Proposta di legge regionale n. 181 presentata il 25 novembre 2015
"Status e trattamento previdenziale del consigliere regionale."

Art. 1 
(Trattamento previdenziale)
1. 
La Regione, a decorrere dalla presente legislatura, introduce a favore dei consiglieri regionali eletti o rieletti un trattamento previdenziale basato sul sistema di calcolo contributivo.
2. 
Il trattamento previdenziale di cui al comma 1 spetta ai consiglieri regionali cessati dal mandato che abbiano compiuto sessantacinque anni di età e che abbiano versato i contributi previdenziali per almeno cinque anni di mandato. Per ogni anno di mandato oltre il quinto, l'età richiesta per il conseguimento del diritto al trattamento previdenziale è diminuita di un anno, fino al limite di sessantatre anni.
3. 
Il Consigliere regionale che intende avvalersi del trattamento previdenziale lo dichiara, entro sessanta giorni dalla data di prima convocazione del Consiglio, con comunicazione alla Presidenza del Consiglio.
4. 
Nel caso in cui sia stata resa la dichiarazione di cui al comma 3, la quota di contributo a carico dei soggetti di cui al comma 1 è pari al 2,5 per cento dell'indennità di carica; la quota a carico del Consiglio regionale è pari a 5 volte la quota a carico del consigliere regionale.
5. 
L'Ufficio di Presidenza, sentita la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, con propria deliberazione disciplina:
a) 
i casi di sospensione dell'erogazione del trattamento previdenziale e la relativa disciplina;
b) 
gli aventi diritto alla pensione di reversibilità e la relativa disciplina;
c) 
il trattamento previdenziale spettante ai consiglieri dichiarati inabili al lavoro.
6. 
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche agli assessori non componenti del Consiglio regionale che entro sessanta giorni dalla nomina dichiarino di voler beneficiare del trattamento previdenziale.
7. 
Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione del presente articolo, si fa fronte, a decorrere dall'esercizio finanziario in cui entra in vigore, nell'ambito delle risorse correnti per il funzionamento del Consiglio regionale.
Art.2 
(Modifica all'articolo 1.1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1.1 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali) è sostituito dal seguente: "
1.
L'indennità di carica dei membri del Consiglio e della Giunta regionale è fissata nella misura di 5.940,00 euro lordi mensili.
"
Art. 3 
(Modifica all'articolo 1.2 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1.2 della l.r. 10/1972 è sostituito dal seguente: "
1.
Oltre all'indennità di carica di cui all'articolo 1.1, l'indennità di funzione mensile lorda spettante:
a)
al presidente della Giunta regionale e al presidente del Consiglio regionale è determinata in 1.700,00 euro;
b)
al vicepresidente della Giunta regionale, ai vicepresidenti del Consiglio regionale e agli assessori regionali, è determinata in 1.250,00 euro;
c)
ai presidenti dei gruppi consiliari, ai consiglieri segretari dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ai presidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, della Giunta per il Regolamento interno e delle commissioni speciali di cui all' articolo 31 dello Statuto regionale , ove istituite, ai vicepresidenti delle commissioni consiliari permanenti del Consiglio regionale, della Giunta per il regolamento interno, delle commissioni speciali di cui all' articolo 31 dello Statuto regionale , ove istituite e ai vicepresidenti e al Consigliere segretario della Giunta per le elezioni, le ineleggibilità, le incompatibilità e l'insindacabilità, è determinata in 800,00 euro.
"
Art. 4 
(Modifica all'articolo 1.3 della legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 )
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1.3 della l.r. 10/1972 è sostituito dal seguente: "
1.
A tutti i membri del Consiglio regionale e della Giunta regionale è riconosciuto un rimborso spese complessivo mensile di esercizio del mandato pari a 3.500,00 euro. Il rimborso spese è ridotto del cinquanta percento per i membri della Giunta regionale e dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale che utilizzano con continuità una autovettura di servizio.
2.
Ai soggetti di cui al comma 1 è inoltre riconosciuto un rimborso chilometrico forfettario, calcolato dalla residenza fino alla sede del Consiglio regionale, così suddiviso:
a)
distanza chilometrica da 0 a 50 chilometri: euro 200;
b)
distanza chilometrica da 51 a 100 chilometri: euro 400;
c)
distanza chilometrica da 101 a 150 chilometri: euro 600;
d)
distanza chilometrica oltre 150 chilometri: euro 800.
"
Art. 5 
1. 
L' articolo 2 della legge regionale 10 novembre 1972, n. 12 (Funzionamento dei Gruppi consiliari) è sostituito dal seguente: "
Art. 2
(Competenze dell'Ufficio di Presidenza)
1.
