"Istituzione del fondo regionale per il patrocinio gratuito a sostegno dei cittadini piemontesi colpiti dalla criminalita'"
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1.
(Istituzione del fondo e finalità)
1.
La Regione Piemonte, al fine di dare sostegno ai suoi cittadini vittime della criminalità, istituisce un apposito fondo per il patrocinio gratuito.
Art. 2.
(Istituzione del patrocinio)
1.
E' assicurato il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio e/o contro la persona, siano accusati di eccesso colposo di legittima difesa o di omicidio volontario.
2.
L'ammissione al patrocinio a spese della Regione è valida per ogni grado e ogni fase del giudizio e per tutte le procedure, derivate ed incidentali, comunque connesse.
3.
La Giunta regionale, con apposita deliberazione, istituisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i criteri e le modalità per l'accesso al fondo di cui al comma 1.
Art. 3
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri di parte corrente per quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del presente testo, stimati in 150.000 euro per ciascun anno del biennio 2016-2017, iscritti nell'ambito dell'UPB A13051 (Affari Istituzionali, Avvocatura, polizia locale e politiche per la sicurezza Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale 2015-2017, si provvede riducendo di pari importo la dotazione finanziaria dell'UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio Bilancio Titolo 1: spese correnti).