Proposta di legge regionale n. 178 presentata il 17 novembre 2015
"Disposizioni in materia di primo soccorso pediatrico."

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione promuove la massima diffusione delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso, con particolare riferimento alle funzioni vitali, mediante percorsi formativi e informativi volti a preparare il maggior numero di persone alle tecniche di disostruzione pediatrica e di rianimazione cardiopolmonare, con l'uso del defibrillatore semiautomatico.
2. 
Le norme di cui alla presente legge sono rivolte principalmente ai soggetti che hanno in custodia minori o operano negli ambiti frequentati da minori e, in particolare nei servizi sociali, sanitari e educativi.
Art. 2 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della l.r. n. 39/1976 è inserito il seguente: "
3.
Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 2 la Regione garantisce la diffusione della conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, attraverso l'introduzione nei corsi di preparazione al parto di percorsi informativi e formativi, sulle specifiche tecniche di cui sopra.
".
Art. 3 
(Modifiche alla legge regionale n. 1/2004 )
1. 
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 è inserita la seguente: "
e bis)
la promozione di iniziative tese a diffondere la conoscenza da parte degli utenti e degli operatori del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali;
".
2. 
Alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 29 della l.r. n. 1/2004 dopo le parole: "
qualificazione del personale
" sono inserite le seguenti: "
, con particolare riferimento alla conoscenza delle tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali
".
Art. 4 
1. 
Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della l.r. n. 28/2007 è inserita la seguente: "
d bis)
previsione, nei criteri di erogazione del contributo di cui alla lettera d), di una specifica premialità a favore delle scuole paritarie dell'infanzia che istituiscono percorsi formativi e informativi sulle tecniche salvavita e sui concetti di prevenzione primaria quali la disostruzione pediatrica, la rianimazione cardiopolmonare e l'uso del defibrillatore semiautomatico rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti.
".
2. 
Dopo la lettera n) del comma 3 dell'articolo 29 della l.r. n. 28/2007 sono inserite le seguenti: "
o)
la promozione, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca o con l'Ufficio scolastico regionale o con singole istituzioni scolastiche e formative, di percorsi informativi e formativi, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e agli studenti, riguardanti le tecniche salvavita, della prevenzione primaria, della disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, dell'uso del defibrillatore semiautomatico e degli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali dai centri di formazione BLSD accreditati dalla Regione Piemonte;
p)
la sensibilizzazione, tramite campagne di comunicazione gestite dalle Aziende sanitarie regionali, delle istituzioni scolastiche e formative, rivolte al personale docente e non docente, ai genitori e agli studenti sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali. In particolare, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, la Regione informa i dirigenti scolastici sulla possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai percorsi informativi e formativi sulle tecniche sopraccitate, tenuti dai centri di formazione BLSD accreditati dalla Regione Piemonte q) la previsione di una specifica premialità nei criteri dei bandi e nell'erogazione di contributi a favore delle scuole dell'infanzia che realizzano percorsi informativi e formativi sulle tecniche salvavita, sulla prevenzione primaria, sulla disostruzione delle vie aeree in ambito pediatrico con rianimazione cardiopolmonare, sull'uso del defibrillatore semiautomatico e sugli elementi di primo soccorso con particolare riferimento alle funzioni vitali, tenuti dai centri di formazione BLSD accreditati dalla Regione Piemonte, rivolti al personale docente e non docente, alle famiglie e ai minori.
".
Art. 5 
(Regolamento attuativo)
1. 
La Giunta regionale definisce con apposito regolamento, da adottare entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge previa consultazione della Commissione consiliare competente, gli strumenti e le azioni atti a realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, con particolare riguardo ai criteri di accreditamento delle strutture che si occupano di minori.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per la realizzazione dei percorsi formativi e informativi di cui agli articoli 2, 3 e 4 nel biennio 2016-2017, sono previsti oneri pari complessivamente pari a 100.000,00 euro per ciascun anno, ripartiti in 75.000 euro per i percorsi formativi e in 25.000,00 euro per i percorsi informativi, iscritti nell'ambito dell'UPB A 15101 (Coesione sociale Prog soc-ass, Integ soc-san Rap Enti ges. Istit. Titolo 1: Spese correnti) del bilancio pluriennale 2015-2017.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, si provvede per il biennio 2016-2017 con le risorse finanziarie dell'UPB A11011 del bilancio pluriennale 2015-2017.