Proposta di legge regionale n. 160 presentata il 22 settembre 2015
Disciplina dell'attivita' di "home restaurant"

Art. 1 
(Finalità e principi generali)
1. 
La Regione in armonia con la Costituzione nonchè con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina l'attività di "home restaurant" detta anche "home food" o "casa ristorante" al fine di:
a) 
valorizzare e diffondere la cultura del cibo tradizionale e del prodotto tipico e del territorio;
b) 
potenziare e sviluppare l'offerta turistica per favorire il rapporto diretto tra cittadinanza locale e visitatore, per ampliare competenze, capacità economiche e relazioni sociali;
c) 
regolamentare un'attività occasionale di supporto ed aiuto al bilancio familiare;
d) 
creare nuove opportunità occupazionali.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Per attività di "home restaurant" o "home food" o "casa ristorante", si intendono le attività finalizzate all'erogazione del servizio di ristorazione esercitate da persone fisiche all'interno delle proprie abitazione di residenza o domicilio in giorni dedicati e per poche persone, trattate come ospiti personali ma paganti.
2. 
L'attività di home restaurant può essere discontinua e saltuaria oppure continua e abituale ed è svolta nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 3 e di quanto stabilito dal regolamento di cui all'articolo 8.
3. 
Ai fini della presente legge si intende per somministrazione di alimenti e bevande la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti preparati nell'immobile sede dell'attività.
Art. 3 
(Criteri e requisiti per lo svolgimento dell'attività di home restaurant)
1. 
L'attività di home restaurant è saltuaria se non supera il numero massimo di otto aperture mensili e di trenta in un anno e il tetto massimo annuale di cinquemila euro di reddito d'esercizio lordo.
2. 
Alle attività di cui al comma 1, si applica il regime fiscale previsto dalla normativa vigente per le attività saltuarie.
3. 
L'attività di home restaurant è continua nei casi diversi da quelli di cui al comma 1.
4. 
L'esercizio dell'attività di home restaurant continua é subordinato al possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, commi da 6 e 6bis del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
5. 
I soggetti di cui all'articolo 2 comma 1, per lo svolgimento dell'attività di home restaurant, possono avvalersi dei componenti del nucleo familiare, anche di minore età secondo la normativa relativa alla protezione dei giovani sul lavoro di cui agli articoli 3, 4, 6 e 7 della legge 17 ottobre 1967 n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti).
6. 
I soggetti di cui all'articolo 2 comma 1, nel caso in cui l'attività di home food da saltuaria diventa continua secondo l'art. 3 comma 3, richiedono l'attribuzione della partita I.V.A. e l'iscrizione all'INPS, gestione commercio, a decorrere dall'anno successivo di esercizio.
7. 
L'esercizio dell'attività di home restaurant é subordinato al possesso dei requisiti morali di cui all'articolo 71, commi da 1 a 5 del d. lgs. 59/2010 , nonché il rispetto delle procedure di autocontrollo basate sui principi del sistema HACCP ai sensi del Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 193 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore".
Art. 4 
(Adempimenti per l'esercizio dell'attività)
1. 
Al fine di esercitare l'attività di home restaurant, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 presentano una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell' articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), in modalità telematica allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune sul cui territorio insistono la struttura o l'immobile da destinare all'attività, su apposita modulistica predisposta e resa disponibile dalla struttura regionale competente, ai sensi del regolamento di cui all'articolo 8.
2. 
L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 è subordinato al possesso:
a) 
dei requisiti previsti dai regolamenti igienico sanitari e tecnico edilizi comunali;
b) 
dell'autorizzazione all'abitabilità che risulta da apposita autocertificazione presentata con la segnalazione di inizio attività.
3. 
Il SUAP, ricevuta la SCIA, ne trasmette tempestivamente copia in via telematica:
a) 
agli uffici comunali competenti e all'azienda sanitaria locale (ASL), per l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza;
b) 
alla provincia o città metropolitana o altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate e all'Agenzia di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) competente per territorio, ai fini informativi.
