Proposta di legge regionale n. 173 presentata il 13 novembre 2015
"Interventi di promozione della mobilita' condivisa"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, ai sensi degli articoli 6 e 9 dello Statuto e della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 (Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422 ), promuove e sostiene forme di mobilità condivisa, al fine di tutelare l'ambiente e di favorire servizi di trasporto sostenibili.
2. 
Le iniziative di cui al comma 1 sono tese a tutelare la salute dei cittadini e diffondere la consapevolezza della riduzione dell'uso individuale dei veicoli privati.
3. 
La Regione, di concerto con gli enti locali favorisce i servizi di cui agli articoli 3, 4 e 5, anche mediante apposite convenzioni con aziende operanti nel territorio regionale, definendo misure di sostegno quali, in particolare, l'attribuzione di corsie di marcia, aree gratuite di sosta e di parcheggio, nonché l'installazione di colonnine di ricarica per vehicle sharing.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge per:
a) 
vehicle sharing si intende l'utilizzo condiviso di un veicolo (autoveicolo, motoveicolo o bicicletta) messo a disposizione dall'Ente locale o da soggetti privati secondo le modalità definite dal regolamento di cui all'articolo 8;
b) 
car pooling si intende l'utilizzo di un singolo autoveicolo privato tramite accordi volontari intercorrenti fra due o più persone per il raggiungimento del luogo di lavoro o di altro luogo, previa programmazione e condivisione del percorso stesso e dell'eventuale rimborso dei costi sostenuti;
c) 
trasporto di cortesia (o autostop sicuro) si intende un tipo particolare di car pooling che prevede la richiesta di posti passeggeri su veicoli già circolanti in strada, con assenza di corrispettivo per la prestazione di trasporto e la condivisione delle sole spese sostenute per il percorso;
d) 
servizio di linea su prenotazione si intende il servizio di trasporto a chiamata, ad orario predefinito, in aree a domanda debole o in aree a domanda forte, in orari in cui i normali servizi di linea sono sospesi;
e) 
piedibus e bicibus si intende l'istituzione dei servizi di accompagnamento a piedi o in bicicletta degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Art. 3 
(Vehicle Sharing)
1. 
Ai fini dell'articolo 1, la Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 8, promuove iniziative di vehicle sharing, con particolare riferimento ai comuni capoluogo di provincia o ad alta intensità di traffico, alle sedi di "movicentro" o di stazioni ferroviarie attive, nonché ai comuni situati alla base delle vallate alpine primarie e secondarie.
2. 
Il veicolo a motore oggetto dello sharing è alimentato con carburanti a basso impatto ambientale e in percentuali progressivamente crescenti a trazione elettrica.
3. 
Il veicolo può essere prenotato preventivamente tramite strumenti informatici o messo a disposizione in apposite aree di parcheggio e non può trasportare altri soggetti a pagamento né può essere guidato da soggetto diverso dal richiedente.
4. 
Al termine del suo utilizzo, il veicolo può essere parcheggiato in un'area diversa da quella del prelievo, anche in altro Comune, previo accordo tra le parti e dietro corresponsione di una eventuale maggiorazione di tariffa.
5. 
I Comuni possono riconoscere particolari agevolazioni di transito ai veicoli oggetto di vehicle sharing.
Art. 4 
(Car pooling)
1. 
La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 8, promuove la diffusione dei servizi di car pooling, in particolare nei piani di "mobility management" aziendali e in caso di eventi sportivi, musicali, culturali, religiosi o di altre tipologie che comportino forti flussi di veicoli sul territorio regionale.
2. 
Il servizio di car pooling prevede la condivisione dei costi del viaggio, con divieto di remunerazione del servizio.
3. 
Non possono partecipare al servizio di car pooling coloro ai quali è stata ritirata la patente per guida in stato di ebbrezza o per altre violazioni.
4. 
I Comuni possono riconoscere particolari agevolazioni di transito ai veicoli oggetto di car pooling se i passeggeri, escluso il conducente, sono in numero almeno pari a due.
Art. 5 
(Servizi di trasporto di cortesia)
1. 
La Giunta regionale promuove, anche in collaborazione con associazioni private, la realizzazione di forme di trasporto di cortesia (autostop sicuro), in particolare per le aree marginali e periferiche, con carenza di servizi pubblici di linea.
2. 
Il regolamento di cui all'articolo 8 definisce le modalità operative del trasporto di cortesia di cui al comma 1, la riconoscibilità e tracciabilità sia del conducente che del richiedente il passaggio, le modalità di segnalazioni di eventuali infrazioni al Codice della strada e condotte illecite o penali, le aree territoriali, gli spazi e le modalità in cui è consentita la sosta dei veicoli.
Art. 6 
(Servizi di linea su prenotazione)
1. 
