Proposta di legge regionale n. 177 presentata il 17 novembre 2015
"Disposizioni in materia di riduzione del consumo di suolo"

Art. 1 
(Finalità e definizioni)
1. 
La Regione Piemonte, in coerenza con gli articoli 9, 44, 117 della Costituzione, 11 e 191 del Trattato di funzionamento dell'Unione Europea ed in attuazione del principio di cui all' articolo 1, comma 1, della legge 5 dicembre 1977 n. 56 , assume gli obiettivi indicati dalla Unione Europea in relazione al traguardo del consumo di suolo pari a zero da raggiungere entro il 2050, previsto dal punto 4.6 della Comunicazione COM /2011 del 23 settembre 2011 "Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'uso delle risorse". A tal fine, la Regione persegue la valorizzazione e la tutela del suolo, con particolare riguardo alle superfici agricole ed alle aree sottoposte a tutela paesaggistica, per promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente, nonché la riduzione del consumo di suolo in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile che garantisce funzioni e servizi ecosistemici anche in relazione alla prevenzione e mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico.
2. 
Ai fini della presente legge si intende:
a) 
per superficie agricola: i terreni qualificati agricoli dagli strumenti urbanistici nonché le aree di fatto utilizzate per scopi agricoli indipendentemente dalla destinazione urbanistica e le aree, comunque libere da edificazioni ed infrastrutture, suscettibili di utilizzazione agricola, ricomprese negli ambiti definiti come urbanizzabili;
b) 
per superficie urbanizzata e urbanizzabile: i terreni urbanizzati o in via di urbanizzazione calcolati sommando le parti del territorio su cui è già avvenuta la trasformazioneurbanistico-edilizia per funzioni antropiche e le parti interessate da previsioni pubbliche o private delle stesse;
c) 
per consumo di suolo: la trasformazione, per la prima volta, di una superficie agricola da parte di uno strumento di governo del territorio, non connessa conl'attività agro-silvo-pastorale, esclusa la realizzazione di parchi urbani; il consumo di suolo è calcolato come rapporto percentuale tra le superfici dei nuovi ambiti di trasformazione che determinano riduzione delle superfici agricole del vigente strumento urbanistico e la superficie urbanistica ed urbanizzabile;
d) 
per bilancio ecologico del suolo: la differenza tra la superficie agricola che viene trasformata per la prima volta dagli strumenti di governo del territorio e la superficie urbanizzata ed urbanizzabile che viene contestualmente ridestinata nel medesimo strumento urbanistico a superficie agricola. Se il bilancio ecologico del suolo è pari a zero, il consumo di suolo è conseguentemente nullo;
e) 
per rigenerazione urbana: un insieme coordinato di interventi urbanistici e sociali che includono la riqualificazione dell'ambiente costruito, la riorganizzazione dell'assetto urbanistico attraverso il recupero e la realizzazione di urbanizzazioni, spazi verdi e servizi, il risanamento dell'ambiente urbano mediante la previsione di funzioni urbane ed infrastrutture ecologico-ambientali finalizzate all'incremento della biodiversità e della più efficace termoregolamentazione dell'ambiente urbano.
Art. 2 
(Disposizioni attuative)
1. 
Il riuso e la rigenerazione urbana, rispetto al consumo ulteriore di suolo, costituiscono obiettivo prioritario e fondamentale del governo del territorio.
2. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, fatta salva la facoltà di adottare ed approvare varianti che rispettino il 'bilancio ecologico del suolo' di cui alla lettera d) dell'articolo 1, è vietato in ogni caso introdurre nei piani territoriali ed urbanistici previsioni di consumo di suolo agricolo maggiori rispetto alla quote di riduzione progressiva previste dal Piano regionale per la protezione del suolo agricolo di cui all'articolo 3 o, in via transitoria, di cui all'articolo 5.
3. 