4. 
Ogni variazione relativa a stati, fatti e qualità dell'attività, anche indicati nella SCIA di cui al comma 1 è segnalata, entro e non oltre i dieci giorni successivi al suo verificarsi, al SUAP territorialmente competente che procede ai sensi del comma 3.
Art. 5 
(Requisiti degli immobili destinati all'attività di home restaurant)
1. 
Le unità abitative in cui si svolge l'attività di home restaurant continua rispettano i requisiti tecnici ed igienico sanitari previsti dall' articolo 7 della legge regionale 14 luglio 1988, n. 34 (Modifiche ed integrazioni alle norme igienico sanitarie delle strutture ricettive alberghiere ed extra alberghiere, legge regionale 15 aprile 1985, n. 31 ).
2. 
La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di alimenti e bevande avvengono nel rispetto dei requisiti di sicurezza alimentare previsti dalla normativa regionale e nazionale vigente.
3. 
Alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 7 o della richiesta di variazione dell'attività esistente, l'immobile oggetto dell'attività di home restaurant deve essere la residenza o il domicilio del soggetto titolare.
4. 
Il tipo di cucina proposta ed il luogo di acquisto dei prodotti utilizzati sono resi chiaramente conoscibili.
5. 
È possibile utilizzare la cucina home restaurant come laboratorio culinario.
6. 
L'utilizzo dell'edificio o immobile per le attività di home restaurant non comporta la modifica della destinazione d'uso dei medesimi.
Art. 6 
(Sospensione e cessazione dell'attività di home restaurant)
1. 
L'esercizio dell'attività di home restaurant, svolto in assenza di SCIA, comporta, oltre alla sanzione di cui all'articolo 11, comma 1, la cessazione dell'attività medesima.
2. 
Il Comune, anche su segnalazione di altra autorità competente, in caso di sopravvenuta carenza di una o più condizioni che legittimano l'esercizio dell'attività, assegna un termine per il ripristino delle medesime, decorso inutilmente il quale ordina la sospensione dell'esercizio dell'attività fino ad un massimo di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.
3. 
Il Comune, trascorso il periodo di sospensione di cui al comma 1 senza il ripristino delle condizioni, ordina la cessazione dell'attività.
4. 
Entro cinque giorni dall'adozione dei provvedimenti di cui ai commi 1, 2, e 3, il Comune informa la provincia o la città metropolitana o altro soggetto a cui le funzioni sono delegate, l'ASL e l'ATL territorialmente competenti.
5. 
La sospensione temporanea o la cessazione volontaria dell'attività sono soggette a comunicazione.
Art. 7 
(Interventi per lo sviluppo)
1. 
La Regione, nell'ambito degli strumenti di programmazione adottati in base alla normativa comunitaria, nazionale e regionale, realizza azioni di sostegno dello sviluppo e di promozione dell'offerta di home restaurant.
2. 
La Regione promuove l'attività dell'home restaurant sul proprio territorio attraverso i propri portali turistici, aggiornati in collaborazione con le organizzazioni turistiche locali.
Art. 8 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative, approva un regolamento che disciplina, in particolare:
a) 
il numero massimo di locali da adibire al servizio di home restaurant;
b) 
il numero massimo di coperti giornalieri;
c) 
le modalità di organizzazione, la durata e le materie dei corsi professionali per l'attività di home restaurant continua di cui all' articolo 71, comma 6, lettera a) del d.lgs. 59/2010 e s.m.i.;
d) 
il periodo di apertura degli home restaurant tenendo conto della possibilità di esercitare l'attività con apertura annuale o stagionale, saltuaria o continua ai sensi dell'articolo 3;
e) 
le caratteristiche del segno distintivo dell'attività di home restaurant;
f) 
la pubblicazione su portali on line, della provincia o della città metropolitana o di altro soggetto cui le relative funzioni sono delegate, dell'elenco delle attività di home restaurant esistenti, evidenziandone le caratteristiche;
g) 
la modulistica unica relativa alle autorizzazioni, alla SCIA e alle comunicazioni previste dalla presente legge, in conformità a quanto previsto dall' articolo 31 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione);
h) 
l'accertamento, l'irrogazione, la riscossione e l'introito delle sanzioni amministrative pecuniarie.
