Proposta di legge regionale n. 164 presentata il 13 ottobre 2015
Modifiche alla legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali)

Art. 1 
1. 
L' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) è così sostituito: "
Art. 1
(Istituzione assicurazione contro i rischi da infortunio)
1.
La Regione istituisce, a favore dei Consiglieri e degli Assessori in carica, l'assicurazione obbligatoria contro i rischi direttamente connessi con l'espletamento del mandato.
2.
L'onere dell'assicurazione è a carico del bilancio regionale nella misura del 40 per cento. Il restante 60 per cento è a carico del singolo Consigliere e Assessore, secondo quanto previsto dal comma 3.
3.
Gli uffici del Consiglio regionale, fornendo opportune informazioni all'Ufficio di Presidenza, provvedono alla stipula della convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità, e alle relative decurtazioni sul trattamento economico del Consigliere e dell'Assessore di cui alla legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali).
".
Art. 2 
(Sostituzione dell' articolo 2 della l.r. 57/1981 )
1. 
L' articolo 2 della l.r. 57/1981 è così sostituito: "
Art. 2
(Modalità di attuazione)
1.
L'Ufficio di Presidenza definisce, con propria deliberazione, i criteri necessari della copertura assicurativa di cui all'articolo 1 nonché i relativi massimali da prevedere.
".
Art. 3 
(Abrogazioni)
1. 
Art. 4 
(Norma finanziaria)
1. 
La presente legge non comporta un incremento delle spese a carico del Bilancio regionale.