Disegno di legge regionale n. 143 presentato il 14 luglio 2015
Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2015.

Art. 1. 
1. 
L' articolo 11 della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 (Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro) è sostituito dal seguente: "
Art. 11.
(Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento)
1.
E' istituita, quale sede concertativa unica sulle politiche regionali del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, la Commissione regionale di concertazione per le politiche regionali del lavoro, della formazione e dell'orientamento, che esercita le seguenti funzioni:
a)
formula proposte ed esprime parere obbligatorio sui programmi e sugli atti di indirizzo/direttive delle politiche attive del lavoro, della formazione professionale e dell'orientamento, finanziati con risorse europee, nazionali e regionali, nonché sugli atti indicati all'articolo 4, comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), k), l), m), n), p), q), e in ordine alle iniziative in materia di fabbisogni professionali delle imprese e di fabbisogni formativi dell'offerta di lavoro, comprese le funzioni di cui all' articolo 19 della legge regionale 13 aprile 1995 n. 63 (Disciplina delle attività di formazione e orientamento professionale);
b)
riceve ed esamina rapporti, studi e valutazioni inerenti il mercato del lavoro e le politiche del lavoro predisposti dalla Regione, dall'Agenzia Piemonte Lavoro o da altri soggetti incaricati, ivi compresi gli enti bilaterali, ed esprime valutazioni sugli interventi attuati;
c)
propone interventi volti a favorire l'inserimento nel lavoro di soggetti in condizioni di svantaggio personale, sociale e di disabilità psico-fisica;
d)
approva le liste di mobilità e determina le modalità di cancellazione dalle stesse;
e)
esamina ed approva i progetti di contratti di formazione-lavoro;
f)
promuove il monitoraggio sulle condizioni del lavoro svolto presso gli operatori aggiudicatari di contratti pubblici aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, prodotti, lavori, opere, e segnala eventuali situazioni di irregolarità.
2.
La Commissione è composta da:
a)
il Presidente della Giunta regionale o dall'assessore delegato con funzioni di presidente;
b)
il consigliere o la consigliera di parità di cui al d. lgs. 198/2006 ;
c)
fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici supplenti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera d);
d)
fino a dodici componenti effettivi e fino a dodici componenti supplenti designati dalle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale, anche in forma associata, in numero tale da garantire la pariteticità con i componenti di cui alla lettera c);
e)
il sindaco della città metropolitana di Torino o suo delegato;
f)
un rappresentante dell'Unione delle Province Piemontesi;
g)
un rappresentante dell'ANCI Piemonte.
3.
La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, definisce i criteri per la nomina dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.
4.
La Commissione, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per tutta la durata della legislatura.
5.
Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del 50 per cento più uno dei componenti. I supplenti non si computano a tale effetto se sono presenti i relativi componenti effettivi. La Commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto di voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
6.
La Commissione può articolarsi in sottocommissioni per la trattazione di specifiche tematiche, con particolare attenzione alle problematiche in materia di politiche del lavoro, della formazione e dell'orientamento che emergono dal territorio, purché sia garantita la rappresentatività dei componenti di cui al comma 2, lettere c) e d).
7.
Partecipano alle riunioni della Commissione e delle sottocommissioni, senza diritto di voto:
a)
il direttore della struttura regionale competente in materia di lavoro, di formazione professionale e di orientamento;
b)
il direttore dell'Agenzia Piemonte Lavoro;
c)
gli assessori regionali competenti nelle materie poste all'ordine del giorno.
8.
La Commissione può invitare a partecipare alle sedute altri soggetti la cui presenza sia ritenuta utile ed opportuna ai fini della trattazione di determinate questioni poste all'ordine del giorno; in materia di Formazione professionale sono invitati a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, i rappresentanti delle associazioni delle agenzie formative.
9.
Con regolamento interno è definito il funzionamento della Commissione e delle sottocommissioni.
10.
La struttura regionale competente in materia di lavoro garantisce le funzioni di segreteria.
".
Art. 2. 
(Modifiche alla legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 (Provvedimenti per la riqualificazione della spesa regionale))
1. 
Il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 27 gennaio 2015, n. 1 , è sostituito dal seguente: "
1.
Al fine di conseguire gli obiettivi di razionalizzazione dei soggetti partecipati e migliorare l'efficacia delle azioni a protezione del territorio, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le misure necessarie e opportune per costituire l'Agenzia Foreste e Territorio della Regione Piemonte, organismo di diritto pubblico ed a partecipazione interamente pubblica, il cui personale è costituito dai dipendenti dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A. (IPLA S.p.A), dagli addetti alle sistemazioni idraulico-forestali della Regione Piemonte nonché da dipendenti regionali.
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 , è inserito il seguente: "
1 bis.
Al personale dell'Agenzia di cui al comma 1, si applicano i rispettivi contratti in essere negli enti di provenienza.
".
3. 
Il secondo comma dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente: "
2.
La Giunta regionale adotta i provvedimenti volti all'attuazione degli obiettivi di cui al comma 1.
".
4. 
Il terzo comma dell'articolo 17 della l.r. 1/2015 è sostituito dal seguente: "
3.
La Giunta regionale provvede ad elaborare le proposte necessarie all'attuazione dei disposti dei commi 1 e 2 ed all'estinzione dell'Istituto per le Piante da Legno e l'Ambiente S.p.A. (IPLA S.p.A.) entro novembre 2015.
".
5. 
