Proposta di legge regionale n. 148 presentata il 27 luglio 2015
"Disciplina per la corretta manutenzione igienico-sanitaria degli impianti aeraulici"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nel rispetto delle "Linee guida per la tutela e la promozione della salute negli ambienti confinati", fissate nell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 27 Settembre 2001, nel rispetto dello "Schema di Linee guida per la definizione di protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di climatizzazione" fissate nell'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano del 5 Ottobre 2006, detta le seguenti disposizioni dirette a garantire l'igienicità e la funzionalità degli impianti aeraulici.
2. 
La Regione Piemonte si ispira anche a quanto previsto dal documento del 7 febbraio 2013 della Conferenza Stato Regioni dal titolo "Procedura operativa per la valutazione e gestione dei rischi correlati all' igiene degli impianti di trattamento aria".
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai sensi della norma UNI 10339:1995, si definisce "impianto aeraulico" quell'insieme "di apparecchiature, dispositivi, accessori e controlli necessari per realizzare la desiderata qualità dell'aria nelle condizioni prefissate".
2. 
Gli "ambienti indoor" cui fa riferimento la presente disciplina sono gli ambienti confinati di lavoro e di vita non industriali (per i quali vige una specifica normativa restrittiva) ed in particolare quelli adibiti a dimora, svago, lavoro e trasporto. Con l'espressione ambiente indoor si definiscono:
a) 
le abitazioni;
b) 
gli uffici pubblici e privati;
c) 
le strutture comunitarie (ospedali, scuole, caserme, alberghi, banche, ecc.);
d) 
i locali destinati ad attività ricreative o sociali (cinema, bar, ristoranti, centri commerciali, negozi, strutture sportive, ecc.);
e) 
i mezzi di trasporto pubblici o privati (auto, treno, aereo, nave, ecc.).
Art. 3 
(Ambito di applicazione)
1. 
Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i tipi di impianti aeraulici che convogliano aria in ambiente indoor ed in particolare:
a) 
agli impianti di condizionamento e di climatizzazione, volti al conseguimento della qualità dell'aria sotto il profilo della quantità, qualità e velocità della stessa e delle caratteristiche termoigrometriche richieste;
b) 
agli impianti di termoventilazione, volti al conseguimento della qualità dell'aria sotto il profilo della quantità, qualità e velocità della stessa e delle caratteristiche termiche richieste, escluso il controllo igrometrico. c) agli impianti di ventilazione, volti al conseguimento della qualità dell'aria sotto il profilo della quantità, qualità e velocità della stessa, esclusi il controllo termico ed igrometrico.
2. 
Le disposizioni della presente legge si applicano sia agli impianti di nuova installazione che a quelli già in esercizio al momento della sua entrata in vigore.
Art. 4 
(Piano di Manutenzione)
1. 
Nell'ambito dei progetti definitivi ed esecutivi di installazione degli impianti aeraulici, il progettista, qualificato ai sensi del successivo articolo 9, comma 2, lettera b), deve redigere un apposito Piano di manutenzione degli impianti, nel quale sono previste tutte le misure ed i controlli stabiliti dalle norme della presente legge.
Art. 5 
(Controllo delle condizioni igieniche)
1. 
Il titolare dell'impianto deve porre in essere ogni misura tecnica volta a garantire la salvaguardia delle condizioni igienico-sanitarie dell'aria emessa.
2. 
I controlli per verificare le condizioni igienico-sanitarie in cui versano gli impianti aeraulici devono essere condotti, da tecnici qualificati ai sensi del successivo articolo 9, secondo le seguenti tempistiche:
a) 
la prima volta al termine dell'installazione, precedentemente all'attivazione degli stessi;
b) 
successivamente almeno ogni dodici mesi.
3. 
