Disegno di legge regionale n. 189 presentato il 24 dicembre 2015
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2016.

Art. 1. 
(Esercizio provvisorio)
1. 
La Giunta regionale è autorizzata, ai sensi dell' articolo 66 dello Statuto , dell' articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ) e del punto 8.2 dell'allegato 4/2 del medesimo d. lgs. 118/2011 , a gestire provvisoriamente, fino al momento dell'entrata in vigore della relativa legge e comunque non oltre il 31 marzo 2016, il bilancio della Regione Piemonte per il triennio 2016-2018 limitatamente ad un dodicesimo per mese delle somme stanziate nel disegno di legge regionale n. xx (Bilancio di previsione per il triennio 2016-2018), approvato dalla Giunta regionale in data 23 dicembre 2015, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato.
2. 
Non sono soggetti alle limitazioni previste al comma 1 gli stanziamenti relativi a spese obbligatorie e d'ordine, spese finanziate con la reiscrizione di residui perenti agli effetti amministrativi reclamati dai creditori, spese per garantire la continuità del servizio Fitosanitario regionale, spese per interventi collegati alle calamità naturali, spese per la tutela dell'incolumità pubblica, spese relative alla copertura di contratti già stipulati, spese e trasferimenti necessari al settore della sanità, trasferimenti finanziari al Consiglio regionale, somme iscritte sul fondo per l'esercizio delle funzioni conferite ( l.r. 34/1998 ), ripartite prioritariamente tra le province, stanziamenti per dare attuazione alla l.r. 23/2015 , al fine di garantire la continuità nell'esercizio delle attività, ed a spese relative ai programmi cofinanziati dall'Unione europea la cui mancata, tempestiva attuazione determinerebbe il rischio di definanziamento.
3. 
La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le variazioni al bilancio previste nel disegno di legge regionale n. .
Art. 2. 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.