Modifiche della
legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40
(Disposizioni concernenti la compatibilita' ambientale e le procedure di valutazione) e della
legge regionale 11 marzo 2015, n. 3
(Disposizioni regionali in materia di semplificazione).
Primo firmatario
Altri firmatari
BERUTTI MASSIMO VITTORIO GRAGLIA FRANCESCO PORCHIETTO CLAUDIA RUFFINO DANIELA VIGNALE GIAN LUCA
Art. 1
(Modifiche all'
articolo 12 della l.r. 40/1998
)
1.
I commi 9 e 10 dell'
articolo 12 della l.r. 14 dicembre 1998 n. 40 e smi sono sostituiti come segue: "
In conformità all'articolo 26, commi 5 e 6, del
d.lgs. 152/2006 in nessun caso può farsi luogo all'inizio dei lavori senza che sia intervenuto il provvedimento di VIA e i progetti sottoposti a VIA devono essere realizzati entro cinque anni dalla data di pubblicazione del provvedimento di VIA. Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo. Trascorso detto periodo, la procedura di VIA deve essere reiterata, salvo che non sia concessa proroga dall'autorità amministrativa che ha emanato il provvedimento, nei termini di cui al comma 7ter.
L'autorità competente, a richiesta del proponente inoltrata prima della scadenza del termine previsto, può prorogare il predetto termine per motivate ragioni, per una volta sola e per un periodo non superiore a quello inizialmente stabilito purché nel frattempo non siano intervenute modificazioni normative, o sullo stato dei luoghi, incompatibili con il provvedimento originario di cui si chiede l'estensione di validità temporale. In caso di proroga, il procedimento deve essere concluso entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza. "
9.
10.
Art. 2
(Modifiche all'
articolo 13 della l.r. 40/1998
)
1.
All'
articolo 13 della l.r. 14 dicembre 1998 n. 40 e smi, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi: "
La Conferenza di servizi per l'acquisizione degli atti necessari alla realizzazione del progetto è indetta obbligatoriamente entro dieci giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso di deposito degli elaborati su BURP; 2 ter. La Conferenza di servizi provvede all'esame del progetto e del SIA e si svolge con le modalità stabilite dall'articolo 14 e successivi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo), in quanto compatibili.
Le attività tecnico-istruttorie per la VIA o la verifica sono svolte dall'ufficio competente, che acquisisce e valuta tutta la documentazione e le osservazioni presentate, avvalendosi del supporto tecnico consultivo dell'ARPA. L'ufficio competente, entro il decimo giorno antecedente la conclusione dei lavori della Conferenza di servizi, invia il parere espresso alle amministrazioni convocate. Il parere è altresì inviato al proponente, che può fornire le proprie controdeduzioni nel termine di cinque giorni dalla data di ricevimento.
In sede di Conferenza di servizi è acquisito il parere sull'impatto ambientale del progetto da parte degli enti di gestione delle aree naturali protette nazionali e regionali interessate.
In ogni caso, i lavori della Conferenza di servizi si concludono almeno quindici giorni prima della data di scadenza del termine per l'adozione del provvedimento di VIA. "
2 bis.
2 ter.
2 quater.
2 quinquies.
Art. 3
(Modifiche all'
articolo 20 della l.r. 40/1998
)
1.
La rubrica dell'
articolo 20 della l.r. 40/1998 è sostituita dalla seguente: "
".
Compatibilità ambientale di piani e programmi: disciplina in materia di VAS
2.
L'
articolo 20, della l.r. 40/1998 è sostituito come segue: "
(Compatibilità ambientale di piani e programmi: disciplina in materia di VAS)
La VAS riguarda i piani e i programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale.
Sono sottoposti a VAS secondo le disposizioni della presente legge i piani o programmi la cui approvazione compete alle pubbliche amministrazioni del territorio della Regione Piemonte.
Fatto salvo quanto disposto al comma 4, viene effettuata una valutazione per tutti i piani e i programmi:
che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria e dell'ambiente, per i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli, e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di interventi soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di Valutazione d'impatto ambientale (VIA);
per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come Zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come Siti di importanza comunitaria (SIC) per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi dell'
articolo 5 del dpr 357/1997 .
Per i piani e i programmi di cui al comma 3 che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori dei piani e dei programmi di cui al comma 3, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente.
L'autorità competente valuta se i piani e i programmi, diversi da quelli di cui al comma 3, che definiscono il quadro di riferimento per l'autorizzazione di progetti non soggetti alla normativa statale e regionale vigente in materia di VIA, possono avere effetti significativi sull'ambiente.
Per le modifiche dei piani e dei programmi elaborati per la pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli conseguenti a provvedimenti di autorizzazione di opere singole che hanno per legge l'effetto di variante ai suddetti piani e programmi, ferma restando l'applicazione della disciplina in materia di VIA, la VAS non è necessaria per la localizzazione delle singole opere.
Gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a VAS non sono sottoposti a VAS né a verifica di assoggettabilità qualora non comportino variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l'assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti planovolumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste.
I piani di qualità dell'aria ambiente, previsti dagli articoli 9 e 13 del
decreto legislativo 13 agosto 2010, n.155 (Attuazione della
direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa), sono sottoposti alla verifica di assoggettabilità a VAS.
