Disegno di legge regionale n. 19 presentato il 05 agosto 2014
Modifiche di adeguamento normativo alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 (Diritto allo studio universitario).

Art. 1. 
(Modifiche alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 16/1992, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 5, è sostituito dal seguente: "
1.
Il Consiglio di Amministrazione è composto da:
a)
tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, nominati dal Consiglio regionale e scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico-amministrativa acquisita per aver ricoperto funzioni di amministrazione e direzione presso enti pubblici o strutture private;
b)
un rappresentante degli Atenei designato congiuntamente dalle università presenti sul territorio piemontese, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale;
c)
uno studente designato dai rappresentanti degli studenti nei Senati Accademici e nei Consigli di Amministrazione delle università presenti sul territorio piemontese, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale.
".
2. 
Il comma 3 dell'articolo 19 della l.r. 16/1992, come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 18 aprile 2014, n. 5, è sostituito dal seguente: "
3.
Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni, ferma in ogni caso la scadenza del medesimo al termine del mandato del Consiglio regionale, salvo il componente di cui al comma 1, lettera c) che dura in carica due anni e sei mesi.
".
3. 
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 16/1992, è sostituita dalla seguente: "
f) i regolamenti dei servizi;
".
4. 
Dopo la lettera f) del comma 1 dell'articolo 20 della l.r. 16/1992, è inserita la seguente: "
f bis) la nomina delle Commissioni;
".
5. 
Dopo l'articolo 29 della l.r. 16/1992, è inserito il seguente: "
Art. 29 bis.
(Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte)
1.
Il Comitato Regionale di Coordinamento delle Università del Piemonte, costituito e regolato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, provvede al coordinamento delle iniziative in materia di diritto allo studio; esercita, altresì, funzioni di indirizzo in merito all'attività ed alla gestione dell'Ente.
2.
In particolare al Comitato compete:
a)
formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 20, comma 1, lettere b), d), e), f), h) ed i);
b)
formulare pareri obbligatori non vincolanti sulle materie di cui all'articolo 28, comma 1, lettere d), e) ed f);
c)
formulare pareri e proposte in merito a obiettivi e linee di intervento e di sviluppo relative all'attività dell'Ente e in ordine alle strategie e ai programmi generali dello stesso;
d)
esercitare compiti di proposta e di consulenza in relazione alle attività istituzionali dell'Ente ed alle attività che l'Ente promuove o alle quali collabora;
e)
formulare proposte circa gli obiettivi e le priorità da perseguire nella predisposizione del bilancio preventivo;
f)
esprimere pareri in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisto e all'alienazione dei beni immobili;
g)
redigere una relazione da allegarsi al bilancio preventivo ed al consuntivo dell'Ente.
3.
I pareri obbligatori di cui al comma 2, lettere a) e b), sono espressi entro trenta giorni dalla data della richiesta, decorsi i quali è facoltà dell'Ente o della Regione procedere indipendentemente dall'espressione del parere stesso.
4.
Qualora l'Ente o la Regione scelgano di non conformarsi al parere obbligatorio del Comitato o di non accogliere proposte formulate dallo stesso, debbono darne adeguata e documentata motivazione.
5.
Alle riunioni del Comitato partecipano senza diritto di voto il Presidente ed il Direttore dell'Ente.
6.
Ai membri del Comitato è garantito l'accesso a tutti gli atti e documenti amministrativi dell'Ente, al fine di favorire la partecipazione e di assicurare imparzialità e trasparenza, nel rispetto della normativa vigente.
".
Art. 2. 
(Abrogazioni)
1. 
Sono abrogate le seguenti disposizioni regionali:
a) 
la lettera b bis) del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 16/1992;
b) 
l'articolo 23 bis della l.r. 16/1992;
c) 
il comma 2 bis dell'articolo 25 della l.r. 16/1992.
Art. 3. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.