazione)
1. 
La presente legge detta norme per il riordino delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza (IPAB), secondo i principi stabiliti dall' articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e dal decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell' articolo 10 della legge 8 novembre 2000 n. 328 ).
Art. 2. 
(Riordino delle Istituzioni)
1. 
Le Istituzioni sono riordinate secondo le seguenti tipologie:
a) 
Aziende pubbliche di servizi alla persona, nel seguito denominate Aziende, alle quali, nell'ambito dei principi stabiliti al capo I del d.lgs. 207/2001 , si applicano le disposizioni di cui al capo II della presente legge;
b) 
Fondazioni e Associazioni di diritto privato, alle quali si applicano le disposizioni del codice civile , le disposizioni di attuazione del medesimo, le disposizioni di cui al capo III del d.lgs. 207/2001 e al capo IV della presente legge.
Art. 3. 
(Rete dei servizi)
1. 
Le Istituzioni riordinate sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
2. 
Le Istituzioni riordinate intervengono nelle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale e concorrono alla progettazione e alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla programmazione stessa.
CAPO II 
MODALITÀ E CRITERI PER IL RIORDINO DELLE ISTITUZIONI
Art. 4. 
(Istituzioni che svolgono attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari)
1. 
La trasformazione delle Istituzioni è stabilita sulla base del valore della produzione determinato dalle entrate effettive di cui al regio decreto 5 febbraio 1891, n. 99 (Approvazione dei regolamenti per l'esecuzione della legge sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza), titolo I, sezione I, del conto consuntivo e del patrimonio immobiliare, ricavato dal valore della rendita catastale rivalutata ai fini fiscali.
2. 
Le Istituzioni, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è pari o superiore ad euro 2.500.000,00, ed il cui patrimonio immobiliare, ricavato dal valore della rendita catastale rivalutata ai fini fiscali, è pari o superiore ad euro 2.000.000,00, si trasformano in Aziende.
3. 
Le Istituzioni di cui al comma 2, che abbiano dato in concessione di servizio l'attività principale, si trasformano in fondazioni o associazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie.
4. 
Le Istituzioni di cui al comma 2, in possesso dei requisiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 febbraio 1990 , scelgono se trasformarsi in Aziende o in fondazioni o in associazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie. La decisione di trasformarsi in Azienda, in presenza dei requisiti di cui al sopra citato decreto, è revocabile in qualsiasi momento, a favore della deliberazione di riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, di cui all'articolo 19, comma 2.
5. 
Le altre Istituzioni, il cui valore medio della produzione, calcolato con riferimento agli ultimi tre anni di attività, è inferiore ad euro 2.500.000,00, si trasformano in fondazioni o associazioni, nel rispetto delle disposizioni statutarie.
Art. 5. 
(Istituzioni inattive)
1. 
Le Istituzioni che, all'entrata in vigore della legge, risultano inattive da due anni o per le quali risultano esaurite o non più conseguibili le finalità previste nelle tavole di fondazione o negli statuti predispongono, entro un anno dalla pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 6, comma 2, un piano di risanamento o di riconversione, anche mediante la fusione con altre Istituzioni o prevedendo la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, al fine di consentire la trasformazione in Aziende o in enti di diritto privato, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 4.
2. 
Alle Istituzioni di cui al comma 1 è vietata l'adozione di atti di straordinaria amministrazione e l'assunzione di personale a tempo indeterminato sino all'accertamento di positiva conclusione del piano di risanamento o di riconversione.
Art. 6. 
(Procedimenti di riordino)
1. 
La trasformazione delle Istituzioni in Aziende è deliberata dalla Giunta regionale unitamente allo statuto .
2. 
La Giunta regionale definisce modalità e termini per i procedimenti di trasformazione in Azienda e i criteri per la valutazione dei piani di risanamento e di riconversione delle Istituzioni.
3. 
Le Istituzioni di cui al comma 2 e, nel caso in cui non abbiano scelto di privatizzarsi, all'articolo 4, comma 4 presentano l'istanza di trasformazione, corredata dalla proposta di statuto , entro un anno dalla pubblicazione della delibera della Giunta regionale di cui al comma 2.