Sui suoli agricoli in favore dei quali sono stati erogati aiuti pubblici o finanziamenti europei sono vietati, per almeno cinque anni dall'ultima erogazione, usi diversi da quello agricolo, fatta salva l'applicazione di eventuali disposizioni più restrittive stabilite in sede di concessione del finanziamento. Sono altresì vietati, per la medesima durata, gli interventi di trasformazione urbanistica nonché quelli di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione della realizzazione di opere pubbliche che non siano localizzabili in altra sede.
4. 
E' comunque fatta salva la realizzazione di opere pubbliche o di interventi di pubblico interesse che non siano localizzabili altrove.
Art. 3 
(Contenuti e finalità del Piano regionale per la protezione del suolo agricolo)
1. 
Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta Regionale, entro un anno dall'approvazione della presente legge, approva il piano regionale per la protezione del suolo agricolo, di seguito denominato piano regionale.
2. 
Il piano regionale è revisionato ogni dieci anni ed ha lo scopo di individuare le linee strategiche di intervento per l'attuazione delle finalità previste dall'articolo 1, in coerenza con le norme comunitarie e nazionali in materia di protezione del suolo e di politica a agricola e forestale.
3. 
Il Piano regionale, oltre a contenuti del comma 2, stabilisce:
a) 
la quota di riduzione progressiva, in termini quantitativi, di consumo del suolo agricolo a livello regionale e comunale tenuto conto delle specificità territoriali, delle caratteristiche qualitative dei suoli e delle loro funzioni ecosistemiche, delle produzioni agricole anche in funzione della sicurezza alimentare, della tipicità agroalimentare, dell'estensione e localizzazionedelle aree agricole rispetto alle aree urbane e periurbane, dello stato di attuazione della pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica, dell'esigenza di realizzare infrastrutture ed opere pubbliche, dell'estensione del territorio già edificato della presenza di edifici inutilizzati, facendo salve comunque le previsioni edificatorie previste dai lotti di pertinenza delle aziende produttive alla data di entrata in vigore della presente legge;
b) 
i criteri di individuazione e le misure di tutela dei migliori suoli ad uso agricolo.
4. 
Il piano regionale prevede misure di coordinamento e di armonizzazione con le previsioni degli strumenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e di settore di competenza regionale, nonché con i piani, programmi e progetti regionali di sviluppo economico.
Art. 4 
(Modalità di attuazione della limitazione delle previsioni del consumo del suolo)
1. 
L'attuazione della limitazione delle previsioni del consumo di suolo disposte con il piano regionale di cui all'articolo 3, avviene con una modalità compatibile con la considerazione dei diritti edificatori riconosciuti dagli strumentiurbanistici con contenuti conformativi della proprietà vigenti alla data di entra in vigore della presente legge.
2. 
Al fine di garantire l'effettivo perseguimento degli obiettivi di contenimento di consumo del suolo nel rispetto delle modalità di cui al comma precedente:
a) 
i Comuni entro il termine di un anno dall'entrata in vigore della presente legge modificano con delibera del consiglio comunale i criteri di conteggio dell'incidenza degli oneri di urbanizzazione prevedendo riduzioni dell'importo tabellare previsto per gli interventi edificatori relativi agli ambiti di rigenerazione individuati in attuazione della lettera e) dell'articolo 1, oppure dai piani di recupero o dai programmi di cui all' articolo 14 della legge regionale n. 20 del 14 luglio 2009 ed incrementi dei valori tabellari vigenti nel caso di interventi edificatori che non utilizzino l'intera dotazione assegnata dalla pianificazione vigente oppure che presentino indici di edificabilità che comportano un notevole consumo di suolo in proporzione alla quota non attivata ed in rapporto agli indici previsti dalle norme applicative dell'art. 41quinquies, penultimo ed ultimo comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150 ;
b) 