I controlli devono riguardare tutte le parti e gli apparati che compongono gli impianti, con particolare attenzione:
a) 
alle unità di trattamento aria, nelle quali l'esame dovrà necessariamente comprendere la verifica dello stato di:
1) 
prese d'aria esterna e griglie di espulsione;
2) 
serrande;
3) 
filtri per l'aria;
4) 
recuperatori di calore;
5) 
batterie di scambio termico;
6) 
vasche per la raccolta dell'acqua di condensa e relative linee di drenaggio;
7) 
separatori di gocce;
8) 
apparati di umidificazione;
9) 
ventilatori;
10) 
coibentazioni interne o dispositivi fonoassorbenti.
b) 
alle condotte aerauliche di immissione, ricircolo, presa aria esterna ed espulsione, nelle quali l'esame deve necessariamente comprendere la verifica dello stato di un campione rappresentativo delle stesse, pari ad almeno il cinquanta per cento della loro estensione. In particolare, devono necessariamente essere presi in considerazione i punti di ispezione eventualmente definiti dal progettista e quelli in corrispondenza dei vari componenti che possono creare ostacolo al flusso dell'aria favorendo l'accumulo di contaminanti (cassette di miscelazione, silenziatori, serrande di regolazione o tagliafuoco, deviatori di flusso, biforcazioni, restringimenti di sezione, cambi di pendenza, apparecchi terminali, ecc.);
c) 
alle unità fan coils o ventilconvettori, nelle quali l'esame deve necessariamente comprendere la verifica dello stato di:
1) 
prese d'aria esterna;
2) 
ventilatori;
3) 
batterie di scambio termico;
4) 
filtri per l'aria;
5) 
vasche per la raccolta dell'acqua di condensa e relative linee di drenaggio.
d) 
alle torri evaporative, nelle quali l'esame dovrà necessariamente comprendere la verifica dello stato di:
1) 
vasche per la raccolta dell'acqua;
2) 
apparati di aerosolizzazione;
3) 
pacchi alettati;
4) 
fasci tubieri.
Art. 6 
(Limiti di contaminazione e procedure di accertamento)
1. 
Un impianto aeraulico può essere considerato in condizioni igienico-sanitarie soddisfacenti e quindi idoneo, quando il controllo dello stato di tutti gli apparati che lo compongono ha rilevato la piena sussistenza e la copresenza delle seguenti tre condizioni:
a) 
tutte le superfici sono libere da polveri, sostanze e detriti, presentando una quantità di particolato depositato inferiore ad 1 g/m2. Se l'impianto è stato fatto oggetto di operazioni di pulizia ai sensi del successivo art. 7, al termine delle stesse tutte le superficie devono presentare una quantità di particolato depositato inferiore a 0,3 g/m2;
b) 
su tutte le superfici interne l'analisi quantitativa degli agenti microbiologici ha rilevato:
1) 
una carica batterica totale (CBT) non superiore a 300 UFC/100 cm2;
2) 
una carica micetica totale (CMT) non superiore a 150 UFC/100 cm2;
3) 
l'assenza (<1 UFC/100 cm2) degli agenti patogeni appartenenti alle classi 2, 3 e 4 dell'Allegato LXVI al D. Lgs. 81/2008 ;
c) 
il paragone tra l'aria esterna agli edifici, campionata in ambiente outdoor, e l'aria veicolata dalle condotte di mandata, campionata all'interno delle stesse, dimostra che l'impianto aeraulico non apporta polveri o microrganismi all'aria dell'ambiente indoor.
2. 
