(Art. 7 )
FUNZIONI RIALLOCATE IN CAPO ALLA REGIONE
AGRICOLTURA
1) Legge regionale 13 maggio 1980, n. 39 (Repressione delle frodi: sistema di rilevazione e controllo della produzione e del commercio dei prodotti vinicoli), articoli 2 e 3 bis:
- istituzione del Servizio antisofisticazioni vinicole, nomina ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, accertamento delle violazioni in materia di repressione delle frodi in ambito vinicolo e rilascio del certificato di iscrizione all'anagrafe vitivinicola
2) Legge regionale 25 giugno 1999, n. 13 (Norme per lo sviluppo dell'agricoltura biologica), articoli 3, 4, 6 e 9:
- ricevimento e verifica dei riconoscimenti di idoneità degli operatori previsto dall'art. 8, comma 5 e dall'allegato III, primo capoverso, numero 2 del d.lgs.220/1995 ;
- presentazione notifiche attività operatori;
- funzioni di vigilanza sugli Organismi di controllo;
- rappresentanza nell'ambito della Consulta regionale per l'agricoltura biologica
3) Legge regionale 8 luglio 1999, n. 17 (Riordino dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, alimentazione, sviluppo rurale, caccia e pesca), articolo 2, commi 1 e 3:
- interventi relativi al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie e alla creazione di nuove aziende, ivi compresi il finanziamento dei piani di sviluppo aziendali ed interaziendali, per la fase della produzione nonché della trasformazione aziendale;
- interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni vegetali;
- interventi relativi al miglioramento e allo sviluppo delle produzioni animali;
- interventi di assistenza tecnica, divulgazione e consulenza alle aziende agricole nonché di formazione professionale, rivolta specialmente ai giovani operatori agricoli ed ai giovani disoccupati, compresi i necessari supporti a livello provinciale;
- attività relative alle avversità atmosferiche nei confronti delle colture e alle calamità naturali per quanto riguarda le strutture aziendali nonché le infrastrutture rurali di livello provinciale;
- interventi relativi alle infrastrutture rurali;
- interventi per l'applicazione di misure comunitarie di accompagnamento;
- interventi per l'erogazione di premi, incentivi ed integrazioni di reddito previsti da regolamenti comunitari e nazionali;
- interventi per la gestione di quote di produzione fatte salve le funzioni regionali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera l bis);
- interventi per l'applicazione di misure agro-ambientali, compresa l'agricoltura biologica;
- funzioni, comprese le nomine, relative a commissioni e comitati provinciali previsti da norme statali e regionali;
- rilascio delle autorizzazioni per l'acquisto dei presidi fitosanitari;
- attività relative ai servizi di supporto per l'incremento ippico, ivi compresa l'applicazione delle norme sulla riproduzione nel settore equino;
- interventi relativi all'attività agrituristica;
- approvazione dei piani di riordino irriguo e fondiario;
- svolgimento dei servizi per il prelevamento e l'uso dei carburanti a prezzi agevolati per l'agricoltura, compresi il conferimento della qualifica di utente di motore agricolo e l'assistenza agli utenti di motore agricolo;
- accertamento e controlli per l'applicazione degli interventi per la regolazione dei mercati previsti da regolamenti comunitari;
- vigilanza sulla tenuta dei registri e dei libri genealogici e sull'attuazione dei relativi controlli funzionali;
- commissioni tecniche provinciali di cui all' articolo 2 della legge 12 giugno 1962, n. 567 (Norme in materia di affitto di fondi rustici), modificato con legge 3 maggio 1982, n. 203 (Norme sui contratti agrari);
- rilevazioni statistiche nazionali e regionali
4) Legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione), articoli 2, 7, 11, 44, 51 e 63:
- espressione di parere circa il piano regionale per le attività di bonifica e d'irrigazione;
- espressione di parere circa la delimitazione dei comprensori di bonifica;
- espressione di parere circa il piano regionale di bonifica e di tutela del territorio regionale;
- espressione di parere circa la delimitazione di comprensori di irrigazione;
- espressione di parere circa la riorganizzazione dei consorzi di irrigazione;
- partecipazione tramite l'Unione Province Piemontesi alla Consulta regionale per la bonifica e l'irrigazione
5) Legge regionale 9 ottobre 2008, n. 29 (Individuazione, istituzione e disciplina dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità e modifiche della legge regionale 12 maggio 1980, n. 37 "Le enoteche regionali, le botteghe del vino o cantine comunali, i musei etnografico-enologici, le strade del vino"), articolo 5:
- proposta di individuazione dei distretti rurali e dei distretti agroalimentari di qualità
6) Legge regionale 29 aprile 2013, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di agricoltura), articolo 9, comma 6:
- svolgimento di compiti specifici relativi all'attuazione di misure di emergenza per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie, a seguito di accordi con la Regione
ATTIVITA' ESTRATTIVE
1) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), articoli 29 e 30:
- elaborazione e approvazione del Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), svolgimento dell'attività di polizia mineraria in materia di cave e torbiere ed in materia di acque minerali e termali.
