Proposta di legge regionale n. 185 presentata il 16 dicembre 2015
Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e istituzione del contrassegno famiglia.

Art. 1 
(Modifiche all'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285)
1. 
La lettera d) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 285/1992 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 (Nuovo codice della strada) è sostituita dalla seguente: "
d)
riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria e di quelli condotti dalle donne in stato di gravidanza e dai genitori che trasportano bambini di età non superiore a trentasei mesi, muniti di contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;
".
Art. 2 
(Modifiche all'articolo 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285)
1. 
La lettera g) del comma 2 dell'articolo 158 del decreto legislativo n. 285/1992 (Nuovo codice della strada) è sostituita dalla seguente: "
g)
negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide di cui all'art. 188 e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli nonché negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli condotti dalle donne in stato di gravidanza e dai genitori che trasportano bambini di età non superiore a trentasei mesi;
".
Art. 3 
(Contrassegno famiglia)
1. 
Il Comune, per l'utilizzo dei parcheggi riservati, concede apposito contrassegno speciale, di colore rosa, denominato "contrassegno famiglia" alle donne in stato di gravidanza e ai genitori che trasportano bambini di età non superiore a trentasei mesi, previa presentazione di idonea certificazione medica rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale. 2, Il contrassegno di cui al comma 1:
a) 
è strettamente personale;
b) 
non è vincolato ad uno specifico veicolo;
c) 
ha valore su tutto il territorio nazionale;
d) 
deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.
Art. 4 
(Segnaletica identificativa dei parcheggi riservati ai possessori del contrassegno famiglia)
1. 
La segnaletica degli stalli di sosta riservati ai veicoli condotti dalle donne in stato di gravidanza e dai genitori che trasportano bambini di età non superiore a trentasei mesi è individuata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada).
Art. 5 
(Interventi in capo alle regioni)
1. 
Le regioni, nell'ambito della politica di sostegno e tutela della maternità, promuovono la realizzazione, da parte dei comuni, di parcheggi di sosta riservati ai veicoli guidati dalle donne in stato di gravidanza e dai genitori che trasportano bambini di età non superiore a trentasei mesi.