4. 
Le Istituzioni di cui all'articolo 5, che, a seguito di positiva conclusione del piano di risanamento o di conversione, sono in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4 per trasformarsi in Aziende, presentano la relativa istanza di trasformazione, corredata dalla proposta di statuto , secondo quanto indicato nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 2 e, comunque, entro sei mesi dal provvedimento che accerta la positiva conclusione del piano di risanamento e/o riconversione.
5. 
Le Istituzioni di cui all'articolo 5, che, a seguito di positiva conclusione del piano di risanamento o di conversione, non sono in possesso dei requisiti indicati all'articolo 4 per trasformarsi in Aziende, presentano l'istanza di trasformazione in associazioni o fondazioni, corredata dalla proposta di statuto , entro sei mesi dal provvedimento che accerta la positiva conclusione del piano di risanamento e/o riconversione.
6. 
Le Istituzioni di cui all'articolo 4, prive dei requisiti per trasformarsi in Aziende, presentano l'istanza di trasformazione in associazioni o fondazioni, corredata dalla proposta di statuto , entro un anno dall'entrata in vigore della legge.
7. 
La trasformazione delle Istituzioni in persone giuridiche di diritto privato è disposta dalla struttura regionale competente per materia.
8. 
Decorsi infruttuosamente i termini sopra indicati, la Giunta regionale nomina un Commissario che provvede in via sostitutiva.
Art. 7. 
(Estinzione delle Istituzioni)
1. 
La Giunta regionale nomina un Commissario per l'estinzione delle Istituzioni di cui all'articolo 5 che non presentano, o per le quali non sia attuabile, il piano di risanamento o di riconversione.
2. 
Il provvedimento di estinzione è adottato con deliberazione della Giunta regionale che dispone il trasferimento della proprietà del patrimonio, ove esistenti, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle disposizioni testamentarie del fondatore, oppure, prioritariamente, in favore delle Aziende o dei Comuni insistenti nell'ambito territoriale di cui all' articolo 8 della l.r. 1/2004 ove ha sede legale l'Istituzione, oppure, in subordine, in favore di enti pubblici o privati che operano, a vario titolo, nel settore socio-assistenziale.
3. 
La deliberazione di cui al comma 2 costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni a favore dell'ente destinatario degli stessi.
4. 
La Giunta regionale, contestualmente al provvedimento di estinzione, assegna il personale dipendente agli enti di cui al comma 2.
5. 
Il patrimonio viene trasferito con il vincolo di destinazione delle risorse a servizi socio-assistenziali e socio-sanitari, anche nel caso di successiva trasformazione dell'ente.
6. 
Gli enti a cui viene trasferito il patrimonio e il personale subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti all'atto di estinzione.
7. 
Le Istituzioni che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto sono sottoposte alle procedure per la soppressione e la messa in liquidazione, sulla base dei principi desumibili/con le modalità previste sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).
CAPO III 
AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 8. 
(Disciplina dell'Azienda)
1. 
L'Azienda:
a) 
non ha fini di lucro;
b) 
ha personalità giuridica di diritto pubblico;
c) 
dispone di autonomia statutaria, patrimoniale, finanziaria, contabile, gestionale e tecnica;
d) 
opera con criteri imprenditoriali;
e) 
informa la propria attività di gestione a criteri di efficacia, efficienza, economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
2. 
All'Azienda si applicano i principi relativi alla distinzione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
3. 
Gli statuti disciplinano le modalità di nomina degli organi di governo e di direzione e i loro poteri, nel rispetto delle disposizioni del presente capo.
4. 
Nell'ambito della propria autonomia, l'Azienda può porre in essere tutti gli atti ed i negozi, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali.
5. 
All'Azienda può essere conferita, da parte dei comuni singoli o associati, la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.
Art. 9. 
( Statuto )
1. 
L'Azienda adotta un proprio statuto che stabilisce:
a) 
gli scopi istituzionali e le norme fondamentali per l'attività e l'organizzazione dell'ente;
b) 
la composizione e le attribuzioni degli organi di governo e la possibilità di erogare compensi agli amministratori;
c) 
le modalità di nomina del presidente e del consiglio di amministrazione, la durata del mandato, le funzioni e le modalità deliberative degli organi di governo dell'azienda e le funzioni dell'organo di gestione;
d) 
la composizione e la nomina dell'organo di revisione.
