Proposta di legge regionale n. 161 presentata il 24 settembre 2015
"Modifiche alla legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 e ss.mm.ii. (Nuova disciplina dell'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte I.R.E.S.. Abrogazione legge regionale 18 febbraio 1985, n. 12 )"
Primo firmatario

BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL

Altri firmatari

GANCIA GIANNA

Art. 1 
(Modifiche all' articolo 1 della l.r. 3 settembre 1991, n. 43 e ss.mm.ii.)
1. 
Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n.43 e ss.mm.ii è sostituito dal seguente: "
1.
È costituito il nuovo Istituto di Ricerche Economico Sociali e Sanitarie del Piemonte - I.R.E.S.S., le cui funzioni e la cui struttura sono disciplinati dalla presente legge, che ne regola, altresì, i rapporti con la Regione Piemonte, in armonia con i principi in materia di programmazione regionale e subregionale sanciti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142
".
2. 
Dopo l' articolo 1 della legge regionale 3 settembre 1991, n.43 e ss.mm.ii è inserito il seguente: "
Art. 1 bis
1.
Nella presente legge ovunque sarà rintracciabile la dicitura 'I.R.E.S.' essa andrà sostituita con la dicitura 'I.R.E.S.S.'; parimenti, ove si rintraccerà la dicitura 'Istituto di Ricerche Economico e Sociali del Piemonte' essa andrà sostituita con la dicitura 'Istituto di Ricerche Economico Sociali e Sanitarie del Piemonte'.
".
Art. 2 
(Modifiche all' articolo 3 della l.r. 3 settembre 1991, n. 43 e ss.mm.ii.)
1. 
Dopo la lettera d) del comma 1, dell'articolo 3, della legge regionale 3 settembre 1991, n. 43 e ss.m..ii. sono inserite le seguenti lettere: "
e)
supporto e monitoraggio del processo di applicazione del Piano Socio-Sanitario Regionale (PSSR) e dello stato di salute della popolazione nell'ambito dell'attività di pianificazione strategica e di programmazione delle attività sanitarie e di quelle a rilievo socio-assistenziale;
f)
analisi e valutazione dell'impatto economico conseguente alla realizzazione degli obiettivi programmatici regionali nonché del rapporto costi-efficacia e costi-benefici;
g)
sviluppo del sistema informativo e di indicatori utili al governo della domanda/risposta sanitaria;
h)
elaborazione di progetti per la promozione e l'educazione alla salute;
i)
verifica e revisione della qualità dei servizi e delle prestazioni sanitarie;
j)
progettazione, promozione e sviluppo di programmi organizzativi e gestionali innovativi.
".
Art. 3 
(Clausola di neutralità)
1. 
Dalla presente legge non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.