Proposta di legge regionale n. 171 presentata il 05 novembre 2015
Gli orti del Piemonte. Disposizioni in materia di orti biologici didattici, orti sociali suburbani, urbani e collettivi

Art. 1 
(Finalità e obiettivi)
1. 
La Regione promuove la realizzazione di orti biologici didattici, orti sociali suburbani, urbani e collettivi, per diffondere la cultura del verde e dell'agricoltura, sensibilizzare le famiglie e gli studenti sull'importanza di un'alimentazione sana ed equilibrata, divulgare tecniche di agricoltura sostenibile, riqualificare aree abbandonate, favorire l'aggregazione sociale, nonché lo sviluppo di piccole autosufficienze alimentari per le famiglie.
2. 
La Regione riconosce negli orti di cui al comma 1 uno strumento di riscoperta dei valori delle produzioni locali e di educazione delle nuove generazioni ai temi della sostenibilità alimentare, della promozione della biodiversità e del rispetto dell'ambiente.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende per:
a) 
'orti biologici didattici': aree verdi all'interno dei plessi scolastici o gestite attraverso convenzioni con enti o aziende agricole, destinate alla formazione degli studenti a pratiche ambientali sostenibili e, in particolare, all'uso delle tecniche di agricoltura biologica non prevedenti l'uso di concimi chimici o diserbanti;
b) 
'orti sociali suburbani': appezzamenti di terreni agricoli nelle aree periferiche delle città, individuati quale possibile strumento di aggregazione sociale per gli anziani e di sostegno alle categorie sociali più deboli;
c) 
'orti urbani': tasselli verdi all'interno dell'agglomerato cittadino che contribuiscono al recupero di aree abbandonate o sottoutilizzate dalle città, configurandosi quali innovativi elementi del paesaggio urbano contemporaneo; anch'essi possono essere individuati come possibile strumento di aggregazione sociale;
d) 
'orti collettivi': appezzamenti di terreni gestiti da associazioni, individuati quale luogo di pratica ortofrutticola, organizzati con la finalità di dare l'opportunità a chi non ha un orto e non ha sufficienti conoscenze tecniche di beneficiare dei prodotti di un lavoro collettivo.
Art. 3 
(Modalità operative)
1. 
Le tipologie di orti di cui all'articolo 2, identificati complessivamente con la dicitura di "Orti del Piemonte", possono essere realizzati dai comuni, dagli istituti scolastici e dagli enti gestori di aree protette, aventi sede in Piemonte che, sulla base di appositi progetti da sottoporre alla valutazione della Regione, si avvalgono delle misure di sostegno di cui all'articolo 6.
2. 
I progetti di cui al comma 1 possono riguardare esclusivamente la realizzazione delle tipologie di orti di cui all'articolo 2.
3. 
I progetti possono riguardare anche ampliamenti di interventi già esistenti, purché l'area di ampliamento non sia di dimensioni inferiori a quelle minime previste dalla presente legge.
4. 
I progetti prevedono l'applicazione di tecniche di agricoltura sostenibile, con particolare attenzione ai seguenti temi:
a) 
risparmio idrico ovvero sistemi di raccolta delle acque meteoriche o applicazione, laddove possibile, di sistemi di irrigazione a goccia;
b) 
riciclo dei rifiuti, con applicazione delle tecniche di compostaggio;
c) 
salvaguardia della fertilità dei suoli, valorizzando le pratiche esenti dal ricorso a prodotti chimici di sintesi, così come previsto, ad esempio, nell'agricoltura biologica.
5. 
I progetti prevedono inoltre iniziative formative e informative sui seguenti temi:
a) 
tecniche agricole e stagionalità dei prodotti, per favorire la raccolta e l'utilizzo degli orti durante tutto l'anno;
b) 
educazione ambientale;
c) 
educazione alimentare.
6. 
I progetti sono inoltre corredati da apposito regolamento per l'uso degli orti, redatto dall'ente proponente.
7. 
Il regolamento, che all'atto dell'assegnazione degli orti è sottoscritto da ciascun soggetto designato alla conduzione, prevede:
a) 
la concessione in uso gratuito dell'orto;
b) 
l'impegno a coltivare il singolo appezzamento per ottenere prodotti agricoli a scopo benefico e di autoconsumo, nel rispetto delle regole stabilite da ciascun ente;
c) 
disposizioni tecniche relative a materiali e interventi realizzabili a cura del conduttore;
d) 
eventuale cauzione e contributo alle spese di manutenzione.
