Proposta di legge regionale n. 174 presentata il 11 novembre 2015
Modifiche alla legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 e ss.mm.ii. (Coordinamento e sostegno delle attivita' a favore dei giovani).
Primo firmatario

BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL

Altri firmatari

GANCIA GIANNA

Art. 1 
(Modifiche all' art. 1 della l.r. 13 febbraio 1995, n. 16 e ss.mm.ii.)
1. 
Dopo la lettera f), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 e ss.mm.ii., sono inserite le seguenti: "
f bis)
sviluppare ed esprimere l'autonomia sul piano culturale, sociale, economico;
f ter)
sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà, del rispetto per l'ambiente e della nonviolenza;
f quater)
sviluppare il confronto fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione della storia e della cultura locale;
f quinquies)
sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione, valorizzando tutte le diversità;
f sexies)
sostenere il passaggio dalla formazione al lavoro e all'impegno civile nelle formazioni sociali, nonché sviluppare l'autonomia della persona dalla famiglia d'origine ad una nuova realtà familiare;
f septies)
incentivare e sostenere i programmi di approfondimento culturale basati sullo scambio di prassi positive come, a livello universitario, i progetti Erasmus;
f octies)
programmare processi di sviluppo delle realtà imprenditoriali giovanili prestando particolare attenzione al sostegno delle start-up innovative e agli incubatori di impresa istituiti presso il Politecnico di Torino e l' Università degli Studi di Torino.
".
Art. 2 
(Modifiche all' art. 2 della l.r. 13 febbraio 1995, n. 16 e ss.mm.ii.)
1. 
Dopo il comma 4, dell'articolo 2, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 è aggiunto il seguente: "
4 bis.
Ai fini della rilevazione, elaborazione e analisi sulla condizione giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili:
a)
svolge attività di studio e analisi sulla condizione dei giovani in Piemonte e sulle politiche giovanili;
b)
provvede al rilevamento dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani, al censimento delle risorse presenti nel territorio, nonché degli interventi realizzati e di quelli in corso;
c)
può gestire, in concertazione con la Consulta Regionale dei Giovani di cui al successivo art. 4, progetti sperimentali e interventi a valenza regionale, monitorandone l'efficacia;
d)
garantisce supporto scientifico e consulenza ai soggetti pubblici e privati del settore in ordine alla promozione di interventi a favore dei giovani;
e)
si avvale dell' Istituto di Ricerche Economico Sociali (IRES Piemonte) per le rilevazioni utili alla redazione di un quadro organico sulla condizione giovanile che vivono i giovani piemontesi.
".
Art. 3 
(Modifiche all' art. 4 della l.r. 13 febbraio 1995, n. 16 e ss.mm.ii.)
1. 
Dopo il comma 3, dell'articolo 4, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 è aggiunto il seguente: "
3 bis.
Effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi regionali, nazionali e transnazionali rivolti ai giovani.
".
Art. 4 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di parte corrente per quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del presente testo, stimati in 50.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2016-2017, iscritti nell'ambito dell'UPB A15141 (Coesione sociale politiche giovanili Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale 2015-2017, si provvede riducendo di pari importo la dotazione finanziaria dell'UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio Bilancio Titolo 1: spese correnti).
Art. 5 
(Entrata in vigore)
1. 
La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte.