Art. 22
(Durata, rinnovo, modifica e proroga dell'autorizzazione e della concessione)
1.
L'autorizzazione e la concessione non possono essere rilasciate per un periodo superiore a dieci anni e la durata è proporzionale alle dimensioni del giacimento e alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Il rinnovo avviene con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
2.
Per le cave di pietre ornamentali l'autorizzazione e la concessione non possono essere rilasciate per un periodo superiore a quindici anni e la durata è proporzionale alle dimensioni del giacimento, alle capacità tecniche e produttive della ditta istante. Il rinnovo avviene con l'osservanza delle norme previste per il rilascio.
3.
La durata dell'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 può essere incrementata di due anni per le imprese registrate ai sensi del
regolamento (CE) n. 1221/2009 del 25 novembre 2009
, del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il
regolamento (CE) n. 761/2001
e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE.
4.
Decorsi i termini di cui ai commi 1 e 2, se il progetto approvato non ha subito alcuna modificazione, l'amministrazione competente per il rilascio, acquisite le eventuali autorizzazioni ai sensi del
d.lgs. n. 42/2004
e della
legge regionale 9 agosto 1989, n. 45
(Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici - Abrogazione
legge regionale 12 agosto 1981, n. 27
), può prorogare l'autorizzazione stessa per una durata massima pari alla metà di quella originariamente prevista e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, al fine di completare il progetto.
5.
La proroga di cui al comma 4 non si applica:
a)
alle attività estrattive in regime di concessione;
b)
attività ubicate in aree protette a gestione regionale e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia;
c)
alle cave finalizzate al reperimento di materiale per la realizzazione di opere pubbliche ai sensi dell'articolo 16.
6.
L'amministrazione competente, fatta salva la presenza di usi civici, accertata la congruità dei lavori eseguiti e valutata la documentazione presentata, procede in merito alla proroga di cui al comma 4 dopo aver acquisito il parere della Conferenza dei servizi di cui all'articolo 35.
7.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con apposito provvedimento, definisce la documentazione tecnica semplificata e la relativa modulistica, da allegare all'istanza di proroga.
8.
La Città metropolitana e le province, entro trenta giorni dalla data dei provvedimenti, sono tenute a inviare gli atti autorizzativi alla Regione e ai comuni interessati.
9.
L'amministrazione competente può per motivi di pubblico interesse o per motivata richiesta del coltivatore, introdurre modifiche al provvedimento di autorizzazione seguendo le procedure di cui all'articolo 11 e nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 40.
10.
La proroga di cui al comma 4 è subordinata al preventivo ottenimento delle altre eventuali autorizzazioni relative a vincoli pubblicistici esistenti e alla presentazione, in sede di domanda, di una corrispondente proroga della garanzia di cui all'articolo 29.
11.
I provvedimenti finalizzati alla sicurezza di cui agli articoli 674 e 675 del
decreto del Presidente della Repubblica 9 aprile 1959, n. 128
(Norme di polizia delle miniere e delle cave), prevalgono su ogni altra prescrizione organizzativa relativa alla coltivazione di cava. I medesimi sono contestualmente notificati al direttore responsabile della cava e all'amministrazione comunale. Se i suddetti provvedimenti richiedono la preventiva presentazione di un piano di sicurezza, sono notificati, per conoscenza, anche all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione.
12.
Per le cave di pietre ornamentali, nell'ambito del perimetro di cava oggetto di autorizzazione e nel rispetto dei volumi autorizzati, modifiche di modesta entità del progetto autorizzato non sono sottoposte alla procedura di cui all'articolo 35, fatta salva l'eventuale necessità dell'autorizzazione ai sensi del
d.lgs. 42/2004
, nel caso di modifica dello stato finale dei luoghi.
13.
Le modifiche di modesta entità di cui al comma 12 sono definite con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, anche in relazione alla documentazione da presentare, adottata entro 120 giorni dall'approvazione della presente legge.
14.
Le domande di autorizzazione di cui ai commi 12 e 13, corredate dalla relativa documentazione, sono presentate all'amministrazione competente, la quale, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, procede in via alternativa:
a)
ad autorizzare la modifica, anche prescrivendo modalità esecutive;
b)
a negare l'autorizzazione con eventuale contestuale richiesta di un progetto di modifica da presentare ai sensi del comma 9.
Art. 23
(Subingresso nella coltivazione)
1.
Nel caso di trasferimento del diritto sul giacimento per atto tra vivi o mortis-causa a titolo particolare, l'avente causa chiede all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione, entro il termine di trenta giorni dall'atto di trasferimento, di subentrare nella titolarità della medesima, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 40.