Art. 9 
(Obblighi e divieti)
1. 
I soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 hanno il compito di:
a) 
ottemperare, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, alle procedure di segnalazione per l'avvio dell'attività al SUAP territorialmente competente;
b) 
ottemperare, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, alle procedure di segnalazione per le variazioni, sospensioni o cessazioni dell'attività al SUAP territorialmente competente;
c) 
esporre in modo visibile, sia all'interno che all'esterno dell'immobile, il segno distintivo dell'attività di home restaurant realizzato in conformità del modello stabilito dal Regolamento di cui all'articolo 8;
d) 
segnalare al SUAP territorialmente competente, come da articolo 4 comma 4, entro sessanta giorni dall'atto dell'apertura dell'attività di home restaurant, il sito internet o il portale on line privato o pubblico su cui ci si è registrati, evidenziando giorni d'apertura, elenco dei principali prodotti utilizzati ed i prezzi applicati;
e) 
ottemperare agli adempimenti derivanti dalle norme di legge in materia di pubblica sicurezza.
Art. 10 
(Funzioni di vigilanza e controllo)
1. 
Fermo restando le competenze dell'autorità di pubblica sicurezza, le funzioni di vigilanza e di controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge e del regolamento di attuazione di cui all'articolo 8, sono in capo ai soggetti preposti dalle norme vigenti.
2. 
I comuni, in forma singola o associata, esercitano i controlli di cui al comma 1 in forma coordinata con le altre autonomie locali e con le aziende sanitarie competenti per territorio e trasmettono alla struttura regionale competente, entro il 31 marzo di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo esercitata nell'anno precedente.
3. 
In caso di inerzia del Comune nella vigilanza sul regolare funzionamento delle strutture previste nella presente legge e nell'accertamento di fatti che rappresentano violazioni delle norme sulla ricettività turistica, provvede la Regione esercitando il potere sostitutivo ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).
Art. 11 
(Sanzioni)
1. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecento a euro mille.
2. 
Chiunque contravviene agli obblighi di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) e c) è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro cento a euro cinquecento.
3. 
Chiunque gestisce home restaurant in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1, lettere d) o viola gli obblighi previsti in materia di concessione e utilizzo del simbolo distintivo dell'attività di home restaurant è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro duecento a euro mille.
4. 
In caso di reiterata violazione delle disposizioni previste nell'articolo 9, il comune o altro soggetto avente titolo può procedere, previa diffida, alla sospensione dell'attività ed alla successiva cessazione nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro quattrocento a euro duemila.
Art. 12 
(Applicazione delle sanzioni)
1. 
Per l'accertamento delle violazioni e per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano i principi di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. 
Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), e nella legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico sanitaria).
Art. 13 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti in termini di promozione delle attività di home restaurant, di incremento dei livelli occupazionali e di diffusione dell'ospitalità familiare.
2. 
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
a) 
in che misura l'introduzione della normativa ha favorito il consolidamento e l'incremento delle attività di home restaurant sul territorio;
b) 
l'evoluzione occupazionale attribuibile all'attuazione delle misure previste dalla legge;
c) 
una sintesi delle opinioni prevalenti tra gli operatori del settore riguardo l'efficacia dei singoli strumenti d'intervento nel favorire lo sviluppo del sistema home food.
3. 
Le relazioni previste al comma 2 sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. 
Tutti i beneficiari degli interventi di cui alla presente legge, pubblici e privati, sono tenuti a fornire le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste ai commi precedenti.
Art. 14 
(Norma finale)
1. 
Per quanto non diversamente previsto nella presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge regionale 29 dicembre 2006, n. 38 (Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande).
Art. 15 
(Norma di neutralità finanziaria)
1. 
Dall'attuazione della presente legge non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.