Art. 10. 
(Regolamento di organizzazione)
1. 
L'Azienda adotta un apposito regolamento di organizzazione che definisce:
a) 
la struttura organizzativa;
b) 
le modalità di governo e di gestione;
c) 
la definizione dei compensi spettanti agli amministratori, sulla base dei criteri definiti dalla Regione;
d) 
il compenso spettante al direttore;
e) 
ogni altra funzione organizzativa.
2. 
L'Azienda si dota degli strumenti di controllo atti a garantire regolarità e correttezza amministrativa e contabile, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, la valutazione della dirigenza, la valutazione e il controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell' articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ).
Art. 11. 
(Organi dell'Azienda)
1. 
Sono organi dell'Azienda il presidente del Consiglio di amministrazione, il Consiglio di amministrazione e l'assemblea dei soci, quando prevista dallo statuto .
2. 
Il presidente:
a) 
ha la rappresentanza legale dell'azienda;
b) 
convoca e presiede le sedute del consiglio di amministrazione e stabilisce l'ordine del giorno dei lavori del consiglio;
c) 
esercita le ulteriori funzioni attribuite dallo statuto .
3. 
Il consiglio di amministrazione:
a) 
esercita le funzioni attribuite dallo statuto ;
b) 
esercita le funzioni stabilite all' articolo 8, comma 2, del d. lgs. 207/2001 ;
c) 
esercita le funzioni non attribuite dalla legge ad altri organi.
4. 
I componenti del consiglio di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi.
5. 
Il consiglio di amministrazione, nel rispetto di quanto previsto all' articolo 6, comma 5 del d.l. 78/2010 , convertito dalla l. 122/2010 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività), è costituito da un numero non superiore a cinque componenti.
6. 
L'assemblea dei soci, ove prevista, esercita le funzioni attribuite dallo statuto .
7. 
Ai componenti degli organi dell'Azienda si applicano le disposizioni di cui all' articolo 87 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).
Art. 12. 
(Cause ostative alla nomina e cause di incompatibilità)
1. 
Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione:
a) 
coloro che hanno riportato condanna, anche non definitiva, a pena detentiva non inferiore ad un anno per delitto non colposo ovvero a pena detentiva non inferiore a sei mesi per delitto non colposo commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione, salvo quanto disposto dall' articolo 166, comma 2 del codice penale ;
b) 
coloro che sono sottoposti a procedimento penale per delitto per il quale è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza;
c) 
coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a libertà vigilata;
d) 
coloro che sono stati dichiarati inadempienti all'obbligo della presentazione dei conti o responsabili delle irregolarità che cagionarono il diniego di approvazione dei conti resi e non abbiano riportato quietanza finale del risultato della loro gestione;
e) 
chi ha lite pendente con l'azienda o ha debiti liquidi verso essa ed è in mora di pagamento; nonché i titolari, i soci illimitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell'Azienda.
2. 
La carica di presidente o di componente del consiglio di amministrazione è incompatibile con la carica di:
a) 
componente della giunta o del consiglio regionale, componente della giunta o del consiglio provinciale, sindaco, assessore e consigliere comunale/metropolitano di comuni/città metropolitana appartenenti all'ambito territoriale del soggetto gestore delle funzioni socio-assistenziali ove insiste l'Azienda; amministratore dell'ente soggetto gestore dei servizi socio-assistenziali del territorio ove insiste l'Azienda;
b) 
dirigenti e funzionari regionali con funzioni di vigilanza, direttore generale, amministrativo e sanitario dell'ASL di riferimento, dirigente dell'ente gestore istituzionale dei servizi socio-assistenziali, i dipendenti con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato con l'Azienda;
c) 
amministratore e dirigente di enti o organismi con cui sussistano rapporti economici o di consulenza e di strutture che svolgono attività concorrenziale con la stessa.
3. 
Non possono appartenere contemporaneamente allo stesso consiglio di amministrazione i congiunti e gli affini entro il quarto grado.