2.
L'organo competente provvede autonomamente, previo accertamento dei requisiti morali e delle capacità tecniche ed economiche del subentrante, verificando la documentazione allegata all'istanza e la garanzia di cui all'articolo 29.
3.
Il subentrante per atto tra vivi, dal momento del trasferimento, è soggetto, in solido con il precedente titolare, sino all'emanazione del nuovo provvedimento di autorizzazione, a tutti gli obblighi imposti dal provvedimento originario.
4.
Nel caso di successione nel diritto sul giacimento a titolo di eredità, l'autorizzazione è trasferita con provvedimento dell'amministrazione competente agli eredi che ne fanno domanda entro sei mesi dall'apertura della successione, subordinatamente all'osservanza delle condizioni previste dalla presente legge, e alla nomina, con la maggioranza indicata nell'
articolo 1105 del Codice civile
, di un solo rappresentante per tutti i rapporti giuridici con l'amministrazione e con i terzi.
Art. 25
(Rinuncia)
1.
In caso di rinuncia all'autorizzazione o alla concessione di cava, il rinunciante è tenuto a darne comunicazione alla struttura competente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.
2.
La struttura competente stabilisce le misure relative alla sicurezza e al recupero ambientale del sito estrattivo oggetto di rinuncia.
3.
Per la concessione mineraria, la rinuncia ha effetto dalla data di accettazione da parte della struttura regionale competente. Nel provvedimento di accettazione sono definite le misure di sicurezza e di recupero ambientale del sito estrattivo, che il titolare ha l'obbligo di attuare secondo i tempi prescritti.
4.
A decorrere dalla data di presentazione della rinuncia è fatto divieto al concessionario e al coltivatore di cava di eseguire lavori di coltivazione o variare in qualsiasi modo lo stato del bene oggetto dell'autorizzazione o della concessione e delle sue pertinenze. Tali soggetti sono tenuti a custodire i beni e a provvedere alla loro manutenzione sino alla verifica dell'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza e di recupero ambientale.
5.
Il concessionario e il coltivatore di cava rinunciante che apporta modifiche allo stato dei beni ha l'obbligo di ripristinarne lo stato a proprie spese e in conformità alle prescrizioni impartite dalla struttura competente.
Art. 26
(Decadenza e revoca)
1.
La decadenza dall'autorizzazione o dalla concessione all'attività di cava è dichiarata dalla competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana, se il titolare:
a)
non ha adempiuto agli obblighi e alle prescrizioni impartite con l'atto di autorizzazione o di concessione;
b)
non ha versato l'onere per il diritto di escavazione di cui all'articolo 31;
c)
non ottempera al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria irrogata ai sensi dell'articolo 37;
d)
ha avviato, in caso di piani di coltivazione suddivisi in lotti di cui all'articolo 14, comma 6, la coltivazione del lotto successivo senza aver concluso il recupero ambientale del lotto precedente.
2.
La decadenza opera, altresì, se il titolare è stato condannato in via definitiva per uno dei reati previsti dal
codice penale
, libro secondo, titolo VI bis - Dei delitti contro l'ambiente, introdotti dalla
legge 68/2015
.
3.
La decadenza dalla concessione è, inoltre, dichiarata dalla struttura regionale competente, con apposito provvedimento, quando il concessionario:
a)
non ha dato inizio ai lavori nel termine previsto e comunque entro sei mesi dalla data di rilascio della concessione;
b)
ha sospeso i lavori per oltre sei mesi, salvo il caso di forza maggiore, ovvero senza autorizzazione della struttura regionale competente.
4.
La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana dichiara la decadenza, previa diffida a provvedere, entro il termine massimo di novanta giorni, all'eliminazione della causa di decadenza nei casi di cui ai commi 1 e 3.
5.
La struttura competente, contestualmente alla dichiarazione di decadenza, stabilisce le prescrizioni da osservare per la messa in sicurezza e per il recupero ambientale del sito interessato.
6.
La decadenza è, altresì, dichiarata quando il titolare ha reiterato le violazioni di cui alla presente legge, secondo i criteri e le modalità individuati dal regolamento di cui all'articolo 40.
7.
La competente struttura regionale o provinciale o della Città metropolitana, sentita la Conferenza di servizi di cui all'articolo 35, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, può disporre la revoca dell'autorizzazione o della concessione, provvedendo contemporaneamente alla determinazione dell'indennità dovuta ai soggetti revocati.
