Proposta di legge regionale n. 175 presentata il 11 novembre 2015
"Istituzione del Garante regionale delle forze dell'ordine"
Primo firmatario

BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL

Altri firmatari

GANCIA GIANNA

Art. 1. 
(Garante delle forze dell'ordine)
1. 
È istituito, presso il Consiglio regionale, il Garante regionale delle forze dell'ordine nell'ambito del territorio della Regione, di seguito denominato Garante ff.oo., al fine di contribuire a garantire, in conformità ai principi fondamentali della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza regionale, i diritti di tali persone.
2. 
Tra i soggetti di cui al comma 1 rientrano le persone che svolgono servizio lavorativo come dipendenti del Ministero dell'Interno al fine di garantire la sicurezza e l'incolumità pubblica nelle nostre città e negli istituti penitenziari (addetti di polizia penitenziaria).
3. 
Il Garante ff.oo., nell'esercizio delle sue funzioni e nel rispetto dei limiti di cui al comma 1, contribuisce a garantire e tutelare i diritti delle persone che svolgono la loro attività lavorativa nelle strutture sanitarie, nei centri di prima accoglienza o nei centri di identificazione ed espulsione per stranieri.
4. 
Il Garante ff.oo. opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.
Art. 2. 
(Nomina, durata in carica, incompatibilità e revoca)
1. 
Il Garante ff.oo. è nominato, all'entrata in vigore della presente legge e, successivamente, all'inizio di ogni legislatura, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su designazione del Consiglio regionale, tra persone che abbiano ricoperto incarichi di responsabilità e rilievo nel campo delle scienze giuridiche, dei diritti umani, ovvero delle attività sociali negli istituti di prevenzione e pena e negli uffici di esecuzione penale esterna o che si siano comunque distinte da particolare e riconosciuta competenza in campo giuridico.
2. 
La designazione del Consiglio regionale è effettuata a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione. Qualora nella prima votazione non si raggiunga la predetta maggioranza, il Garante è designato a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
3. 
Il Garante ff.oo. dura in carica per l'intera legislatura e può essere confermato per non più di una volta. Dopo la scadenza del mandato, il Garante rimane in carica fino alla nomina del successore.
4. 
Il Garante ff.oo. non può assumere o conservare cariche elettive a livello regionale. Non può altresì ricoprire la carica di amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.
5. 
Il Garante ff.oo. può esercitare altre attività di lavoro autonomo o subordinato.
6. 
Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 4, il Presidente del Consiglio regionale invita l'interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all'invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione immediata.
7. 
Il Consiglio Regionale dispone per gravi violazioni dei doveri inerenti l'esercizio delle sue funzioni, la revoca del Garante ff.oo., previa approvazione a maggioranza assoluta di una mozione di sfiducia.
8. 
Il Garante ff.oo. che subentra a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza dell'incarico del Garante ff.oo. sostituito.
Art. 3 
(Trattamento economico)
1. 
Il Garante ff.oo. ricopre la sua carica a titolo completamente gratuito.
Art. 4. 
(Organizzazione e regolamento)
1. 
Il Garante ff.oo. ha sede presso il Consiglio regionale.
2. 
Per il funzionamento è istituito l'ufficio del Garante ff.oo. regionale.
3. 
Il Garante ff.oo. può avvalersi di tutti coloro che manifestino la volontà a collaborare gratuitamente ai soli fini descritti dai commi 2 e 3 dell' art. 1, in particolare:
a) 
della collaborazione di analoghe istituzioni che operano in ambito locale e dei difensori civici regionale, provinciali e comunali, ove istituiti;
b) 
del contributo di associazioni che si occupano di diritti umani;
c) 
della collaborazione dei rappresentanti sindacali e delle associazioni delle forze dell'ordine a livello regionale.
4. 
Il Garante ff.oo., con proprio atto, disciplina le modalità organizzative interne.
Art. 5. 
(Funzioni)
1. 
Il Garante, su istanza di chiunque vi abbia interesse o d'ufficio:
a) 
assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla sicurezza e incolumità, al miglioramento della qualità e delle condizioni di lavoro;
b) 
segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono una attività inerente a quanto segnalato;
c) 
si attiva nei confronti dell'amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);
d) 
interviene, nel rispetto delle proprie competenze, nei confronti delle strutture e degli enti regionali, affinché questi possano attivarsi presso gli enti governativi per proporre le opportune iniziative;
e) 
segnala agli organi regionali competenti gli interventi amministrativi e legislativi ritenuti necessari per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui all'articolo 1, commi 2 e 3 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;
f) 
propone all'assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi e sulle difficoltà che contribuiscono a dare importanza fondamentale al lavoro svolto dalle forze dell'ordine;
g) 
può visitare gli istituti penitenziari in compagnia di un Consigliere Regionale secondo quanto disposto dall' articolo 67 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 12-bis, decreto legge 30 dicembre 2008, n. 207 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti), convertito in legge, con modificazioni, dall' articolo 1, legge 27 febbraio 2009, n. 14 .
Art. 6 
(Relazione annuale)
1. 
Il Garante ff.oo. presenta al Consiglio regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione sull'attività svolta e sui provvedimenti organizzativi e normativi di cui intende segnalare la necessità. Il Consiglio regionale discute la relazione in apposita sessione, convocata entro due mesi dalla presentazione della stessa.
Art. 7 
(Disposizione transitoria)
1. 
Per la presente legislatura la nomina del Garante ff.oo. avviene entro centottanta giorni dalla pubblicazione della legge sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
La norma non prevede alcun onere finanziario a carico dell'ente.