Modifiche alla
legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16
e ss.mm.ii. (Coordinamento e sostegno delle attivita' a favore dei giovani).
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Modifiche all'
art. 1 della l.r. 13 febbraio 1995, n. 16
e ss.mm.ii.)
1.
Dopo la
lettera f), del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 e ss.mm.ii., sono inserite le seguenti: "
sviluppare ed esprimere l'autonomia sul piano culturale, sociale, economico;
sviluppare e diffondere la cultura della solidarietà, del rispetto per l'ambiente e della nonviolenza;
sviluppare il confronto fra generi, generazioni e popoli attraverso la valorizzazione della storia e della cultura locale;
sviluppare i processi di integrazione attraverso il rifiuto di qualsiasi forma di discriminazione, valorizzando tutte le diversità;
sostenere il passaggio dalla formazione al lavoro e all'impegno civile nelle formazioni sociali, nonché sviluppare l'autonomia della persona dalla famiglia d'origine ad una nuova realtà familiare;
incentivare e sostenere i programmi di approfondimento culturale basati sullo scambio di prassi positive come, a livello universitario, i progetti Erasmus;
programmare processi di sviluppo delle realtà imprenditoriali giovanili prestando particolare attenzione al sostegno delle start-up innovative e agli incubatori di impresa istituiti presso il Politecnico di Torino e l' Università degli Studi di Torino. ".
f bis)
f ter)
f quater)
f quinquies)
f sexies)
f septies)
f octies)
Art. 2
(Modifiche all'
art. 2 della l.r. 13 febbraio 1995, n. 16
e ss.mm.ii.)
1.
Dopo il
comma 4, dell'articolo 2, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 è aggiunto il seguente: "
Ai fini della rilevazione, elaborazione e analisi sulla condizione giovanile e sulle politiche giovanili, la struttura della Giunta regionale competente in materia di politiche giovanili:
svolge attività di studio e analisi sulla condizione dei giovani in Piemonte e sulle politiche giovanili;
provvede al rilevamento dei bisogni, delle aspettative e delle tendenze dei giovani, al censimento delle risorse presenti nel territorio, nonché degli interventi realizzati e di quelli in corso;
può gestire, in concertazione con la Consulta Regionale dei Giovani di cui al successivo art. 4, progetti sperimentali e interventi a valenza regionale, monitorandone l'efficacia;
garantisce supporto scientifico e consulenza ai soggetti pubblici e privati del settore in ordine alla promozione di interventi a favore dei giovani;
si avvale dell' Istituto di Ricerche Economico Sociali (IRES Piemonte) per le rilevazioni utili alla redazione di un quadro organico sulla condizione giovanile che vivono i giovani piemontesi. ".
4 bis.
a)
b)
c)
d)
e)
Art. 3
(Modifiche all'
art. 4 della l.r. 13 febbraio 1995, n. 16
e ss.mm.ii.)
1.
Dopo il
comma 3, dell'articolo 4, della legge regionale 13 febbraio 1995, n. 16 è aggiunto il seguente: "
Effettua gli opportuni raccordi con organismi e programmi regionali, nazionali e transnazionali rivolti ai giovani. ".
3 bis.
Art. 4
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri di parte corrente per quanto previsto dagli artt. 1 e 2 del presente testo, stimati in 50.000,00 euro per ciascun anno del biennio 2016-2017, iscritti nell'ambito dell'UPB A15141 (Coesione sociale politiche giovanili Titolo 1: spese correnti) del bilancio pluriennale 2015-2017, si provvede riducendo di pari importo la dotazione finanziaria dell'UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio Bilancio Titolo 1: spese correnti).