Art. 27
(Disposizioni comuni a ogni ipotesi di estinzione dell'autorizzazione e della concessione)
1.
In ogni caso di estinzione dell'autorizzazione e della concessione, il titolare provvede al recupero ambientale come previsto dal provvedimento di autorizzazione alla coltivazione di cava e dalla concessione e non è liberato dalle obbligazioni previste dal provvedimento sino all'accertamento dell'attuazione del recupero ambientale.
Art. 28
(Ultimazione dei lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale)
1.
Ultimati i lavori di coltivazione e di risistemazione ambientale, il titolare dell'autorizzazione ne dà comunicazione alla struttura che ha autorizzato la coltivazione ai fini del rilascio della dichiarazione di ultimazione lavori.
2.
Ai fini di cui al comma 1, l'amministrazione che ha autorizzato il progetto di coltivazione effettua l'ispezione finale del sito estrattivo e delle eventuali pertinenze in relazione al progetto di coltivazione secondo quanto indicato nel regolamento di cui all'articolo 40.
3.
In base all'esito dell'ispezione di cui al comma 2, l'amministrazione provvede a svincolare la garanzia prestata ai sensi dell'articolo 29 ed emette la dichiarazione di ultimazione lavori ovvero intima al titolare dell'autorizzazione la regolare esecuzione delle opere necessarie a soddisfare gli obblighi derivanti dal progetto e dal provvedimento di autorizzazione entro un congruo termine.
4.
Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 3, l'amminastrazione che ha autorizzato la coltivazione utilizza la garanzia finanziaria prestata per l'esecuzione delle opere di risistemazione e per il recupero ambientale dell'area, salvo l'accertamento di ulteriori danni eccedenti la fideiussione da porre a carico del titolare dell'autorizzazione.
5.
Alla scadenza dell'autorizzazione, in assenza di richieste di proroghe o di rinnovi, se i lavori di risistemazione non risultano ultimati, l'amministrazione che ha rilasciato l'autorizzazione provvede ai sensi dei commi 3 e 4.
Art. 29
(Garanzia per il recupero ambientale del sito estrattivo)
1.
Il rilascio del provvedimento di autorizzazione e di concessione per le cave è subordinato alla presentazione da parte dell'istante di fideiussione, polizza assicurativa o altra idonea garanzia disposta dall'amministrazione concedente, relativamente agli interventi atti a garantire il recupero ambientale del sito estrattivo.
2.
Nei casi di progetti suddivisi in lotti di coltivazione di cui all'articolo 14, comma 6, la garanzia finanziaria di cui al comma 1 è rilasciata per singolo lotto, secondo le modalità e i criteri previsti dal regolamento di cui all'articolo 40.
3.
L'importo della garanzia è pari all'importo dei lavori di recupero previsti dall'operatore ed è determinato in base al prezziario regionale delle attività estrattive, redatto anche con riferimento al prezziario regionale delle opere pubbliche.
4.
La Giunta regionale definisce e aggiorna il prezziario regionale di cui al comma 2, nonché le specifiche e i requisiti delle garanzie di cui al comma 1, anche in relazione ai progetti di recupero ambientale e di riutilizzo dei siti estrattivi.
Art. 30
(Attività di cava, permesso di costruire e impianti fissi)
1.
Gli impianti e le opere fisse destinate a servizio delle cave sono assoggettati alla normativa vigente. In sede di rilascio delle autorizzazioni di cava e delle concessioni, la struttura competente dispone anche in merito all'idoneità e alle caratteristiche relative alle opere e agli impianti fissi a servizio dell'attività di coltivazione. In tal caso il comune, in sede di adeguamento del piano regolatore generale, valuta la necessità di una destinazione propria dell'area di pertinenza degli impianti.
2.
Se per le opere e gli impianti fissi di cui al presente articolo è richiesto il permesso di costruire, il comune interessato è tenuto al suo rilascio entro novanta giorni dalla data di presentazione della relativa domanda, previa verifica della conformità alle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni alla coltivazione di cava, ponendo a carico del coltivatore i contributi previsti dalle disposizioni vigenti in materia.
3.
Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai progetti sottoposti alla fase di valutazione della procedura di VIA di cui all'
articolo 23 e seguenti del d.lgs. 152/2006
e di cui agli articoli 12 e 13 della
l.r. 40/1998
, in quanto il provvedimento contenente il giudizio di VIA assorbe o coordina tutte le autorizzazioni necessarie alla realizzazione dell'intervento.
Art. 31
(Onere per il diritto di escavazione)
1.