Le procedure di accertamento della sussistenza della precedente condizione a), da svolgere in un campione statisticamente significativo degli elementi dell'impianto, sono quelle indicate da NADCA (National Air Duct Cleaners Association) nelle Linee Guida ACR 2006 (Assessment, Cleaning and Restoration of HVAC Systems) e si articolano in:
a) 
analisi visiva registrata e documentata, finalizzata a fornire l'evidenza che le superfici testate sono pulite, libere da polveri, sostanze e detriti. Tale indagine può essere svolta attraverso l'utilizzo di idonee fotocamere ad alta risoluzione, apparecchiature robotizzate dotate di telecamera, idonee sonde ottiche, boroscopi a fibre ottiche, ecc. Tale metodologia di campionamento è applicabile a tutte le tipologie impiantistiche, comprese le condotte porose e/o dotate di coibentazione interna;
b) 
prova di raffronto su superficie, che può aver luogo quando la metodologia precedente non ha prodotto risultati sufficientemente certi. In questo caso si raffrontano le condizioni della superficie prima e dopo aver svolto (per quattro volte e con un apposito aspiratore munito di spazzola e filtro HEPA) una aspirazione per contatto dei contaminanti depositati. Tale metodologia di campionamento è applicabile a tutte le tipologie impiantistiche, comprese le condotte porose e/o dotate di coibentazione interna. In questo caso una superficie può essere considerata pulita quando, pur applicando il suddetto metodo, non risulta una differenza visibile e significativa nelle caratteristiche della superficie;
c) 
analisi quantitativa delle particelle totali secondo il metodo della determinazione su unità di superficie (NADCA Vacuum Test), che può aver luogo quando entrambe le metodologia precedenti non hanno prodotto risultati sufficientemente certi. In tale ipotesi, attraverso l'impiego di un apposito campionatore (dotato di una pompa d'aspirazione calibrata a 15 litri/minuto, di apposite cassette prepesate dotate di filtri tipo MCE e di un'apposita dima con un'area di campionamento di 100 cm2), si determina la quantità di particolato depositato sulle superfici interne degli impianti secondo un rapporto espresso in g/m2 o mg/100 cm2. Tale metodologia di campionamento è applicabile unicamente alle condotte non porose e prive di rivestimento interno.
3. 
Le procedure di accertamento della sussistenza della precedente condizione b), da svolgere in un campione statisticamente significativo degli elementi dell'impianto, sono:
a) 
il metodo della determinazione quantitativa su unità di superficie, per la carica batterica, la carica micetica e l'analisi della presenza di pseudomonas aeruginosa, staphilococcus aureus, aspergillus spp, cladosporium spp, penicillium spp. In questo caso devono essere svolti campionamenti per contatto utilizzando idonee piastre per apposizione dotate di terreno agarizzato, oppure idonei tamponi dotati di asta in plastica, estremità in cellulosa e terreno di trasporto;
b) 
il metodo della determinazione quantitativa su unità di volume d'acqua per l'analisi della presenza di Legionella Pneumophila. In questo caso devono essere svolti campionamenti utilizzando alternativamente contenitori sterili idonei alla raccolta di 1 litro d'acqua, oppure spugne sterili immerse in soluzione fisiologica (Sponge Bag), che consentono il campionamento anche in bassi volumi d'acqua.
4. 
L'accertamento della sussistenza della precedente condizione c) può essere effettuato attraverso il paragone tra:
a) 
le quantità di polveri (frazione respirabile) e microrganismi presenti nell'aria esterna (outdoor) all'edificio, campionata in prossimità delle prese d'aria esterna delle unità di trattamento aria;
b) 
quelle presenti nell'aria erogata in ambiente indoor dalle condotte aerauliche di mandata, campionata con impianto in funzione in un campione statisticamente significativo di punti interni alle condotte stesse, possibilmente in prossimità di anemostati o bocchette.
5. 
Le procedure di campionamento delle particelle respirabili, devono essere attuate attraverso l'impiego di un idoneo contaparticelle laser ad almeno 6 canali.
6. 
Le procedure di campionamento degli agenti microbiologici aerodispersi, devono essere attuate attraverso l'impiego di un idoneo campionatore fisso, munito di apparato d'aspirazione nel quale vengono fatte alloggiare le piastre contenenti il terreno di coltura agarizzato.
7. 
Si considera che l'impianto rispetti la precedente condizione c) quando, confrontando i campionamenti di aria effettuati in ambiente outdoor con quelli effettuati in ambiente indoor, risulta che in questi ultimi le quantità di polveri e microrganismi riscontrate sono sempre inferiori.
Art. 7 
(Azioni correttive di bonifica)
1. 
In assenza di una o più delle tre condizioni previste dall'art. 6 comma 1 della presente legge, è necessario procedere con le necessarie azioni correttive di bonifica.