8. 
Gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono stipulare apposite convenzioni con enti e associazioni del terzo settore.
9. 
Le iniziative educative e di formazione sono realizzate con il coinvolgimento delle associazioni di categoria e delle aziende agricole locali. Durante il periodo di coltivazione e di gestione degli orti, gli enti di cui al comma 1 per la gestione dei progetti possono avvalersi di personale qualificato ed esperto nelle tematiche agronomiche per fornire una migliore assistenza ai soggetti assegnatari degli spazi da coltivare.
Art. 4 
(Orti biologici didattici)
1. 
Ai fini della presente legge gli enti di cui all'articolo 3, comma 1, elaborano progetti di durata almeno triennale rivolti agli alunni delle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo e secondo grado, da realizzare su aree verdi situate all'interno dei plessi scolastici o gestiti tramite convenzione su appezzamenti di terreni resi disponibili da enti pubblici e privati o aziende agricole.
2. 
L'orto biologico didattico ha una dimensione minima di 25 metri quadrati e include almeno 5 varietà orticole o frutticole diverse, preferibilmente riconducibili a varietà da conservazione di specie agrarie e ortive locali. L'orto biologico didattico può prevedere anche varietà floricole.
3. 
Nella coltivazione degli orti biologici didattici di cui al presente articolo viene data conoscenza degli elementi basilari delle tecniche di produzione biologica di cui Regolamento (CE) N. 834/2007 e s.m.i. e al decreto ministeriale 27 novembre 2009.
4. 
I progetti di cui al comma 1 si attengono ai requisiti di cui all' articolo 3 e prevedono momenti di partecipazione e collaborazione con le famiglie degli alunni coinvolti e con le associazioni locali.
Art. 5 
(Orti sociali suburbani, urbani e collettivi )
1. 
I comuni e gli enti gestori delle aree protette, nell'ambito dei terreni ricadenti nelle aree urbane e suburbane, agricole e periferiche della città, con particolare riferimento a terreni inutilizzati, aree industriali dismesse, terreni adibiti a verde pubblico ed ogni altra superficie assimilabile di proprietà pubblica, favoriscono l'impiego di tali terreni per la creazione di orti sociali suburbani, urbani e collettivi.
2. 
Ai fini di cui al comma 1, i comuni predispongono apposito censimento dei terreni disponibili, avvalendosi delle banche dati e dei censimenti già effettuati ai sensi della legislazione regionale vigente, che presentino un substrato fertile e adatto alla coltivazione, ed elaborano progetti per la realizzazione degli "Orti del Piemonte", conformi ai requisiti di cui all'articolo 3, corredati dalla previsione delle necessarie attività di informazione e formazione.
3. 
Ciascun progetto per la realizzazione di orti sociali suburbani e urbani prevede la suddivisione in almeno 10 particelle delle dimensioni minime di 25 metri quadrati ciascuna, al netto delle strade interpoderali e della realizzazione di uno spazio comune.
4. 
I progetti per la realizzazione di orti urbani possono prevedere dimensioni inferiori e composizioni differenti da quelle di cui al comma 3, nel caso in cui dimostrino un significativo contributo alla riqualificazione ed al miglioramento estetico del paesaggio urbano e possono essere assegnati anche ad associazioni senza scopo di lucro.
5. 
I progetti per la realizzazione di orti collettivi possono prevedere dimensioni complessive inferiori a quelle di cui al comma 3 e possono essere assegnati in gestione dai comuni ad associazioni senza scopo di lucro.
6. 
Gli orti sociali suburbani e urbani sono assegnati dai comuni direttamente ai cittadini residenti che ne facciano richiesta, anziani o cittadini in condizione di svantaggio sociale, tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) delle persone fisiche richiedenti.
7. 
Gli enti di cui al comma 1 assegnano a ciascun nucleo familiare o associazione una sola particella corrispondente ad un orto.
Art. 6 
(Misure di sostegno)
1. 
La Regione per la realizzazione degli "Orti del Piemonte" concede contributi ai comuni, agli istituti scolastici e agli enti gestori di aree protette aventi sede in Piemonte per i seguenti interventi:
a) 
spese di progettazione;
b) 
realizzazione di recinzioni, acquisto di strutture, attrezzature e fattori di produzione, comprendenti anche la fornitura di cui al comma 8, lettera c);
c) 
iniziative formative e informative, comprendenti anche il concorso annuale di cui all'articolo 7, comma 2.