4. 
I consiglieri non possono prendere parte ai punti all'ordine del giorno in cui si discutono o si deliberano atti o provvedimenti nei quali hanno interesse personale essi stessi o i loro congiunti od affini entro il quarto grado.
5. 
In materia di nomina delle cariche di governo delle Aziende trovano, inoltre, applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi preso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190 ).
Art. 13. 
(Decadenza e dimissioni dalla carica)
1. 
La nomina del presidente o di membri del consiglio di amministrazione nei confronti dei quali sussiste una causa di inconferibilità, ai sensi del d lgs. 39/2013 , è priva di efficacia.
2. 
Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione nei cui confronti sussiste una causa di incompatibilità decadono dalla carica qualora, previa contestazione ed entro quindici giorni, non la rimuovano o non ne dimostrino l'insussistenza.
3. 
Le dimissioni dei consiglieri sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.
4. 
Le dimissioni contestuali dalla carica, ovvero rese con atti separati ma presentate contestualmente, da parte della maggioranza dei componenti il consiglio di amministrazione, comportano la decadenza dell'organo amministrativo ed acquisiscono efficacia con l'insediamento del Commissario straordinario, nominato ai sensi dell'articolo 24, comma 1.
5. 
I consiglieri deceduti o dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma di statuto ; i consiglieri nominati in surrogazione restano in carica fino alla scadenza naturale del consiglio di amministrazione.
6. 
I componenti del consiglio di amministrazione operano senza vincolo di mandato e possono essere revocati, anche singolarmente, dal soggetto competente alle funzioni di controllo, anche su indicazione del soggetto competente alle nomine, in caso di comportamenti e situazioni in contrasto con la normativa vigente.
Art. 14. 
(Patrimonio)
1. 
Il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. 
All'atto della trasformazione le Istituzioni provvedono a redigere un nuovo inventario dei beni immobili e mobili, segnalando alla struttura regionale competente per materia gli immobili di valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendono necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.
3. 
I beni mobili ed immobili che le Aziende destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile delle stesse, soggetto alla disciplina dell' articolo 828, secondo comma del codice civile . Il vincolo dell'indisponibilità dei beni va a gravare, in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione e in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili. I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile.
4. 
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono comunicati alla struttura regionale competente per materia, la quale può richiedere chiarimenti, limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi, entro il termine di trenta giorni dalla ricevuta comunicazione. Decorso inutilmente tale termine, gli atti acquistano efficacia. In caso di richiesta di chiarimenti da parte della struttura regionale competente, la sospensione dell'efficacia degli atti è prorogata fino al trentesimo giorno successivo alla ricezione, da parte della Regione, dei chiarimenti richiesti. Gli atti di trasferimento non acquistano efficacia se la struttura regionale si oppone in quanto risultano gravemente pregiudizievoli per le attività istituzionali dell' Azienda. In tal caso il responsabile della struttura regionale medesima adotta un provvedimento motivato entro il termine predetto.
5. 
E' soggetta alla procedura di cui al comma 4 la costituzione o partecipazione ad associazioni o fondazioni che impegnino l'Istituzione con il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare.
6. 
La gestione del patrimonio disponibile dell'Azienda si esercita nella sfera di autonomia garantita dall'articolo 9 e si ispira ai seguenti principi:
a) 
conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale;
b) 
valorizzazione al fine dell'incremento della redditività e della resa economica annua del patrimonio immobiliare;
c) 
conservazione, manutenzione, ristrutturazione ed adeguamento del patrimonio immobiliare.
7. 
In caso di trasferimento di beni a favore delle Aziende da parte dello Stato o di altri enti pubblici si applicano le disposizioni di cui all' articolo 13, comma 5 del d.lgs. 207/2001 .
Art. 15. 
(Contabilità)
1. 
L'esercizio finanziario dell'Azienda inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.
2. 
La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 14 del d.lgs. 207/2001 , definisce, con propria deliberazione, i criteri generali in materia di contabilità delle Aziende e per la redazione del bilancio annuale e pluriennale e del bilancio consuntivo di esercizio, anche al fine di effettuare rilevazioni comparative dei costi e dei risultati della gestione delle medesime.