Sono comunque esclusi dal campo di applicazione della presente legge:
i piani e i programmi destinati esclusivamente a scopi di difesa nazionale caratterizzati da somma urgenza o coperti dal segreto di Stato;
i piani e i programmi finanziari o di bilancio;
i piani di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica;
i piani di gestione forestale o strumenti equivalenti, riferiti a un ambito aziendale o sovraziendale di livello locale, redatti secondo i criteri della gestione forestale sostenibile e approvati dalle Regioni o dagli organismi dalle stesse individuati;
il piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico, di cui al
comma 1 dell'articolo 67 del d.lgs. 152/2006 , e le relative varianti;
le varianti urbanistiche determinate dall'approvazione del piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, laddove riguardino piccole aree a livello locale, ovvero comportino modifiche minori a piani e programmi vigenti.
La Giunta regionale disciplina, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ulteriori modalità per l'individuazione dei piani e programmi da sottoporre a VAS o a verifica di assoggettabilità a VAS, con particolare riguardo alle materie in cui la Regione esercita potestà legislativa, nel rispetto della normativa UE e statale. Tali modalità possono includere la verifica di assoggettabilità semplificata (come definito al
comma 6 dell'articolo 12 del d.lgs. 152/2006 ) e la verifica di assoggettabilità per tipologie di piani e programmi prevista dal
paragrafo 5 dell'articolo 3 della direttiva 2001/42/CE . La Regione disciplina altresì le modalità per la registrazione dei casi di esclusione previsti dalla normativa vigente ivi comprese le fattispecie di cui al precedente comma 5.
Gli atti di cui al comma 10 sono adottati, su proposta dell'Assessorato con compiti di tutela, protezione e valorizzazione ambientale, d'intesa con gli Assessorati competenti per i settori di pianificazione e programmazione pertinenti, previa consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale e sentito il pubblico interessato. Nell'individuazione di specifici tipi di piani o programmi che, di norma, non sono soggetti a VAS, la Regione:
tiene conto dei pertinenti criteri di cui all'Allegato I alla
Parte Seconda del d.lgs 152/2006 ;
definisce il tipo di piani o programmi in relazione al loro oggetto, alle dimensioni degli interventi previsti e/o all'estensione delle aree interessate, nonché alle sensibilità ambientali ivi riscontrate.
La VAS viene effettuata ai vari livelli istituzionali tenendo conto dell'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nelle valutazioni.
La VAS costituisce, per i piani e programmi a cui si applicano le disposizioni della presente legge, parte integrante del procedimento di adozione e approvazione. I provvedimenti amministrativi di approvazione adottati senza la previa VAS, ove prescritta, sono annullabili per violazione di legge. ".
Art. 20
1.
2.
3.
a)
b)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
10.
11.
a)
b)
12.
13.
Art. 4
(Inserimento del Capo IX bis alla
l.r. 3/2015
)
1.
Dopo il
capo IX della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 è aggiunto il seguente: "
Semplificazioni in materia di VAS e di VIA
(Norme urgenti di semplificazione in materia di VAS e di VIA)
I procedimenti di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), da qualunque soggetto proposti, sono vincolati esclusivamente alle disposizioni di cui alle direttive comunitarie e alla normativa nazionale in materia, nonché alle disposizioni della
l.r. 14 dicembre 1998, n. 40 , come modificata dalla presente legge ed ai disposti recati dai provvedimenti attuativi di quest'ultima .
Nessun altro procedimento, oltre a quelli di cui al comma 1, può essere individuato come aggiuntivo rispetto a quanto disposto dalle norme comunitarie e nazionali regolanti la materia.
La Regione Piemonte, le Province, la Città metropolitana di Torino, l'Arpa, gli enti gestori delle aree protette e le aziende sanitarie regionali si attengono a quanto stabilito dal comma 1.
I soggetti di cui al comma 3, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, modificano gli atti amministrativi in contrasto con le disposizioni di cui al presente articolo.
Nella formulazione dei pareri e delle eventuali prescrizioni, relativi ai procedimenti di VAS, VIA ed autorizzazione ambientale, i soggetti competenti si attengono esclusivamente a norme di legge, di regolamento, pianificatorie ed a disposizioni tecniche contenute in manuali di buone pratiche dotate comunque di giuridica efficacia, limitando la propria considerazione unicamente a materie di loro competenza nel rigoroso rispetto delle competenze proprie di altri soggetti pubblici. Eventuali rilievi e prescrizioni non supportate da specifica dimostrazione del contrasto con una norma efficace o attinenti a materie che non sono di specifica competenza del soggetto proponente devono essere considerati come inefficaci e disattesi dal responsabile del procedimento. I dirigenti delle varie strutture operative che partecipano ai vari procedimenti istruttori, in sede di apposizione dei visti di propria competenza, esercitano la propria vigilanza al fine di garantire che i pareri resi dagli istruttori rispondano alle prescrizioni ed ai criteri dettati dal presente articolo 2, e rispondono delle conseguenze derivanti dalla mancata ottemperanza.
La Regione Piemonte, ogni centottanta giorni, dispone attività di verifica del rispetto delle disposizioni contenute nel presente articolo.
(Sanzioni)
Nel caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente capo da parte dei soggetti di cui al comma 3, dell'articolo 46 bis, è applicata la sanzione di 5.000 euro e comunque non superiore alle spese sostenute debitamente documentate e non inferiore al trenta percento della spesa complessiva.
Il settanta percento del valore di ogni singola sanzione è corrisposto dal soggetto che, in violazione delle disposizioni di cui al comma 1, dell'articolo 46 bis, ha indebitamente proposto il procedimento di VAS o di VIA. ".
Capo IX bis.
Art. 45 bis.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 45 ter
1.
2.
Art. 5
(Clausola di neutralità finanziaria)
1.
La presente legge ai sensi dell'
art. 17, comma 7 della legge 196 del 2009
, non comporta oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e negli esercizi finanziari successivi.
Art. 6
(Dichiarazione d'urgenza)
1.
La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'
articolo 47 dello Statuto
, ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.