I servizi di linea su prenotazione sono svolti su percorsi fissi o variabili previa prenotazione da parte di un certo numero di utenti al fine di soddisfare le esigenze di trasporto nei seguenti casi:
a) 
aree a domanda debole nel corso di intervalli della giornata (ore pomeridiane o serali, ore di funzionamento di determinati servizi pubblici) o della settimana (giorni di mercato);
b) 
aree a domanda forte ma in fasce orarie in cui i normali servizi di linea sono sospesi (in occasione di eventi musicali, sportivi o culturali).
2. 
La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 8, individua, anche sulla base delle richieste di enti locali le aree, le linee e gli orari in cui sono attivabili servizi integrativi su prenotazione.
Art. 7 
(Piedibus e bicibus)
1. 
La Giunta regionale, con il regolamento di cui all'articolo 8 adotta le misure per incentivare l'istituzione dei servizi di piedibus (servizio di accompagnamento a piedi) e di bicibus (servizio di accompagnamento in bicicletta) degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado, al fine di ridurre il traffico in prossimità delle scuole, promuovere comportamenti salutistici, perseguire l'autonomia e l'indipendenza degli studenti.
Art. 8 
(Disposizioni attuative)
1. 
La Giunta regionale, acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisce:
a) 
le modalità e i criteri per individuare i comuni ad alta densità di traffico e ad elevato rischio ambientale;
b) 
le iniziative di informazione e di educazione alla mobilità condivisa e sostenibile;
c) 
la creazione di una piattaforma o di siti web al fine di mettere in contatto i soggetti interessati alle iniziative;
d) 
le modalità di svolgimento del servizio di vehicle sharing da parte di soggetti privati e le forme di interoperabilità tra gli operatori stessi nel territorio regionale, nonché gli accordi di programma con le regioni confinanti;
e) 
le modalità attuative dei servizi di car pooling e trasporto di cortesia tali da consentire un'agevole tracciabilità dell'utenza, tramite identificazione della targa del veicolo, numero di patente, documenti di identità, assicurazione del veicolo, eventuali infrazioni al Codice della strada e condotte illecite o penali, determinazione delle aree territoriali, degli spazi e modalità in cui è consentita la sosta dei veicoli;
f) 
le forme di contribuzione alla spese di trasporto sostenute nei servizi di car pooling e trasporto di cortesia sulla base delle tabelle ACI;
g) 
le aree, le linee e gli orari in cui sono attivabili i servizi di linea integrativi su prenotazione di cui all'articolo 6;
h) 
i criteri per la stipulazione di apposite convenzioni con le società concessionarie dei servizi di linea per lo svolgimento dei servizi di cui all'articolo 6 e modalità di prenotazione;
i) 
i criteri e le modalità di concessione di contributi agli enti locali per i progetti di mobilità sostenibile di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7;
j) 
le iniziative e le modalità per favorire l'istituzione dei servizi di piedibus e di bicibus di cui all'articolo 7.
Art. 9 
(Incentivi e contributi)
1. 
La Regione concede incentivi e contributi per la promozione di iniziative di vehicle sharing, car pooling, trasporto di cortesia, piedibus e bicibus in tutti i comuni ed in particolare in quelli ad alta densità di traffico o aree marginali, individuati secondo i criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 8.
Art. 10 
(Sanzioni amministrative)
1. 
In caso di denuncia a seguito di utilizzo dei servizi di cui agli articoli 3, 4, 5 e 7 con remunerazione, sono previste sanzioni amministrative pecuniarie da un minimo di euro 100,00 a un massimo di euro 1000,00 per corsa.
Art. 11 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorso un anno dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità annuale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che fornisce le informazioni relative:
a) 
alle iniziative attuate ai sensi della presente legge;
b) 
al numero dei beneficiari dei singoli servizi;
c) 
all'ammontare degli impegni finanziari e alle eventuali criticità;
d) 
ai risultati ottenuti degli interventi effettuati.
Art. 12 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 "
Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina
", dopo le parole "
territorio regionale
" sono aggiunte le seguenti: "
e per interventi di promozione della mobilità condivisa
".
Art. 13 
(Norma finanziaria)
1. 
Per ciascun anno del biennio 2016-2017 agli oneri di parte corrente di cui all'art. 7 valutati in una prima fase di attuazione della legge in 1.000.000,00 euro in termini di competenza e iscritti nell'ambito dell'UPB A18241 (OOPP DIF.SUOLO MONTAGNA FORESTE PROT.CIV TRASP LOG. SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO TITOLO 1: SPESE CORRENTI) del bilancio pluriennale 2015-2017 si fa fronte con le risorse finanziarie dell'imposta regionale sul consumo della benzina allocate nell'ambito dell'UPB A1102 (Risorse finanziarie e patrimonio Ragioneria) del bilancio pluriennale 2015-2017.
2. 
I proventi derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 10 sono introitati nell'ambito dello stato di previsione dell'entrata nell'ambito dell'UPB A1102 del bilancio regionale.