Proposta di legge regionale n. 156 presentata il 18 settembre 2015
"Prime misure per un reddito di cittadinanza piemontese"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, degli articoli 4 e 38 della Costituzione Italiana, e dell' articolo 11 dello Statuto regionale adotta le prime misure per garantire un reddito di cittadinanza collegato alla partecipazione a politiche attive di formazione per promuovere l'occupazione e garantire un'esistenza dignitosa ai nuclei famigliari che vivono al di sotto della soglia di povertà.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini dell'accesso alle prime misure per un reddito di cittadinanza regionale di cui alla presente legge, si intende per:
a) 
«reddito di cittadinanza regionale»: il sussidio monetario atto a raggiungere la soglia di povertà assoluta, così come calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (Istat);
b) 
«beneficiario»: il soggetto che, in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge, ottiene i benefici del reddito di cittadinanza;
c) 
«nucleo familiare»: il nucleo composto dal richiedente, dai soggetti con i quali convive e dai soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il richiedente sono coloro che risultano componenti del nucleo familiare dallo stato di famiglia;
d) 
«economicamente attivi»: «occupati», coloro che esercitano in proprio o alle dipendenze altrui una professione, arte o mestiere; «disoccupati», coloro che hanno perduto il precedente lavoro e sono alla ricerca di una occupazione; «alla ricerca di prima occupazione», coloro che sono alla ricerca di una prima occupazione non avendone mai svolta alcuna in precedenza;
e) 
«povertà assoluta»: il valore monetario, a prezzi correnti, del paniere di beni e servizi considerati essenziali per ciascuna famiglia, definita in base all'età dei componenti, alla ripartizione geografica e alla tipologia del comune di residenza. Una famiglia è assolutamente povera se sostiene una spesa mensile per consumi pari o inferiore a tale valore monetario.
Art. 3 
(Istituzione e assegnazione del reddito di cittadinanza)
1. 
La Regione attraverso l'adozione delle prime misure per garantire il reddito di cittadinanza incrementa il reddito del nucleo familiare dei soggetti, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, sino al raggiungimento della soglia di povertà assoluta, così come calcolata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT).
2. 
L'integrazione monetaria di cui al comma 1 non può comunque superare l'ammontare di ottocento euro mensili per trentasei mesi, eventualmente ripetibili.
3. 
Nel caso di insufficienza delle risorse finanziarie di cui all'articolo 10 viene riconosciuta una priorità alle posizioni più distanti dalla soglia di povertà assoluta, come risultanti da apposita graduatoria.
4. 
I beneficiari del reddito di cittadinanza presentano alla Regione l'indicatore della Situazione Economica Equivalente) (ISEE) relativo ad ogni singolo anno di conseguimento del sostegno finanziario. In caso di superamento delle soglie di povertà assoluta del relativo nucleo famigliare, i conguagli e le restituzioni vengono disposti conformemente a quanto previsto all'interno del regolamento di cui all'articolo 8.
Art.4 
(Requisiti)
1. 
Può accedere all'assegnazione del reddito di cittadinanza un componente per nucleo famigliare che non superi la soglia di povertà assoluta, così come calcolata dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT), in possesso dei seguenti requisiti:
a) 
residenza da almeno cinque anni in Piemonte;
b) 
età compresa tra i venticinque e i sessantacinque anni;
c) 
possesso della condizione di soggetto economicamente attivo;
d) 
reddito del nucleo famigliare risultante dall'ISEE inferiore alla soglia di povertà assoluta così come calcolata dall'ISTAT per il medesimo nucleo familiare;
e) 
iscrizione presso il centro per l'impiego competente e sottoscrizione del piano di azione individuale (PAI) al momento della presentazione della domanda di accesso al reddito di cittadinanza.
Art.5 
(Obblighi)
1. 