L'Ufficio di Presidenza, con apposita deliberazione:
a)
provvede a dotare ciascun gruppo consiliare di una sede proporzionata alla consistenza numerica nell'ambito degli uffici del Consiglio regionale;
b)
individua e definisce, inoltre, le dotazioni di base quali arredi, attrezzature, beni strumentali, logistiche, informatiche, i relativi servizi nonché le manutenzioni necessarie a garantire una sede decorosa e funzionale all'attività istituzionale.
2.
L'Ufficio di Presidenza individua, altresì, le ulteriori forniture e gli ulteriori servizi necessari per l'esplicazione delle funzioni di segreteria, di comunicazione istituzionale, viaggi e missioni che, su richiesta del Presidente del gruppo consiliare o del componente del gruppo misto, sono acquisiti ed erogati dall'amministrazione nei limiti dei propri stanziamenti di bilancio per spese di funzionamento, per una spesa annuale calcolata in misura non superiore a 3.500,00 euro per ciascun consigliere assegnato al gruppo stesso.
"
Art. 6 
1. 
Dopo il comma 3 dell'articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull'organizzazione degli uffici di comunicazione e sull'ordinamento del personale assegnato), è inserito il seguente: "
3 bis.
Le risorse finanziarie di cui al comma 3 necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione della Giunta regionale non possono eccedere l'importo complessivo di 1.000.000 euro; quelle necessarie all'utilizzo del personale addetto agli uffici di comunicazione del Consiglio regionale non possono eccedere l'importo complessivo di 450.000 euro.
"
Art. 7 
(Inserimento dell'articolo 33 bis nella legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 )
1. 
Dopo l' articolo 33 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale) è inserito il seguente: "
Art.33 bis
(Svolgimento di attività di supporto del personale regionale ai Consiglieri e agli Assessori)
1.
Al fine di garantire il più efficace espletamento delle funzioni istituzionali dei Consiglieri regionali e degli Assessori, e fermo restando l'ammontare delle risorse finanziarie assegnate ai gruppi consiliari ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1981, n. 20 (Assegnazione di personale ai Gruppi consiliari) e l'ammontare delle risorse finanziarie di cui al comma 3, dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), il personale del Consiglio regionale e della Giunta regionale, su richiesta, può essere distaccato presso i gruppi consiliari e presso gli Uffici di comunicazione di Giunta e Consiglio regionale per essere adibito allo svolgimento di mansioni di supporto in materia legislativa, amministrativa o di comunicazione.
2.
Il personale di cui al comma 1 rimane assegnato alla dotazione organica della rispettiva direzione del Consiglio e della Giunta regionale.
3.
Ai fini cui al comma 1 l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, rispettivamente per il proprio personale di ruolo, definiscono con deliberazione:
a)
i requisiti e il relativo l'inquadramento del personale del Consiglio e della Giunta regionale che può essere distaccato per lo svolgimento delle mansioni di supporto di cui al comma 1;
b)
le percentuali massime del personale che può essere distaccato per ogni singola direzione del Consiglio e della Giunta regionale per garantire il regolare svolgimento dell'attività degli uffici;
c)
i criteri generali e le modalità per l'avvio della procedura di distacco.
"
Art. 8 
(Tutele legali e di responsabilità nello svolgimento del mandato)
1. 
Il Consiglio regionale, ai componenti del Consiglio e della Giunta regionale, nell'esercizio dell'attività legislativa, amministrativa e in qualunque atto o azione finalizzato allo svolgimento del mandato, garantisce la copertura assicurativa per:
a) 
responsabilità Civile Patrimoniale verso terzi;
b) 
responsabilità per danno erariale e Responsabilità Amministrativa;
c) 
spese legali.
2. 
Le disposizioni di cui al comma 1 vengono meno nel caso di condanna con sentenza passata in giudicato per reato contro la pubblica amministrazione regionale.
3. 
La copertura economica è garantita per il sessanta percento dal Consiglio regionale e per il restante quaranta percento dall'amministratore.
4. 
L'Ufficio di Presidenza dà attuazione al presente articolo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 9 
(Destinazione dei risparmi)
1. 
I risparmi derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, sono destinati a finanziare politiche per opere di manutenzione straordinaria per alloggi di proprietà pubblica destinati all'edilizia sociale ai fini della loro assegnazione.
Art.10 
(Disposizioni transitorie)
1. 
In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, i Consiglieri beneficiano del trattamento previdenziale per la X Legislatura qualora, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, comunichino alla Presidenza del Consiglio di voler accedere a quanto previsto dall'articolo 1.
Art.11 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
La presente legge ai sensi dell' art. 17, comma 7 della legge 196 del 2009 , non comporta oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e negli esercizi finanziari successivi.
Art. 12 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell' articolo 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.