Proposta di legge regionale n. 176 presentata il 11 novembre 2015
"Norme a tutela dei coniugi separati o divorziati, in condizione di disagio, in particolare con figli minori"
Primo firmatario

BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL

Art. 1 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione riconosce l'importanza del ruolo genitoriale e definisce gli interventi di sostegno e tutela a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) al fine di garantire la centralità del loro ruolo nella vita dei figli, il proseguimento di un'esistenza dignitosa e il recupero dell'autonomia abitativa.
Art. 2 
(Destinatari della legge)
1. 
La presente legge interviene a favore dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio sociale ed economico, in particolare con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 , residenti in Piemonte da almeno dieci anni e destinatari di provvedimenti, anche provvisori e urgenti, emessi dall'Autorità giudiziaria che ne disciplinano gli impegni economici e/o patrimoniali.
2. 
Sono esclusi dall'applicazione della presente legge e dalla possibilità di usufruire dei benefici ad essa connessi i coniugi separati o divorziati che vengano meno ai loro doveri di cura e mantenimento dei figli.
3. 
Sono esclusi dai benefici abitativi e di sostegno economico, rispetto ai principi previsti dalla presente legge, i soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona, tra cui gli atti persecutori di cui al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori) convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38 , nonché per i delitti di cui agli articoli 570 e 572 del codice penale .
Art. 3 
(Competenze della Regione)
1. 
La Regione promuove il coinvolgimento e la collaborazione tra le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti locali, gli enti pubblici e privati per la realizzazione di interventi integrati sul territorio.
2. 
La Regione promuove, altresì, protocolli d'intesa tra le parti sociali, nell'ambito della contrattazione collettiva decentrata, con la finalità di individuare strumenti di flessibilità lavorativa per favorire le relazioni familiari dei coniugi separati o divorziati, in condizioni di disagio, con figli minori o con figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 .
Art. 4 
(Interventi di assistenza e mediazione familiare)
1. 
La Regione promuove interventi di prevenzione e di protezione a sostegno della famiglia e del ruolo genitoriale, valorizzando i consultori pubblici e privati quali centri per la famiglia dedicati alla mediazione familiare, all'orientamento, alla consulenza legale, psicologica, sociale, educativa genitoriale, con specifica attenzione alle situazioni di fragilità e conflitto familiare, proponendo altresì, negli stessi spazi, iniziative volte a favorire il reciproco aiuto tra gruppi di genitori, anche attraverso il coinvolgimento degli enti no profit e delle associazioni che si occupano di relazioni familiari, iscritti al registro regionale del volontariato e degli enti locali.
Art. 5 
(Interventi di sostegno abitativo)
1. 
La Regione promuove interventi di sostegno abitativo a favore dei coniugi separati o divorziati in condizioni di disagio economico, che, a seguito di provvedimento dell'Autorità giudiziaria, sono obbligati al versamento dell'assegno di mantenimento dei figli e non sono assegnatari o comunque non hanno la disponibilità della casa familiare in cui risiedono i figli, anche se di proprietà dei medesimi coniugi o ex coniugi.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1, consistono in:
a) 
promozione di protocolli d'intesa con gli enti locali e gli enti pubblici e privati per la concessione di alloggi a canone agevolato in prossimità del luogo di residenza dei figli o comunque nelle immediate vicinanze, al fine di facilitare le relazioni tra genitori e figli minori;
b) 
promozione di idonee forme di locazione agevolata e temporanea con gli enti pubblici e privati per un periodo massimo di trentasei mesi;
c) 
assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica in via d'urgenza, in deroga alle graduatorie comunali e in aggiunta ai requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, del Regolamento regionale recante: "
Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale, in attuazione dell' articolo 2, comma 5, della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)
".
3. 
Ai fini della formazione delle graduatorie per l'assegnazione di alloggi a canone agevolato, ai soggetti di cui al comma 1 è attribuito un peso equivalente a quello riconosciuto ai nuclei familiari assoggettati a procedure esecutive di sfratto.
