Proposta di legge regionale n. 151 presentata il 04 agosto 2015
"Ulteriori norme di riduzione dei costi della politica: divieto di cumulo dell'assegno vitalizio"

Art. 1 
(Riduzione costi politica)
1. 
La Regione Piemonte, al fine di perseguire il principio di contenimento della spesa pubblica, dispone ulteriori norme di riduzione dei costi della politica, vietando, in via definitiva, il cumulo del vitalizio erogato dal Consiglio Regionale e quello percepito da Parlamento nazionale, europeo ed altro ente equivalente.
Art. 2 
(Divieto cumulo assegno vitalizio)
1. 
Ai consiglieri e ai loro beneficiari che ricevono altro assegno vitalizio dal Parlamento nazionale, europeo o altro ente equivalente, all'approvazione della presente legge viene sospesa l'erogazione dell'assegno vitalizio da parte del Consiglio Regionale.
2. 
Gli assegni vitalizi già in essere, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono erogati sino al raggiungimento dell'intero ammontare dei contributi versati.
3. 
Fermo restando il limite di cui al comma 2, le quote di assegno vitalizio corrisposte ai beneficiari possono essere erogate sino al raggiungimento del 60 per cento dei contributi versati.
Art. 3 
(Rateizzazione della restituzione dei contributi versati)
1. 
Il comma 7 dell'art. 5 ter della legge regionale 28 dicembre 2011, n. 25 "
Modifica alle leggi regionali 13 ottobre 1972, n. 10 (Determinazione delle indennità spettanti ai membri del Consiglio e della Giunta regionali), 3 settembre 2001, n. 24 (Disposizioni in materia di trattamento indennitario dei Consiglieri regionali) e 31 dicembre 2010, n. 27 (Rideterminazione dell'indennità dei Consiglieri regionali)
" e' sostituito dal seguente: "
7.
I contributi versati dai Consiglieri regionali che si avvolgono della facoltà di cui al comma 2 sono restituiti in rate mensili, il cui ammontare è determinato con deliberazione dell'ufficio di presidenza in misura comunque non superiore al 25 per cento dell'indennità di carica di cui all'articolo 1.1 della l.r. 10/72 , corrispondente all'ammontare vigente alla data del 30.06.2014
".
Art. 4 
(Disposizioni finanziarie)
1. 
L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
Art. 5 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.