2. 
Per accedere ai contributi regionali gli enti di cui al comma 1 predispongono e inviano alla Regione, entro il 30 novembre di ciascun anno, il progetto da realizzare entro il mese di maggio del successivo anno solare, corredato da preventivo dettagliato delle spese da sostenere e dalla mappa con l'identificazione delle relative particelle laddove previste.
3. 
I finanziamenti sono riservati esclusivamente ai progetti che rispettino i criteri di cui alla presente legge e le cui spese siano rendicontate entro il mese di luglio dell'anno solare successivo alla presentazione del progetto, termine entro il quale la documentazione trasmessa per la richiesta di contributo deve essere completata con il consuntivo delle spese sostenute.
4. 
Il contributo regionale può coprire fino al 50 per cento delle spese sostenute in relazione agli interventi di cui al comma 1, per un importo massimo di:
a) 
euro 300,00 per ciascuna particella componente i lotti destinati a orti sociali suburbani e urbani;
b) 
euro 600,00 per ogni orto, nel caso di orti biologici didattici e collettivi.
5. 
La Regione può inoltre prevedere contributi fino al 25 per cento delle spese sostenute e per gli importi complessivi massimi di cui al comma 4, ridotti del 50 per cento in relazione ai seguenti casi:
a) 
istituti scolastici che abbiano già realizzato un orto biologico didattico, al fine di consentire la prosecuzione delle attività e contribuire al loro miglioramento con un progetto in linea con gli obiettivi ed i requisiti previsti dalla presente legge;
b) 
comuni ed enti gestori di aree protette che abbiano già realizzato nel corso dell'ultimo anno o abbiano, in corso di realizzazione alla data di pubblicazione del bando, un progetto in linea con gli obiettivi ed i requisiti previsti dalla presente legge.
6. 
Non possono beneficiare delle misure di sostegno, di cui al presente articolo, gli enti e gli istituti che per il medesimo progetto abbiano già usufruito di altre misure di sostegno.
7. 
La Regione, previa valutazione tecnica dei progetti pervenuti e in relazione a ciascun progetto riconosciuto meritevole, svolge altresì, mediante le strutture degli Assessorati regionali competenti, le seguenti attività:
a) 
supporto agli enti di cui all'articolo 3 nell'attività di formazione relativa alle pratiche agricole correlate alla gestione degli orti;
b) 
supporto nell'attività di monitoraggio ambientale delle produzioni;
c) 
fornitura, a richiesta dai proponenti del progetto, di una dotazione iniziale di sementi ortiflorofrutticole tipiche del territorio regionale piemontese.
8. 
La Giunta regionale presenta annualmente alla Commissione consiliare competente una relazione sullo stato di attuazione della presente legge contenente, in particolare, il numero dei progetti presentati nonché il numero di progetti finanziati.
Art. 7 
(Disposizioni finali)
1. 
Gli "Orti del Piemonte" sono dotati dalla Regione Piemonte di apposito contrassegno da esporre all'ingresso.
2. 
La Regione organizza e promuove, in collaborazione con le associazioni di categoria, il concorso annuale denominato "Gli Orti del Piemonte", al fine di valorizzare e premiare le esperienze più significative.
Art. 8 
(Norma finanziaria)
1. 
Per la realizzazione degli "orti del Piemonte" di cui all'articolo 6, nel biennio 2016-2017, sono previsti oneri pari complessivamente pari a 300.000,00 euro, iscritti nell'ambito dell'UPB A17981 (Agricoltura Collaborazioni direzione A17 Titolo 1: spese correnti) e UPB A 17092 ( Agricoltura Servizi alle imprese Titolo 2: spese in conto capitale) del bilancio pluriennale 2015-2017.
2. 
Agli oneri di cui al comma 1, ripartiti per ciascun anno del biennio 2016-2017 in 75.0000,00 euro per spese di progettazione di cui alla lett. a) c. 1 art. 6, in 50.000,00 euro per realizzare recinzioni e acquistare attrezzature e fattori di produzione di cui alla lett. b) c. 1 art. 6, in 25.000,00 euro per le misure di sostegno di cui alla lett. c) c. 1 art. 6 si provvede con le risorse finanziarie delle UPB A11011 e A17092 del bilancio pluriennale 2015-2017.
Art. 9 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.