Modifiche alla
legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57
(Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali)
Primo firmatario
Altri firmatari
BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL BOETI ANTONINO MOLINARI GABRIELE MOTTA ANGELA RUFFINO DANIELA
Art. 1
(Sostituzione dell'
articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57
)
1.
L'
articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1981, n. 57 (Assicurazione contro gli infortuni dei Consiglieri regionali) è così sostituito: "
(Istituzione assicurazione contro i rischi da infortunio)
La Regione istituisce, a favore dei Consiglieri e degli Assessori in carica, l'assicurazione obbligatoria contro i rischi direttamente connessi con l'espletamento del mandato.
L'onere dell'assicurazione è a carico del bilancio regionale nella misura del 40 per cento. Il restante 60 per cento è a carico del singolo Consigliere e Assessore, secondo quanto previsto dal comma 3.
Gli uffici del Consiglio regionale, fornendo opportune informazioni all'Ufficio di Presidenza, provvedono alla stipula della convenzione con istituti assicurativi di comprovata solidità, e alle relative decurtazioni sul trattamento economico del Consigliere e dell'Assessore di cui alla
legge regionale 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta Regionali). ".
Art. 1
1.
2.
3.
Art. 2
(Sostituzione dell'
articolo 2 della l.r. 57/1981
)
1.
L'
articolo 2 della l.r. 57/1981 è così sostituito: "
(Modalità di attuazione)
L'Ufficio di Presidenza definisce, con propria deliberazione, i criteri necessari della copertura assicurativa di cui all'articolo 1 nonché i relativi massimali da prevedere. ".
Art. 2
1.