La rubrica dell' articolo 17 della l.r. 1/2015 (Integrazione delle funzioni dell'IPLA, dei suoi impiegati e degli operai forestali della Regione nella costituenda Agenzia Foreste e Territorio), e' sostituita dalla seguente (Agenzia Foreste e Territorio).
Art. 3. 
1. 
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 40 quinquies della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte) è inserita la seguente: "
e)
bis. effettua, quale organismo di certificazione, la revisione annuale della gestione contabile delle erogazioni di finanziamenti previsti da leggi regionali effettuata dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura (ARPEA).
".
2. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 40 quinquies della l.r. 7/2001 sono inseriti i seguenti: "
1 bis.
A decorrere dall'esercizio 2015, al Collegio dei revisori è attribuita, altresì, con deliberazione della Giunta regionale, la funzione di cui all' articolo 22, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ).
1 ter.
La deliberazione di cui al comma 1 bis individua anche le risorse professionali interne all'amministrazione regionale che la Giunta regionale è tenuta a mettere nelle disponibilità del collegio per l'esercizio di tale funzione, nonché tutti i correlati oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
1 quater.
Gli adempimenti conseguenti all'attribuzione della funzione di cui al comma 1 bis, riguardano esclusivamente l'esercizio in cui la funzione è attribuita e gli esercizi successivi. Tutti gli adempimenti relativi agli esercizi precedenti restano regolati secondo la disciplina in essere prima dell'entrata in vigore del presente comma.
".
3. 
Al comma 1 dell'articolo 40 novies della l.r. 7/2001 la parola: "
tre
" è sostituita dalla seguente: "
cinque
".
4. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 40 novies della l.r. 7/2001 è inserito il seguente: "
1 bis.
Il collegio in carica alla data di entrata in vigore del presente articolo prosegue il suo mandato fino al compimento del quinquennio dall'entrata nell'esercizio delle sue funzioni.
".
5. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 40 terdecies , è aggiunto il seguente: "
2 bis.
Agli oneri derivanti dalle funzioni di cui al comma 1 bis dell'articolo 40 quinquies e alla lettera e bis) del comma 1 dell'articolo 40 quinquies, stimati in euro 30.000 per l'anno 2015 e in euro 30.000 per ciascuno degli anni 2016 e 2017, si fa fronte con le risorse dell'unità previsionale di base (UPB) 13001 del bilancio di previsione 2015 e del bilancio pluriennale a legislazione vigente, annualità 2016 e 2017.
".
Art. 4. 
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 15 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è aggiunto, infine, il seguente: "
2 bis.
In sede di prima applicazione dell' articolo 36 quinquies, comma 2 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), al fine di consentire la continuità dell'attività già avviata, gli incarichi conferiti agli esperti esterni dell'Organismo Indipendente di Valutazione in carica sono confermati fino alla loro naturale scadenza come previsto dai provvedimenti organizzativi e la Giunta regionale nomina, d'intesa con il Consiglio regionale, l'esperto esterno con funzioni di presidente con scadenza contestuale agli esperti esterni confermati. Fino alla nomina dell'esperto esterno opera l'OIV in carica.
".
Art. 5. 
(Spese per autovetture dell'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte)
1. 
Le spese sostenute dall'Agenzia per la protezione ambientale del Piemonte (ARPA) per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio delle sole autovetture impiegate per lo svolgimento di attività di controllo ambientale e di protezione civile finalizzate alla sicurezza pubblica sono escluse dai limiti di spesa previsti dalla vigente normativa in materia.
2. 
Le spese di cui al presente articolo sono certificate annualmente dal Direttore generale dell'ARPA con l'approvazione del conto consuntivo.
Art. 6. 
1. 
Il comma 2 dell'articolo 4 ter della legge regionale 17 maggio 1976, n. 28 (Finanziamenti integrativi a favore delle cooperative a proprietà indivisa) è sostituito dal seguente: "
2.
Le risorse restituite ai sensi del comma 1 sono utilizzate per la concessione delle agevolazioni finanziarie previste dalla presente legge e sono destinate per la concessione di nuove agevolazioni nonché per consentire canoni di locazione sostenibili rispetto al reddito degli assegnatari, con priorità a favore degli operatori che hanno versato le somme ai sensi degli articoli 3 e 9. L'utilizzo di tali risorse, nel rispetto degli equilibri finanziari, è programmato dalla Giunta regionale, previa consultazione delle associazioni regionali delle cooperative di abitazione aderenti alle organizzazioni delle cooperative giuridicamente riconosciute a livello nazionale. La programmazione regionale definisce altresì il livello di sostenibilità dei canoni.
".
Art. 7. 
1. 
Il comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 ) (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo) è sostituito dal seguente: "
3.
Per la proposta giudicata ammissibile, ai sensi dell' articolo 2, ma viziata da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione, l'Ufficio di Presidenza stabilisce un termine, la cui scadenza non può essere superiore ai trenta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la sanatoria e ne dà tempestiva comunicazione ai promotori dell'iniziativa popolare o ai delegati dell'iniziativa legislativa degli enti locali, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.
".
Art. 8. 
1. 
Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 7 aprile 2000, n. 36 dopo la parola "
attività
" sono soppresse le seguenti: "
; le istanze devono pervenire alla Regione Piemonte entro il 15 marzo di ciascun anno
".
2. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 36/2000 è inserito il seguente: "
2 bis.
I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, in attuazione dell' articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione).
".
Art. 9. 
1. 
L' articolo 5 della legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 (Legge finanziaria per l'anno 2015) è abrogato.