2. 
Le operazioni di bonifica devono essere estese a tutte le parti ed a tutti gli apparati dell'impianto.
3. 
Le operazioni di bonifica possono aver luogo soltanto dopo che sia stata svolta, da un tecnico munito di qualifica di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), un'ispezione tecnica i cui risultati permettano l'elaborazione di un completo Progetto di bonifica. In tale progetto devono essere indicati:
a) 
la suddivisione del circuito aeraulico in porzioni, intendendo con tale termine la parte di condotte ed i componenti bonificabili in una giornata lavorativa;
b) 
le attrezzature utilizzate per la bonifica di ogni porzione dell'impianto;
c) 
gli operatori coinvolti nella bonifica di ciascuna porzione dell'impianto;
d) 
i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) a disposizione degli operatori e le opere di protezione generale che vengono adottate per la bonifica di ogni porzione dell'impianto;
e) 
le schede tecniche e di sicurezza dei prodotti adottati per la per la bonifica di ogni porzione dell'impianto;
f) 
il programma dei lavori, con la previsione delle tempistiche relative alle operazioni di bonifica di ogni porzione dell'impianto.
4. 
Le operazioni di bonifica consistono in due distinte fasi:
a) 
la fase di pulizia, sempre necessaria;
b) 
la successiva fase di sanificazione, necessaria in presenza di una contaminazione microbiologica superiore ai limiti espressi dall'art. 6 comma 1 della presente legge.
5. 
Le operazioni di bonifica devono essere eseguite da tecnici qualificati ai sensi del successivo articolo 9, avvalendosi di tecniche ed apparecchiature ad elevata efficienza, idonee a garantire il più elevato standard di igiene.
6. 
Durante le fasi di lavorazione, devono essere adottate tutte le cautele e le protezioni necessarie a prevenire il rischio che ambienti limitrofi o soggetti terzi possano risultare esposti alle contaminazioni provenienti dalle aree ove vengono effettuate le operazioni di bonifica delle porzioni dell'impianto (cd. cross contamination).
7. 
In relazione alle attività di bonifica, per quanto non previsto dalla presente legge si rimanda alle procedure descritte da NADCA (National Air Duct Cleaners Association) nelle Linee Guida ACR 2006 (Assessment, Cleaning and Restoration of HVAC Systems) e successive modifiche ed integrazioni.
Art. 8 
(Documentazione dei risultati)
1. 
Qualunque siano le tecniche e le apparecchiature impiegate per svolgere le operazioni di bonifica, al termine delle stesse devono essere ripetuti i controlli svolti ai sensi del precedente art. 6 e deve essere documentata la sussistenza di tutte le condizioni di cui al precedente art. 6 comma 1.
2. 
La documentazione attestante l'idoneità igienico-sanitaria di ciascun impianto aeraulico è almeno composta da:
a) 
un apposito "Verbale di Ispezione Tecnica" in cui sono compiutamente documentati tutti i controlli intrapresi ed i risultati ottenuti;
b) 
il "Progetto di Bonifica" controfirmato dal committente;
c) 
un apposito "Verbale di Bonifica" in cui sono compiutamente documentate tutte le azioni correttive svolte, i controlli conclusivi adottati ed i risultati ottenuti.
3. 
Tutta la documentazione redatta ai sensi del precedente comma 2 è redatta in duplice copia:
a) 
una prima copia è essere custodita dal proprietario dell'impianto, o da soggetto da lui formalmente delegato;
b) 
una seconda copia è essere consegnata al soggetto incaricato di svolgere la manutenzione ordinaria dell'impianto.
Art. 9 
(Formazione di personale qualificato)
1. 
La formazione professionale del personale addetto all'igiene degli impianti aeraulici, affidata alle Aziende sanitarie, è attuata attraverso specifici corsi promossi dall'Associazione Italiana Igienisti dei Sistemi Aeraulici (AIISA) in collaborazione con enti pubblici e privati.
2. 