Il beneficiario del reddito di cittadinanza si impegna, pena la perdita del sussidio:
a) 
a partecipare ad una delle azioni di formazione professionale di cui all' art. 4 della legge regionale 13 aprile 1995, n.63 , (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), garantendo una frequenza non inferiore all'ottanta per cento del monte ore mensile;
b) 
a partecipare ad un progetto di utilità collettiva, organizzato dal Comune di residenza, da enti no profit o da associazioni di volontariato locali, per un minimo di cinque ore settimanali;
c) 
ad accettare ogni offerta di lavoro loro proposta per il tramite dei centri per l'impiego attraverso l'elaborazione del PAI, salvo che implichi mansioni incompatibili col rispettivo stato di salute, ovvero il trasferimento della residenza o, comunque, spostamenti giornalieri eccessivamente onerosi in termini di tempo e denaro, tenuto conto dei criteri stabiliti all'interno del regolamento di cui all'articolo 8.
Art. 6. 
(Sanzione amministrativa per le erogazioni indebitamente percepite)
1. 
Il beneficiario del reddito di cittadinanza che abbia dolosamente dichiarato il reddito del proprio nucleo famigliare è soggetto, ferma restando ogni altra sanzione prevista dalla legge, ad una sanzione amministrativa pari al doppio di quanto indebitamente percepito.
Art. 7. 
(Istituzione dell'Osservatorio Regionale di contrasto alla povertà)
1. 
Viene istituito l'Osservatorio Regionale di contrasto alla povertà presso l'Ires Piemonte, volto al censimento delle condizioni di indigenza della popolazione piemontese.
2. 
L'osservatorio cura la creazione di una banca dati dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza, delle sue cause di revoca e di decadenza e delle ricadute socioeconomiche della sua corresponsione.
Art. 8 
(Regolamento di attuazione)
1. 
Entro il termine di novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta un regolamento di attuazione della presente legge, che provvede in particolare a disciplinare:
a) 
i termini e le modalità per la presentazione della richiesta di accesso al reddito di cittadinanza, garantendo facilità di accesso;
b) 
le modalità e termini di erogazione del reddito di cittadinanza garantendone una fruibilità non oltre i sessanta giorni dalla richiesta;
c) 
i criteri per la redazione della graduatoria di cui all'articolo 3, comma 3;
d) 
i conguagli e le restituzioni di cui all'articolo 3, comma 4;
e) 
i criteri di cui all'articolo 5, comma 1, lett.c);
f) 
i controlli sulla effettiva sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 4 e l'eventuale revoca del reddito di cittadinanza;
g) 
l'istituzione e l'attività dell'osservatorio di cui all'articolo 7.
Art. 9 
(Clausola Valutativa)
1. 
A partire dalla fine del primo anno di applicazione la Giunta Regionale presenta al Consiglio Regionale una relazione annuale in ordine al raggiungimento degli obiettivi della presente legge, nella quale sono evidenziati in particolare:
a) 
il numero dei beneficiari, l'ammontare degli impegni finanziari e le eventuali criticità;
b) 
i risultati degli interventi effettuati.
Art. 10. 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di parte corrente di cui all'articolo 7 della presente legge valutati in una prima fase di attuazione della legge in euro 5.000,00, in termini di competenza e di cassa, per l'esercizio finanziario 2015 e allocati nell'unità previsionale di base (UPB) A15001 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 si fa fronte riducendo, di pari importo, le dotazioni finanziarie di cui alla UPB A11011 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015.
2. 
Per ciascun anno del biennio 2016-2017, agli oneri di parte corrente di cui al comma 3, valutati in una prima fase di attuazione della legge in 60.000.000,00 in termini di competenza, e iscritti nell'ambito dell'UPB A15121 si fa fronte riducendo, di pari importo, le risorse finanziarie dell'UPB A15001 del bilancio pluriennale per gli anni 2015-2017.
3. 
Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 6 sono introitate nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito della UPB A1102 (Risorse finanziarie e patrimonio Ragioneria) e sono utilizzate per far fronte alle prime misure di cui all'articolo 3.