4. 
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale apporta al regolamento regionale di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo le modifiche necessarie per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.
Art. 6 
(Interventi di sostegno economico)
1. 
La Regione promuove e sostiene, anche economicamente, i coniugi separati o divorziati, con figli minori o figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell' articolo 3, comma 3, della legge 104/1992 , che si trovano in comprovato disagio economico e sociale, attraverso l'individuazione di criteri, tra cui la sottoscrizione di un 'patto di corresponsabilità', alla base della concessione temporanea di contributi finalizzati al recupero e alla conservazione dell'autonomia e di un'esistenza dignitosa.
2. 
L'accesso agli interventi di cui al comma 1 è disciplinato con atto della Giunta regionale ed è condizionato alla predisposizione di un progetto personalizzato che accompagna il processo di riscatto dalla condizione di disagio sociale ed economico, così come previsto dal patto di corresponsabilità.
3. 
Tra le misure di sostegno economico sono, altresì, definite con atto della Giunta regionale le modalità per l'accesso a misure di credito agevolato finalizzate agli interventi di sostegno e tutela di cui alla presente legge.
Art. 7 
(Registri di bigenitorialità)
1. 
La Regione, recependo la legge 54/2006 , riconosce il principio della bigenitorialità per i figli di coppie separate e si impegna a far sì che i Comuni piemontesi istituiscano il registro della bigenitorialità che, pur senza alcuna rilevanza ai fini anagrafici, consente ad entrambi i genitori di legare la propria domiciliazione a quella del proprio figlio residente nel comune.
Art. 8 
(Modalità attuative)
1. 
La Giunta regionale, ai fini dell'applicazione della presente legge, definisce criteri e modalità per la valutazione del disagio economico e sociale, tenendo conto in particolare dei provvedimenti emessi dall'Autorità giudiziaria relativi al contributo per il mantenimento dei figli, del coniuge, dell'ex coniuge e alla perdita della disponibilità abitativa della casa familiare.
Art. 9 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale presenta una relazione annuale informativa al Consiglio regionale, sull'attuazione della legge, con particolare riferimento ai criteri adottati e alle modalità per valutare il disagio economico e sociale dei destinatari di cui all'articolo 2 e sui risultati ottenuti. La relazione deve, tra l'altro, tener conto:
a) 
della diffusione territoriale e della numerosità dei destinatari;
b) 
della tipologia e dell'entità di tutti gli interventi realizzati;
c) 
delle modalità di monitoraggio e controllo adottate dalla Giunta per assicurare il soddisfacimento della domanda e le modalità di diffusione delle informazioni agli utenti;
d) 
delle unità d'offerta e degli operatori coinvolti a livello organizzativo e funzionale;
e) 
del grado di soddisfacimento della domanda rispetto al bisogno e della distribuzione delle risorse fra le diverse categorie di destinatari.
2. 
La Giunta regionale rende accessibili i dati e le informazioni raccolte per le attività valutative previste dalla presente legge. La relazione di cui al comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio che ne concludono l'esame.
Art. 10 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di parte corrente per il sostegno economico dei padri separati, stimati in 500.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2016-2017, iscritti nell'ambito dell'UPB A15001 (Coesione sociale Segreteria direzione A15 Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale 2015-2017 e agli oneri di parte corrente per il sostegno abitativo dei padri separati stimati in 1.000.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2016-2017, iscritti nell'ambito dell'UPB A15011 (Coesione sociale Program ed attuazione interventi edilizia soc Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale 2015-2017 si provvede riducendo di pari importo la dotazione finanziaria dell'UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio Bilancio Titolo 1: spese correnti).
Art. 11 
(Abrogazioni)
1. 
La Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 37 (Norme per il sostegno dei genitori separati e divorziati in situazione di difficoltà) è abrogata.
Art. 12 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.