Proposta di legge regionale n. 16 presentata il 18 luglio 2014
"Disciplina del turismo naturista".

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117, comma 4, della Costituzione, promuove le condizioni necessarie per garantire la pratica del turismo naturista come forma di sviluppo della salute fisica e mentale attraverso il contatto diretto con la natura.
Art. 2. 
(Competenze della Regione)
1. 
La Regione favorisce l'individuazione delle aree e la realizzazione di strutture pubbliche e private destinate alla pratica del naturismo anche mediante la concessione di contributi disciplinati dalle vigenti leggi d'incentivazione del settore turistico.
Art. 3. 
(Tipologie di strutture naturiste)
1. 
Sono definite:
a) 
strutture naturiste proprie, quelle in cui è vietato indossare qualunque tipo di indumento;
b) 
strutture a vestizione opzionale, quelle in cui è possibile indossare vestiti, accanto alla pratica naturista.
Art. 4. 
(Aree pubbliche destinate al naturismo)
1. 
I Comuni destinano alla pratica del naturismo spiagge lacustri o fluviali, boschi ed altri ambienti naturali di proprietà del demanio o di enti pubblici.
2. 
Le strutture destinate al turismo naturista nelle aree pubbliche devono essere scarsamente visibili, non inquinanti, rispettose dell'ambiente e degli eventuali vincoli esistenti.
3. 
La gestione delle aree pubbliche di cui al comma 1 può essere concessa a privati, ad associazioni o ad organizzazioni. La concessione individua il canone dovuto dai soggetti gestori.
4. 
I Comuni controllano l'attività svolta ed il regolare allestimento delle strutture e in caso di esito negativo revocano la concessione.
Art. 5. 
(Aree private destinate al naturismo)
1. 
I privati che intendono aprire strutture destinate al naturismo, quali campeggi, alberghi, piscine, saune o altro, ad esclusione delle zone di demanio lacustre e fluviale, si attengono a quanto previsto dalle leggi vigenti che disciplinano il settore turistico.
2. 
Alle aree private si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 4.
Art. 6. 
(Delimitazione e segnalazione delle aree destinate al naturismo)
1. 
Tutte le aree destinate alla pratica naturista sono delimitate e segnalate mediante cartelli o analoghi strumenti che assicurano un'adeguata identificazione. Le aree stesse ove possibile sono recintate con piante autoctone.
2. 
Nelle aree private le strutture destinate alla pratica del naturismo garantiscono ai terzi la non visibilità dall'esterno dei luoghi oggetto di tale pratica.
3. 
Le strutture situate in luoghi sufficientemente appartati hanno l'esclusivo obbligo di segnalazione di cui al comma 1.
Art. 7. 
(Regolamento)
1. 
La Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge adotta, acquisito il parere della commissione consiliare competente, un regolamento che definisce, in particolare:
a) 
le disposizioni da rispettare all'interno delle aree destinate alla pratica naturista e nell'allestimento delle relative strutture;
b) 
le modalità di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6.