Istituzione del primo soccorso pediatrico
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Art. 1
(Oggetto e finalità)
1.
La Regione, nel rispetto della legislazione statale, promuove e diffonde la conoscenza degli interventi di primo soccorso in ambito pediatrico attraverso appositi programmi regionali formativi e campagne di informazione, in relazione ai seguenti aspetti:
a)
elementi di primo soccorso con riferimento alle funzioni vitali e alle tecniche salvavita;
b)
prevenzione primaria e tecniche di disostruzione delle vie aeree con rianimazione cardiopolmonare in ambiente extra ospedaliero.
2.
I corsi formativi sono svolti dai centri di formazione abilitati a rilasciare l'autorizzazione per l'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici esterni in ambiente extra ospedaliero (BLSD) accreditati dalla Regione.
Art. 2
(Campagne di informazione)
1.
La Regione effettua campagne di comunicazione rivolte alle singole istituzioni scolastiche e formative, al personale docente e non docente, agli studenti, agli operatori dei centri sportivi e alle famiglie sulle tecniche di primo soccorso pediatrico.
2.
I servizi consultoriali, istituiti dalla
legge regionale 9 luglio 1976, n. 39
(Norme e criteri per la programmazione, gestione e controllo dei Servizi consultoriali), promuovono e realizzano iniziative di sensibilizzazione rivolte alle famiglie.
Art. 3
(Politiche per i minori)
1.
Costituisce requisito per l'accreditamento delle strutture socio-educative per l'infanzia previste dall'
articolo 44 della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1
(Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento) l'attuazione dei percorsi formativi e informativi di cui all'articolo 1.
Art. 4
(Sistema educativo e di istruzione)
1.
La Regione promuove, anche attraverso protocolli o intese con il Ministero dell'istruzione, dell'Università e della ricerca, con l'Ufficio scolastico regionale o con le singole istituzioni scolastiche, percorsi informativi e formativi sul primo soccorso pediatrico.
2.
La Regione, prima dell'inizio di ogni anno scolastico, informa i dirigenti scolastici della possibilità di far partecipare il personale docente e non docente ai corsi formativi sulle suddette tecniche, tenuti dai centri di formazione BLSD di cui all'articolo 1, comma 2, accreditati dalla Regione.
3.
L'attuazione dei percorsi formativi e informativi di cui all'articolo 1 costituisce criterio di premialità nell'erogazione dei contributi a favore delle scuole dell'infanzia paritarie, ai sensi dell'
articolo 14 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28
(Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa).
Art. 5
(Corsi di accompagnamento alla nascita)
1.
La Regione promuove l'introduzione nei corsi di accompagnamento alla nascita organizzati dalle Aziende sanitarie piemontesi dei percorsi formativi e informativi sulle tecniche di primo soccorso pediatrico di cui all'articolo 1.
Art. 6
(Ruolo della Giunta regionale)
1.
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, stabilisce i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge.
Art. 7
(Norma finanziaria)
1.
Agli oneri di parte corrente stimati complessivamente in 180.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'UPB A14 021 (Sanità personale dip. del SSR e affari generali Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015, per 90 mila euro per le spese di realizzazione di programmi formativi sul soccorso pediatrico, e nell'ambito dell'UPB 14 051 (Sanità Org. S.S. Osp. e Terr.li Tit. I spese correnti), per 90 mila euro per le spese di realizzazione di campagne di comunicazione e informative sul primo soccorso pediatrico, si fa fronte riducendo di pari importo le risorse finanziarie allocate nell'UPB A11 011 (Risorse finanziarie e patrimonio Tit. I spese correnti) del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.