3. 
Alle Aziende si applicano, in quanto compatibili, i principi contabili disciplinati dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
Art. 16. 
(Personale)
1. 
Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'Azienda ha natura privatistica ed è disciplinato nei modi previsti dall' articolo 11 del d.lgs. 207/2001 , secondo le previsioni normative di cui al d.lgs. 165/2001 .
2. 
Il regolamento di organizzazione dell'Azienda definisce i requisiti per la nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente, nel pieno rispetto delle norme legislative esistenti in materia di lavoro; in attesa dell'istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva, previsto dall' articolo 11 del d.lgs. 207/2001 , continuano ad applicarsi le disposizioni dei contratti nazionali collettivi in vigore all'atto della trasformazione in Azienda.
Art. 17. 
(Il direttore)
1. 
La gestione dell'Azienda e la sua attività amministrativa sono affidate ad un direttore nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto , dal consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto.
2. 
Il direttore deve essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa regionale.
3. 
Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del consiglio di amministrazione che lo ha nominato. In ogni modo il contratto scade con la decadenza, per qualsiasi causa, del consiglio di amministrazione.
4. 
La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo, fatto salvo analogo incarico presso altre Aziende.
Art. 18. 
(Organo di revisione)
1. 
Lo statuto prevede un apposito organo di revisione ovvero l'affidamento dei compiti di revisione a società specializzate.
2. 
L'organo di revisione dura in carica quanto il consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
3. 
Ai revisori si applicano le ipotesi di incompatibilità previste dall' articolo 2399 del codice civile , comma primo, intendendosi per amministratori i componenti del consiglio di amministrazione dell'Azienda.
4. 
L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'Azienda e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'Azienda, dai dipendenti della Regione con funzioni di vigilanza.
5. 
I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'Azienda o presso organismi dipendenti.
6. 
L'organo di revisione è costituito da un numero non superiore a tre componenti, nel rispetto di quanto previsto all' articolo 6, comma 5 del d.l. 78/2010 .
Art. 19. 
(Deliberazioni dell'Azienda)
1. 
Le deliberazioni dell'Azienda sono pubblicate mediante affissione al proprio albo pretorio per 10 giorni consecutivi, e sono immediatamente esecutive, esclusi gli atti indicati all'articolo 14, commi 4 e 5.
2. 
Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti del consiglio di amministrazione e la maggioranza dei voti degli intervenuti. A parità di voti la proposta si intende respinta.
3. 
L'Azienda delibera lo statuto ed il regolamento di organizzazione e le rispettive modifiche, le fusioni, l'estinzione, la costituzione ed il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale.
Art. 20. 
(Costituzione di nuova Azienda)
1. 
L'Azienda può essere costituita anche in seguito ad atti di liberalità o disposizioni testamentarie.
2. 
La costituzione in Azienda può essere richiesta, anche congiuntamente tramite fusione, da enti con personalità giuridica privata. In caso di fusione, lo statuto dell'Azienda tiene conto, per quanto attuabili, delle finalità disciplinate dagli originari statuti e delle tavole di fondazione.
Art. 21. 
(Trasformazione ed estinzione dell'Azienda)
1. 
Le Aziende per le quali per un triennio vengono a mancare i requisiti di cui all'articolo 4, commi 2 e 4 si trasformano in fondazioni o associazioni.
2. 
Sono estinte le Aziende alle quali sia venuto a mancare il fine, o per le quali non sussistano più le condizioni economico-finanziarie necessarie per la prosecuzione dell'attività istituzionale o per la trasformazione in fondazioni o associazioni.
3. 
Per l'estinzione dell'Azienda si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.
Art. 22. 
(Liquidazione dell'Azienda)
1. 
Le Aziende che si trovano in condizioni economiche di grave dissesto sono soppresse e poste in liquidazione con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei principi desumibili dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).
Art. 23. 
(Vigilanza)
1. 
Le funzioni di vigilanza sugli organi, ivi compresa la dichiarazione di decadenza dei membri dei consigli di amministrazione nei casi previsti dalla legge, e la vigilanza amministrativa sull'attività delle Aziende, sono esercitate dalla struttura regionale competente per materia sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
Art. 24. 