BENI ED ATTIVITÀ CULTURALI E SPETTACOLO
1) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), articolo 126, comma 2, lettera a), numeri1), 2), 3) e 4) e lettera b), numeri 1), 2) 3):
- promozione ed il coordinamento delle reti provinciali di servizi culturali in materia di musei, biblioteche, archivi, aree archeologiche e complessi monumentali e degli altri beni culturali del proprio territorio, a carattere provinciale o sovracomunale;
- promozione ed il coordinamento delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale del settore;
- coordinamento dell'attività di censimento, inventariazione, riordino e catalogazione dei beni culturali del territorio provinciale;
- sostegno, anche in concorso con lo Stato, alla conservazione, manutenzione, sicurezza, restauro, gestione, valorizzazione e promozione dei beni culturali;
- promozione delle attività espositive e delle arti visive;
- tutela, la valorizzazione e la promozione dell'originale patrimonio linguistico del Piemonte;
- promozione delle attività musicali, teatrali, di danza, cinematografiche, di rassegne e festival
EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA
1) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), articolo 90, comma 2, lettera a):
- formazione e gestione dell'anagrafe dei soggetti fruenti di contributi pubblici e degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dell'inventario del patrimonio di edilizia residenziale pubblica
ENERGIA
1) Legge regionale 24 marzo 2000, n. 31 (Disposizioni per la prevenzione e lotta all'inquinamento luminoso e per il corretto impiego delle risorse energetiche), articolo 5, comma 1:
- definizione di apposite linee guida per l'applicazione della presente legge con particolare riguardo alle norme tecniche di cui all'articolo 3
2) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ) articolo 36, comma 3:
- organizzazione di un sistema informativo coordinato e condiviso con tutti gli Enti territoriali
3) Legge regionale 7 ottobre 2002, n. 23 (Disposizioni in campo energetico. Procedure di formazione del piano regionale energetico-ambientale. Abrogazione delle leggi regionali 23 marzo 1984, n. 19, 17 luglio 1984, n. 31 e 28 dicembre 1989, n. 79), articolo 3:
- redazione ed adozione dei programmi di intervento per la promozione e l'incentivazione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico
FORMAZIONE PROFESSIONALE E POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO
1) Legge regionale 13 aprile 1995, n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale), articolo 9:
- individuazione dei fabbisogni formativi, coordinando le rilevazioni a ciò finalizzate, anche avvalendosi dell'Osservatorio regionale del mercato del lavoro;
- formulazione di proposte e pareri obbligatori sui Programmi triennali e sulle direttive annuali di attuazione di cui agli articoli 17 e 18;
- approvazione e trasmissione alla Regione dei progetti territoriali e dei piani provinciali di politica del lavoro di cui all'articolo 6;
- riconoscimento dei corsi di cui all'articolo 14, esercitano la vigilanza su essi, nomina delle Commissioni d'esame e rilascio dei relativi attestati, ad eccezione dei corsi direttamente svolti dalle Province, per i quali provvede la Regione;
- esercizio della funzione prevista dall' articolo 41, comma 3 d.p.r. 24 luglio 1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all' articolo 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 ", nonchè il coordinamento delle azioni di orientamento professionale e scolastico in collaborazione con gli organi della Pubblica istruzione competenti in materia
2) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), articolo 77:
- gestione delle attività formative previste nelle direttive annuali di cui all' articolo 18 della l.r. 63/1995 , ad eccezione di quelle relative all'effettuazione di azioni sperimentali o di rilevante interesse della Regione che impongono la gestione unitaria a livello regionale, come individuate nelle medesime direttive;
- istituzione delle commissioni esaminatrici di cui all' articolo 24 della l.r. 63/1995 .
- rilascio degli attestati su moduli predisposti dalle Province secondo standards stabiliti dalla Regione, d'intesa con le Province;
- funzioni e compiti trasferiti alla Regione ai sensi dell' articolo 144, comma 1, lettera b) del d. lgs. 112/1998 relativamente agli istituti professionali;
- funzioni di coordinamento inerenti le attività di orientamento all'istruzione, lavoro e formazione professionale, già indicati nella l.r. 63/1995
3) Legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro), articolo 9, comma 1, lettera d):
- organizzazione e gestione delle attività concernenti le politiche attive del lavoro
POLITICHE SOCIALI
1) Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento), articolo 5, commi 1, 2, lettere d), e), f), g), h), ed l), e 3, lettere a, b):
- promozione di forme di coordinamento fra enti gestori istituzionali e soggetti del terzo settore;
- diffusione, di concerto con gli enti gestori istituzionali, dell'informazione in materia di servizi sociali sul territorio di competenza;
- competenze in materia di cooperative sociali ed organizzazioni di volontariato, compresa l'erogazione dei relativi contributi;
- formazione di base, riqualificazione e formazione permanente degli operatori dei servizi sociali di cui all'articolo 6, comma 2, lettera d), sulla base dei bisogni rilevati tramite gli enti gestori istituzionali e anche in raccordo con l'università, compresa l'erogazione dei relativi finanziamenti;
- competenze in materia di asili nido comunali ed erogazione dei relativi contributi;
- controllo pubblico, ai sensi degli articoli 23 e 25 del codice civile , sulla amministrazione delle persone giuridiche di diritto privato che hanno ottenuto il riconoscimento in seguito alla trasformazione delle IPAB o delle aziende pubbliche di servizi alla persona, compresi lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario;
- vigilanza sugli organi e sull'attività amministrativa delle IPAB, esclusi la sospensione e lo scioglimento del consiglio di amministrazione e la nomina del commissario straordinario e dichiarazione di decadenza dei membri del Consiglio di amministrazione delle IPAB nei casi previsti dalla legge
2) Legge regionale 7 febbraio 2006, n. 7 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale), artt. 6 e 11:
- competenze in materia di associazioni di promozione sociale
TURISMO
1) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), articolo 83, comma 2, lettera b):
- monitoraggio dello sviluppo del sistema di informazione e di accoglienza locale e della promozione turistica locale, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali
2) Legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), articoli 2, comma 2, lettera c) e 11, comma 8:
- funzioni di vigilanza sull'operato delle ATL
VINCOLO IDROGEOLOGICO
1) Legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ), articolo 64:
- rilascio di autorizzazioni alla trasformazione e modificazione d'uso del suolo in aree soggette a vincolo idrogeologico non riservate alla Regione e non trasferiti ai comuni.