Disegno di legge regionale n. 190 presentato il 24 dicembre 2015
"Bilancio di previsione finanziario 2016-2018."

Art. 1. 
(Norme per l'adeguamento alle disposizioni del D. Lgs. 118/2011 )
1. 
In attuazione di quanto previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), come integrato e corretto dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (Disposizioni integrative e correttive del d.lgs 118/2011 recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della l. 42/2009 ), la Regione Piemonte si adegua alle versioni aggiornate degli schemi di bilancio, del piano dei conti integrato e dei principi contabili applicati concernenti la programmazione di bilancio e la contabilità finanziaria.
2. 
Al fine di assicurare l'autonomia contabile, il Consiglio regionale adotta i medesimi schemi di bilancio, i medesimi sistemi contabili e i medesimi principi contabili della Giunta regionale disposti dalla normativa statale contenuta nel d.lgs. 118/2011 , come integrato e corretto dal d.lgs 126/2014 .
Art. 2. 
(Previsioni)
1. 
Per l'esercizio finanziario 2016, in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 , come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014 , sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 17.105.888.407,66 e di cassa per euro ...e autorizzati impegni di spesa per euro ......e pagamenti per euro .....in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
2. 
Per l'esercizio finanziario 2017 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 del d.lgs. 118/2011 , come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014 , sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 16.393.832.094,88 e autorizzati impegni di spesa per euro .....in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
3. 
Per l'esercizio finanziario 2018 in base al principio contabile generale e applicato della competenza finanziaria di cui rispettivamente agli allegati 1 e 4/2 d.lgs. 118/2011 , come integrato e corretto dal d.lgs. 126/2014 , sono rispettivamente previste entrate di competenza per euro 16.171.332.094,88 e autorizzati impegni di spesa per euro ....in conformità agli stati di previsione delle entrate e delle spese allegati alla presente legge.
Art. 3. 
(Allegati)
1. 
Sono approvati i seguenti allegati al bilancio:
a) 
la nota integrativa ( allegato 1 ) ;
b) 
il prospetto delle entrate di bilancio per titoli e tipologie per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 2 );
c) 
il riepilogo generale delle entrate per titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 3 );
d) 
il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e titoli per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 4 );
e) 
i prospetti recanti i riepiloghi generali delle spese rispettivamente per titoli e per missioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 5 );
f) 
il quadro generale riassuntivo delle entrate per titoli e delle spese per titoli ( allegato 6 );
g) 
il prospetto dimostrativo dell'equilibrio di bilancio per ciascuno degli anni considerati nel bilancio triennale ( allegato 7 );
h) 
l'elenco delle spese del personale disaggregato su missioni e programmi ( allegato 8 );
i) 
il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato ( allegato 9 );
l) 
l'elenco dei capitoli che riguardano le spese obbligatorie ( allegato 10 );
m) 
l'elenco delle entrate e delle spese articolate in unità previsionali di base, ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) ( allegato 11 );
n) 
il prospetto esplicativo del risultato presunto di amministrazione ( allegato 12 );
o) 
il prospetto illustrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento ( allegato 13 ).
Art. 4. 
(Accordi di programma)
1. 
Nella missione 20 è approvato il fondo per la partecipazione finanziaria ad accordi di programma.
2. 
È autorizzato con provvedimento amministrativo il prelievo dal fondo di cui al comma 1 delle somme occorrenti per istituire appositi capitoli di spesa relativi al finanziamento dei singoli accordi di programma.
Art. 5. 
(Fondo di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati)
1. 
Nella missione 20 sono approvati i fondi di riserva per le spese derivanti da economie su fondi statali vincolati.
2. 
La Giunta regionale, con provvedimento amministrativo, dispone il prelievo dai fondi di riserva di cui al comma 1 delle somme occorrenti ad integrare gli stanziamenti o ad istituire appositi capitoli per consentire la reiscrizione delle economie o delle somme non più conservabili nel conto dei residui passivi relative a previsioni di spesa derivanti da assegnazioni statali e comunitarie a destinazione vincolata.
Art. 6. 
(Fondi speciali)
1. 
Nella missione 20 sono iscritti i seguenti fondi:
a) 
"Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali";
b) 
"Fondo occorrente per far fronte ad oneri derivanti da provvedimenti legislativi che si perfezioneranno dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese per investimenti attinenti ad ulteriori programmi di sviluppo.".
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 7. 
(Fondi per la reiscrizione di residui perenti)
1. 
Nella missione 20 sono approvati i fondi per il pagamento dei residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori.
2. 
Al prelievo di somme dai fondi di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 8. 
(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)
1. 
Nella missione 20 è iscritto un fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa destinato a far fronte al maggior fabbisogno di cassa che si manifesti nel corso dell'esercizio finanziario 2015 sui singoli capitoli di spesa, con uno stanziamento pari a euro.
2. 
Al prelievo di somme dal fondo di cui al comma 1 si provvede mediante provvedimento amministrativo.
Art. 9. 
(Variazioni)
1. 
Ai sensi dell' articolo 51 del d.lgs. 118/2011 , la Giunta provvede mediante atto amministrativo, oltre a quelle indicate negli articoli precedenti, anche alle seguenti variazioni:
a) 
l'istituzione di nuove tipologie di bilancio, per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolate a scopi specifici nonché per l'iscrizione delle relative spese, quando queste siano tassativamente regolate dalla legislazione in vigore;
b) 
variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi riguardanti l'utilizzo di risorse comunitarie e vincolate, nel rispetto della finalità della spesa definita nel provvedimento di assegnazione delle risorse, o qualora le variazioni siano necessarie per l'attuazione di interventi previsti da intese istituzionali di programma o da altri strumenti di programmazione negoziata;
c) 
variazioni compensative tra le dotazioni delle missioni e dei programmi limitatamente alle spese per il personale, conseguenti a provvedimenti di trasferimento del personale all'interno dell'amministrazione;
d) 
variazioni compensative tra le dotazioni di cassa delle missioni e dei programmi di diverse missioni;
e) 
variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato;
f) 
variazioni compensative fra capitoli di entrata della medesima categoria e fra i capitoli di spesa del medesimo macroaggregato;
g) 
variazioni di bilancio riguardanti la mera reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell'esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate;
h) 
variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi;
i) 
variazioni degli stanziamenti riguardanti i versamenti ai conti di tesoreria statale intestati all'ente e i versamenti a depositi bancari intestati all'ente;
Art. 10. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.