(Commissariamento)
1. 
La Giunta regionale dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la contestuale nomina di un commissario straordinario, che assume la gestione dell'Azienda, in caso di dimissioni contestuali dalla carica, ovvero rese con atti separati ma presentate contestualmente, da parte della maggioranza dei consiglieri.
2. 
La Giunta regionale dispone lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la contestuale nomina di un commissario straordinario nei casi di gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento, di riscontrata impossibilità al funzionamento, di gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale, nonché nelle situazioni di irregolare costituzione del medesimo.
3. 
Il consiglio di amministrazione dimissionario o sciolto resta in carica sino all'insediamento del commissario per l'ordinaria amministrazione e per l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.
4. 
Al commissario competono l'ordinaria amministrazione dell'ente, nonché i compiti che gli vengono assegnati nel provvedimento di nomina.
5. 
Al commissario spetta un compenso, a carico del bilancio dell'Azienda, determinato nel provvedimento di nomina in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
CAPO IV 
PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO
Art. 25. 
(Disciplina delle persone giuridiche di diritto privato)
1. 
Le associazioni e le fondazioni risultanti dalla trasformazione delle Istituzioni:
a) 
sono persone giuridiche di diritto privato senza fine di lucro;
b) 
sono dotate di piena autonomia statutaria e gestionale;
c) 
perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica.
2. 
Per quanto non espressamente previsto al presente capo, trovano applicazione le disposizioni di cui al capo III del d.lgs. 207/2001 .
Art. 26. 
(Controllo e vigilanza)
1. 
Gli statuti e le relative modifiche, le fusioni, le trasformazioni e le estinzioni delle associazioni e fondazioni, derivanti dalla trasformazione delle Istituzioni, sono approvate dalla Struttura regionale competente, secondo le modalità previste dal decreto Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto "n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59 ") e dalle norme regionali attuative.
2. 
Gli atti di dismissione, di vendita o di costituzione di diritti reali su beni delle persone giuridiche private, originariamente destinati dagli statuti e dalle tavole di fondazione delle istituzioni alla realizzazione delle finalità istituzionali, sono inviati alla competente struttura regionale, la quale ove ravvisi dei contrasti tra gli stessi e l'atto costitutivo o lo statuto , li invia al pubblico ministero per l'esercizio dell'azione di cui all' articolo 23 del codice civile .
Art. 27. 
(Norme relative al personale)
1. 
Ai sensi dell' articolo 4, comma 2 del decreto legge 9 ottobre 1989, n. 338 , convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338 , recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), i dipendenti che continuano a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio ed il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli enti locali. La domanda è presentata all'ente previdenziale, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente.
CAPO V 
NORME FINALI
Art. 28. 
(Norma transitoria)
1. 
Le Istituzioni, sino alla loro trasformazione in Aziende o in persone giuridiche di diritto privato, continuano ad essere disciplinate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972 (Norme sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza) e dai relativi provvedimenti di attuazione, qualora non siano in contrasto con i principi della presente legge, come previsto dall' articolo 21 del d.lgs. 207/2001 .
2. 
I consigli di amministrazione delle Istituzioni, ovvero i commissari straordinari, in carica all'entrata in vigore della presente legge restano in carica sino al 31 dicembre dell'anno in cui è avvenuta la trasformazione in Aziende o in persone giuridiche di diritto privato.
3. 
Il regime contabile previsto dalla presente legge si applica dall'anno finanziario successivo a quello in cui è avvenuta la trasformazione in Azienda.
Art. 29. 
(Norma finale)
1. 
Le Aziende e le fondazioni o associazioni di diritto privato, originate dal riordino delle Istituzioni, conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla loro trasformazione e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle Istituzioni dalle quali derivano.
2. 
L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino.
3. 
Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
Art. 30. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) 
la legge regionale 19 marzo 1991, n. 10 (Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (II.PP.A.B.));
b) 
la legge regionale 19 marzo 1991, n. 11 (Adeguamento delle norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalita' giuridica di diritto privato delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle direttive contenute nel D.P.C.M. 16 febbraio 1990 ).