Proposta di legge regionale n. 184 presentata il 15 dicembre 2015
Promozione dei negozi di vendita di prodotti sfusi.

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione riconosce e valorizza il consumo critico, consapevole e responsabile quale strumento di promozione del benessere psicofisico, sociale ed economico dei cittadini.
2. 
La Regione promuove ai sensi della legge regionale 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) e della legge regionale 24 maggio 2012, n. 7 (Disposizioni in materia di servizio idrico integrato e di gestione integrata dei rifiuti urbani), la prevenzione e la riduzione della produzione di rifiuti, tramite la cooperazione tra i settori della produzione e della distribuzione nonché con i consumatori.
Art. 2 
(Negozi di vendita di prodotti sfusi)
1. 
La Regione, nel rispetto dei principi e delle finalità di cui all'articolo 1, promuove la diffusione di negozi di vendita di prodotti sfusi.
2. 
I "negozi sfusi" o "alla spina" garantiscono un'adeguata informazione su origine e specificità dei prodotti, in particolare per le produzioni di qualità, biologiche, naturali e da filiera corta, nonché sulla trasparenza dei prezzi.
Art. 3 
(Riduzione dell'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive)
1. 
A decorrere dal 1° gennaio 2016 l'aliquota dell'Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP) sulla attività di vendita esclusiva di prodotti sfusi è ridotta al 2,98 per cento.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, per prodotti sfusi si intendono i prodotti la cui vendita in modalità sfusa o alla spina è espressamente prevista dalla rispettiva normativa di settore.
Art. 4 
(Istituzione dell'elenco regionale dei negozi sfusi)
1. 
La Regione istituisce, presso l'Assessorato regionale competente, l'elenco dei "negozi sfusi della Regione Piemonte" suddiviso per provincia e città metropolitana e ne cura la pubblicazione sul proprio sito internet.
2. 
La Giunta regionale emana, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce, in particolare:
a) 
i requisiti dei negozi per l'iscrizione all'elenco di cui al comma 1;
b) 
i controlli da effettuare nei negozi iscritti nell'elenco di cui al comma 1;
c) 
le campagne di informazione e sensibilizzazione on line sui siti istituzionali della Regione e degli enti locali dirette a promuovere la diffusione dei "negozi sfusi".
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per ciascun anno del biennio 2016-2017, agli oneri di parte corrente, di cui all'art. 4, c. 1, lett. c) valutati in 2.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e iscritti nell'ambito dell'UPB A19081 (Competitività del sistema regionale Valorizzazione e sostegno del commercio piemontese Tit. 1 spese correnti) si fa fronte riducendo di pari importo le risorse dell'UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio Bilancio Tit. 1 spese correnti) del bilancio pluriennale 2015-2017.
2. 
La minor entrata derivante dalla riduzione dell'IRAP nell'ambito dell'UPB A1102 (Risorse finanziarie e patrimonio Ragioneria Tit. 1 Entrate derivanti da tributi propri della Regione), stimata in una prima fase di attuazione della legge in euro 100.000,00 è compensata da una diminuzione di pari importo della UPB A19081 (Competitività del sistema regionale Valorizzazione e sostegno del commercio piemontese Tit. 1 spese correnti) per ciascun anno del biennio 2016-2017.