qualora gli atti pianificatori conformativi della proprietà vigenti contengano una previsione di consumo del suolo superiore a quanto previsto dal piano regionale di cui all'articolo 3, i Comuni, mediante appositi bandi, provvedono a censire i programmi di intervento, comprensivi dei tempi di attuazione ipotizzati, delle proprietà interessate e in rapporto ai criteri di valutazione previsti dal bando, programmano l'attivazione delle stesse in termini conformi agli obiettivi di riduzione del consumo del suolo previsti dal piano regionale. A tal fine, anche mediante appositi accordi di attuazione della pianificazione con le proprietà interessate, può essere disposta l'attuazione programmata nel tempo degli interventi di urbanizzazione previsti, al fine di garantire l'attivazione ordinata e progressiva dell'espansione urbana, anche mediante il ricorso al trasferimento di diritti edificatori o a permute di aree tra i soggetti attuatori interessati;
c) 
ai fini della riduzione in termini assoluti, ove necessario per il rispetto del Piano regionale, delle previsioni di consumo del suolo previste dagli atti pianificatori conformativi della proprietà vigenti, mediante appositi accordi di attuazione della pianificazione con le proprietà interessate ed applicazione del criterio perequativo di equa ripartizione delle dotazioni assentibili, i Comuni prevedono la densificazione degli interventi previsti dai Piani vigenti su parte delle aree interessate oppure su ambiti degradati o scarsamente utilizzati nel contesto del perimetro urbano, con contestuale cancellazione delle previsioni edificatorie così concentrate o trasferite e la destinazione della quota di aree liberate all'uso agricolo. Le varianti conseguenti sono comunque escluse dalla procedura di VAS alla condizione che non venga incrementata la capacità insediativa del Piano;
d) 
mediante ricorso ad accordi territoriali e convenzioni per la pianificazione di cui agli articoli 19 ter e 19 quater della legge regionale 56/1977 , con la stipulazione di convenzioni ai sensi dell' art. 15 della legge 7 agosto 1990, n 241 e s.m.i. sono possibili cessioni a titolo definitivo di capacità di consumo del suolo tra Comuni differenti anche non contermini, previa partecipazione del Comune cedente ad una quota degli introiti a titolo di IMU determinati da tali trasferimenti di capacità di espansione dell'ambito urbanizzato, fermo il rispetto dei programmi complessivi di riduzione del consumo del suolo previsti dal piano regionale.
Art. 5 
(Disposizioni transitorie)
1. 
Nelle more dell'approvazione del piano regionale di cui all'articolo 3, al fine delimitare il consumo di suolo agricolo vengono fissate le seguenti soglie a livello comunale:
a) 
per i Comuni la cui superficie consumata è superiore o uguale al 7% della superficie comunale complessiva è consentito un consumo di suolo agricolo entro il limite del 3% della superficie già consumata sulla base dei PRGC vigenti;
b) 
per i Comuni la cui superficie consumata è inferiore al 7% della superficie comunale complessiva è consentito un consumo di suolo agricolo entro il limite del 6% della superficie già consumata sulla base dei PRGC vigenti.
2. 
Al fine di consentire il calcolo delle soglie di cui al precedente comma si considerano come dati di riferimento quelli ufficiali della Regione Piemonte.
3. 
I commi 1 e 2 non si applicano al consumo di suolo agricolo derivante dalla realizzazione di opere pubbliche che non siano localizzabili in altra sede.
Art. 6 
(Norma finanziaria)
1. 
Per la copertura degli oneri di cui al comma 1 dell'articolo due, sono quantificati 5.000.000,00 di euro per l'anno 2015 e 2.500.000,00 per ciascun anno del biennio 2016-2017 del bilancio pluriennale 2015-2017 e sono stanziati nell'ambito dell'UPB A16 032 (Governo, tutela del territorio, Ambiente, Att. di gestione e valorizzazione del paesaggio Titolo II spese in conto capitale), alla cui copertura si fa fronte con le risorse finanziarie dell'UPB DB09011 (Risorse finanziarie Bilancio Titolo I spese correnti).
Art. 7 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensidell' articolo 47 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.