Gli esercenti di cave versano un onere per il diritto di escavazione determinato dalla Giunta regionale con apposito provvedimento da adottarsi, acquisito il parere della commissione consiliare competente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La Giunta definisce, inoltre, le modalità di applicazione dell'onere, i termini di versamento, le modalità di presentazione della dichiarazione e le modalità di controllo della regolarità dei versamenti.
2.
Per i materiali di cui al comma 4, lettere a), c) e d) la Giunta regionale stabilisce gli importi unitari tenendo in considerazione l'andamento del mercato del settore estrattivo e comunque nel limite massimo del 15 per cento del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali e nel limite minino non inferiore al 7 per cento dello stesso.
3.
Per i materiali di cui al comma 4, lettera b) la Giunta regionale stabilisce gli importi unitari tenendo in considerazione l'andamento del mercato del settore estrattivo e comunque nel limite massimo del 7 per cento del valore medio di mercato della relativa categoria di materiali. Tale contributo non può avere valori inferiori all'importo unitario minimo stabilito dalla Giunta regionale per i materiali di cui al comma 2.
4.
L'onere per il diritto di escavazione è definito in relazione ai seguenti tipi di materiale estraibile:
a)
sabbie e ghiaie per calcestruzzi, conglomerati bituminosi, tout-venant per riempimenti e sottofondi, materiali per pietrischi e sabbie che derivano da operazioni di frantumazione del materiale scavato;
c)
argille, calcari per cemento, per calce e altri usi industriali, gessi, sabbie silicee e torba;
d)
altri minerali di cava non compresi nei precedenti punti.
5.
L'onere per il diritto di escavazione è dovuto ai comuni ove sono ubicate le attività, alla Regione, alla Città metropolitana o alle province competenti e agli enti di gestione delle aree protette secondo la seguente suddivisione:
a)
in caso di attivit?autorizzate dalla Citt?metropolitana o dalla provincia: 50 per cento al comune, 40 per cento alla Citt?metropolitana o alla provincia e 10 per cento alla Regione;
b)
in caso di attivit?ricadenti all'interno di aree protette e nelle relative aree contigue o in zone naturali di salvaguardia: 60 per cento al comune, 30 per cento all'ente di gestione dell'area protetta competente per territorio e 10 per cento alla Regione;
c)
in caso di attivit?finalizzate alla realizzazione di opere pubbliche: 60 per cento al comune e 40 per centro alla Regione.
6.
Gli introiti dei comuni, della Città metropolitana, delle province e degli enti di gestione delle aree protette di cui al comma 5 sono finalizzati alla realizzazione di opere di recupero, alla riqualificazione ambientale e alle attività necessarie alla vigilanza.
7.
L'onere per il diritto di escavazione di cui al comma 4, dovuto ai comuni o agli enti di gestione delle aree protette, è ridotto in relazione a eventuali contributi previsti in convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, tra esercenti di cave autorizzate e comuni o enti di gestione delle aree protette, sino alla data di scadenza delle convenzioni stesse. Decadono i contributi previsti nei regolamenti comunali che non sono destinati all'utilizzo estrattivo di proprietà comunali o di terreni gravati da uso civico.
8.
Sono mantenuti a discapito della quota regionale e provinciale gli oneri attualmente percepiti dai comuni sulla base di convenzioni in atto alla data del 26 aprile 2007, se tali oneri risultano maggiori rispetto alla quota parte spettante ai comuni sulla base delle disposizioni di cui al comma 6.
9.
L'entità dell'onere è rivalutata ogni due anni secondo l'indice ISTAT con determinazione dirigenziale della struttura dell'amministrazione competente.
Art. 33
(Obblighi informativi)
1.
I titolari di autorizzazioni e di concessione alla coltivazione di cava sono tenuti a fornire all'amministrazione regionale i dati statistici e quelli necessari all'implementazione della banca dati delle attività estrattive con modalità informatica attraverso il Servizio esercenti minerari di Sistema Piemonte. La mancata presentazione dei dati statistici entro il 30 aprile dell'anno successivo al quale i dati stessi sono riferiti comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 37, comma 6.
2.
La Regione, la Città metropolitana e le province possono acquisire direttamente dai soggetti sopra indicati ulteriori dati necessari per la programmazione del settore estrattivo.
3.
La Regione cura l'elaborazione dei dati e delle notizie di cui al comma 1 e rende disponibili elaborazioni statistiche relative alle industrie minerarie ai fini della definizione di indicatori di sviluppo sostenibile, in accordo con i documenti elaborati dalla Commissione europea, per la redazione degli strumenti di pianificazione e programmazione previsti dall'articolo 3.