I corsi di formazione di cui al precedente comma 1, organizzati e sostenuti dalle Aziende sanitarie, sono articolati in relazione al livello professionale del personale a cui sono diretti ed in particolare:
a) 
Categoria A, personale gestionale, con le seguenti caratteristiche:
1) 
formazione di tecnici di livello direttivo, che possano assolvere compiti di responsabilità gestionale, coordinamento e controllo, che progettano e dirigono le attività di ispezione tecnica, pulizia, sanificazione, controllo e manutenzione degli impianti aeraulici;
2) 
insegnamento dei principi generali ed applicati dell'igiene e della sicurezza sul lavoro, dei principi base d'igiene degli ambienti indoor, dei parametri fisici, chimici e microbiologici atti a definire la qualità dell'aria indoor, del ruolo dell'igiene nei differenti processi di trattamento dell'aria, delle metodologie di analisi chimiche, fisiche e microbiologiche necessarie ai fini dei controlli e delle verifiche igieniche, dei principali problemi di salute causati e favoriti da una cattiva qualità dell'aria indoor, dei regolamenti igienici e regolamenti tecnici riguardanti il di singole parti di impianto aeraulico e alterazione della qualità dell'aria. Con il superamento della prova finale di verifica, si consegue il titolo di ASCS (Air Systems Cleaning Specialist), attestata da AIISA (Associazione Italiana Igienisti dei Sistemi Aeraulici) di concerto con NADCA (National Air Duct Cleaners Association);
b) 
Categoria B, personale operativo, con le seguenti caratteristiche:
1) 
formazione di tecnici di livello esecutivo, in grado di effettuare operazioni relative alla manutenzione di un impianto aeraulico, sotto la responsabilità di un tecnico di qualifica più elevata (ASCS), addetti alle attività di pulizia, sanificazione, controllo e manutenzione;
2) 
formazione sull'utilizzo degli impianti e delle loro componenti, delle tecniche e delle procedure operative, dei principi e delle procedure di prevenzione e protezione dei lavoratori, dei principi fondamentali relativi all'igiene degli impianti aeraulici. Con il superamento della prova finale di verifica, si consegue il titolo di Tecnico Addetto alle Bonifiche Aerauliche, attestata da AIISA (Associazione Italiana Igienisti dei Sistemi Aeraulici).
Art. 10 
(Elenco regionale del personale addetto all'igiene degli impianti aeraulici)
1. 
Presso la competente struttura della Giunta regionale è istituito l'elenco del personale addetto all'igiene degli impianti aeraulici.
2. 
A tale elenco sono iscritti, previa apposita richiesta al Dirigente della struttura di cui al comma 1, coloro che hanno conseguito l'attestato di ASCS di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b).
3. 
Ciascuna azienda, per poter svolgere servizi di controllo igienico e bonifica degli impianti aeraulici nell'ambito del territorio regionale, deve annoverare nel proprio organico almeno un tecnico munito di iscrizione all'elenco regionale di cui al precedente comma 1.
Art. 11 
(Vigilanza)
1. 
Le funzioni di vigilanza e controllo sugli impianti aeraulici sono svolte da personale tecnico-sanitario del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale territorialmente competente, appositamente formato ai sensi del precedente art. 9.
2. 
La vigilanza consiste nella verifica della regolare tenuta della documentazione prevista dal precedente art. 8 e del rispetto della periodicità dei controlli.
3. 
La vigilanza può estendersi, nei casi dubbi, ai controlli previsti dal precedente art. 6, nei diversi punti di ispezione e prelievo di cui all'articolo 5 comma 3 della presente legge.
Art. 12 
(Sanzioni)
1. 
In caso di accertata violazione al disposto della presente legge, l'Autorità incaricata della vigilanza impone lo spegnimento dell'impianto aeraulico e provvede al sequestro dello stesso, fino al momento in cui siano ripristinate le condizioni di igiene e sicurezza.
Art. 13 
(Clausola di neutralità finanziaria)
1. 
La presente legge ai sensi dell' art. 17, comma 7 della legge 196 del 2009 , non comporta oneri a carico del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015 e negli esercizi finanziari successivi.