Proposta di legge regionale n. 157 presentata il 18 settembre 2015
"Divieto della pratica di eliski sul territorio regionale"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
Al fine di garantire la sicurezza, la salvaguardia dell'ambiente naturale, la tutela della fauna selvatica, la prevenzione dell'inquinamento acustico e di evitare i rischi derivanti da possibili distacchi di valanghe nevose o da frane, la presente legge vieta sul territorio regionale l'attività di eliski o elisci.
2. 
Con eliski o elisci si intende la pratica dello sci fuoripista che si affida all'elicottero per la risalita in alta quota o a altro velivolo a motore, munito di organo motopropulsore, atto al trasporto per aria di persone o cose da un luogo all'altro.
Art. 2 
(Esclusioni)
1. 
La presente legge non si applica:
a) 
alle Forze armate, alle Forze di polizia, ai Vigili del fuoco, al Corpo forestale dello Stato e delle regioni, alla protezione civile, nell'esercizio dei rispettivi compiti di istituto;
b) 
ai mezzi impegnati in servizi sanitari e in operazioni di soccorso e di addestramento al soccorso, se iscritti nei registri regionali della protezione civile;
c) 
alle operazioni utili per la manutenzione dei rifugi alpini e degli impianti di telecomunicazione;
d) 
ai servizi di trasporto di materiali.
Art. 3 
(Sorveglianza)
1. 
Alla sorveglianza circa l'osservanza delle disposizioni della presente legge provvedono, secondo i rispettivi ambiti di competenza:
a) 
il personale appartenente al Corpo forestale piemontese;
b) 
il personale appartenente alle Forze armate e di polizia;
c) 
il personale incaricato dei servizi di polizia locale;
d) 
il personale dipendente dagli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali.
Art. 4 
(Sanzioni)
1. 
Il mancato rispetto del divieto di cui all'articolo 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.500,00 a euro 6.500,00 e con la sospensione delle licenze per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo, lavoro aereo e scuole di pilotaggio, nonché della licenza di pilota o dell'attestato, per un periodo da uno a otto mesi.
2. 
Nei casi di gravi e ripetute infrazioni è applicabile la revoca delle licenze per l'esercizio dei servizi di trasporto aereo, lavoro aereo e scuola di pilotaggio e della licenza di pilota o dell'attestato.
Art. 5 
(Norma finanziaria)
1. 
Per l'attuazione della presente legge non sono previsti oneri finanziari a carico del bilancio regionale.