Interventi a favore dell'individuazione, della salvaguardia e della promozione culturale dei beni di archeologia industriale.
Primo firmatario
Altri firmatari
ANDRISSI GIANPAOLO BATZELLA STEFANIA BERTOLA GIORGIO BONO DAVIDE CAMPO MAURO WILLEM MIGHETTI PAOLO DOMENICO VALETTI FEDERICO
Art. 1
(Finalità e oggetto)
1.
La Regione, nel rispetto della Costituzione, del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42
(Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137
), dell'
articolo 7 dello Statuto regionale
e della
legge regionale 3 aprile 1989, n. 20
(Norme in materia di tutela di beni culturali, ambientali e paesistici) favorisce il recupero e la promozione del patrimonio di archeologia industriale presente sul proprio territorio, riconoscendone l'importanza per la cultura e per lo sviluppo economico regionale.
2.
Il patrimonio di archeologia industriale è costituito dall'insieme dei beni immateriali e materiali presenti sul territorio regionale, non più utilizzati per il processo produttivo e che rappresentano la storia del lavoro e della cultura industriale.
3.
Fanno parte, in particolare, dei beni di cui al comma 2:
a)
i siti industriali;
b)
i siti estrattivi dismessi;
c)
le fabbriche e le relative strutture di servizio e di pertinenza;
d)
le macchine e le attrezzature;
e)
i prodotti originali dei processi industriali;
f)
gli archivi, le raccolte librarie e documentarie comprese quelle relative a disegni, fotografie e filmati;
g)
le collezioni e le serie di oggetti riguardanti l'industria;
h)
i beni immateriali;
i)
i beni immobili e mobili elencati all'articolo 10, comma 3, lettera d) e comma 4, lettera h) di cui al
d.lgs. 42/2004
, nonché altri beni assoggettati alla disciplina previsti dal medesimo decreto che costituiscono testimonianza storica dell'industria.
Articolo 2
(Valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale)
1.
La promozione, la valorizzazione e il sostegno del patrimonio di archeologia industriale comprende le seguenti iniziative:
a)
individuazione e catalogazione scientifica del patrimonio di archeologia industriale;
b)
salvaguardia, conservazione e fruizone del patrimonio di archeologia industriale;
c)
riqualificazione e riuso dei beni, compatibilmente con le esigenze di conservazione e di tutela dei beni culturali, ai sensi del
Dlgs. 42/2004
;
d)
realizzazione di itinerari culturali e di percorsi tematici;
e)
attività promozionali turistiche e culturali;
f)
divulgazione e didattica, anche attraverso l'organizzazione di laboratori, nelle materie oggetto della presente legge;
g)
altri interventi coerenti con le finalità della presente legge.
Art. 3
(Accordi e intese)
1.
La Regione promuove, nel rispetto della normativa statale, accordi, intese e altre forme di collaborazione con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti pubblici o privati, ai fini della valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale presente sul proprio territorio e di tutte le attività ad essa collegate, come elencate all'articolo 2, comma 1.
2.
La Regione promuove, altresì, forme di collaborazione per la valorizzazione del proprio patrimonio di archeologia industriale, anche a livello interregionale e internazionale.
Art. 4
(Disposizioni attuative)
1.
Per le finalità di cui all'art. 1, la Regione include l'individuazione, la salvaguardia e il recupero del patrimonio di archeologia industriale fra gli obiettivi e i piani di gestione compresi negli strumenti della programmazione regionale di settore.
2.
La Giunta regionale, sentite anche le associazioni di tutela del patrimonio di archeologia industriale e acquisito il parere della commissione consiliare competente, adotta, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento che definisce:
a)
le linee di indirizzo ai fini della ricognizione del patrimonio di archeologia industriale di cui all'articolo 1, comma 2;
b)
i criteri e le modalità di concessione di eventuali contributi per la valorizzazione dei beni riconosciuti come parte del patrimonio di archeologia industriale del Piemonte.
Art. 5
(Clausola valutativa)
1.
La Giunta regionale rende conto periodicamente al Consiglio regionale delle modalità di attuazione della presente legge e dei risultati ottenuti.
2.
Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale, decorsi tre anni dall'entrata in vigore della legge e con successiva periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente e al Comitato per la qualità della normazione e la valutazione delle politiche una relazione che fornisce le informazioni relative:
a)
alle iniziative attuate ai sensi dell'articolo 2;
b)
agli obiettivi e contenuti degli strumenti di programmazione regionale;
c)
agli accordi attivati con amministrazioni statali, enti locali e altri soggetti ai fini dell'individuazione, censimento e valorizzazione del patrimonio di archeologia industriale;
d)
ai risultati ottenuti nel salvare dal degrado, nel valorizzare e nel rendere fruibile il patrimonio di archeologia industriale nella Regione.
Art. 6
(Norma Finanziaria)
1.
Agli oneri di parte corrente derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati per ciascun anno del biennio 2016-2017 in 20.000,00 euro, in termini di competenza e iscritti nell'UPB A20021 (Promozione della cultura, del Turismo e dello Sport - Musei e patrimonio culturale) del bilancio pluriennale 2015-2017, si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) A 11011 (Titolo I spese correnti).
2.
Agli oneri in conto capitale derivanti dall'attuazione della presente legge, stimati per ciascun anno del biennio 2016-2017 in 500.000,00 euro, in termini di competenza e iscritti nell'UPB A16032 (Governo, tutela del territorio, ambiente - Attività di gestione e valorizzazione del paesaggio) del bilancio pluriennale 2015-2017, si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) A 11011 (Titolo II spese in conto capitale).