Disegno di legge regionale n. 141 presentato il 08 luglio 2015
Norme di attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parita' di trattamento nelle materie di competenza regionale

Art. 1. 
(Principi e finalità)
1. 
La Regione Piemonte, nell'ambito delle proprie competenze, opera per dare attuazione al divieto di discriminazione sancito dall'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall' articolo 3, comma 1, della Costituzione , al dovere di assicurare e promuovere l'uguaglianza sostanziale contenuto nell' articolo 3, comma 2, della Costituzione , nonché ai principi sanciti dallo Statuto regionale .
2. 
La Regione dà concreta attuazione ai principi e alle finalità della presente legge in raccordo con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, promuovendo la collaborazione con gli enti locali e il dialogo con le parti sociali e con l'associazionismo.
3. 
Nell'attuazione dei principi e delle finalità della presente legge, la Regione valuta anche gli effetti e l'impatto della compresenza e interazione di motivi diversi di discriminazione, con particolare riferimento alla trasversalità della discriminazione fondata sul sesso.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge, si intende per:
a) 
parità di trattamento: l'assenza di qualsiasi discriminazione diretta o indiretta fondata su sesso, colore della pelle, ascendenza od origine nazionale, etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età, orientamento sessuale e identità di genere, ed ogni altra condizione personale o sociale;
b) 
discriminazione: ogni comportamento che, direttamente o indirettamente e salve le azioni previste agli articoli 3 e 6, comporti una distinzione, esclusione, restrizione o preferenza basate su una o più delle condizioni descritte alla lettera a), e che abbia lo scopo o l'effetto di distruggere o di compromettere il riconoscimento, il godimento o l'esercizio, in condizioni di parità, dei diritti umani e delle libertà fondamentali in campo politico, economico, sociale e culturale e in ogni altro settore della vita pubblica;
c) 
discriminazione diretta: sussiste discriminazione diretta quando una persona, a causa dei motivi indicati alla lettera a), è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra persona in una situazione analoga;
d) 
discriminazione indiretta: sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione di legge o regolamento, un criterio o una prassi, un atto, un patto o un comportamento apparentemente neutri, possono mettere in una posizione di svantaggio le persone che si trovano in una o più delle condizioni descritte alla lettera a);
e) 
molestia: sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovverosia quei comportamenti indesiderati, posti in essere per uno o più dei motivi di cui alla lettera a), aventi lo scopo o l'effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo;
f) 
ordine di discriminazione: è considerato come discriminazione anche l'ordine di discriminare una persona in ragione di una o più delle condizioni descritte alla lettera a);
g) 
atti ritorsivi: costituiscono altresì discriminazioni la ritorsione ad una precedente azione giudiziale ovvero l'ingiusta reazione ad una precedente attività del soggetto leso volta ad ottenere il rispetto del principio della parità di trattamento.
Art. 3. 
(Ambiti di intervento)
1. 
In attuazione dell' articolo 11 dello Statuto , la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, interviene per garantire ad ogni persona parità di trattamento nell'accesso ai servizi e nell'acquisizione di beni ed attua azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio legate alle forme di discriminazione diretta e indiretta.
2. 
La Regione agisce prioritariamente, ai sensi del comma 1, nei seguenti ambiti d'intervento:
a) 
salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali; d) diritto alla casa; c) formazione professionale e istruzione; d) politiche del lavoro, promozione dell'imprenditorialità e responsabilità sociale delle imprese; e) attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali; f) formazione e organizzazione del personale regionale; g) comunicazione; h) trasporti e mobilità.
Art. 4. 
(Prevenzione e contrasto delle discriminazioni)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, opera per prevenire e contrastare le situazioni di discriminazione di cui all'articolo 2, eliminandone l'origine e le cause potenziali ed effettive, secondo le modalità descritte all'articolo 1, comma 2.
2. 
Nell'esercizio dell'attività legislativa, regolamentare, programmatoria e amministrativa gli organi regionali si conformano ai principi fissati dalla presente legge, anche prevedendo norme per la prevenzione delle discriminazioni, l'attuazione dei diritti e le sanzioni dei comportamenti discriminatori, e perseguono obiettivi annuali e pluriennali di promozione della parità di trattamento secondo criteri e metodi di misurazione e incentivazione del loro raggiungimento.
3. 
La Regione svolge attività di monitoraggio e di valutazione delle politiche nei settori di cui all'articolo 3, con l'obiettivo di prevenire e contrastare ogni forma di discriminazione, e garantisce l'applicazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione di cui alla presente legge, negli atti che assume.
4. 
In attuazione dei principi definiti dalla presente legge, ed entro un anno dalla sua entrata in vigore, gli organi regionali procedono all'individuazione delle disposizioni presenti nella normativa regionale e negli atti di indirizzo e programmazione in contrasto con detti principi e adottano i provvedimenti conseguenti.
5. 
I soggetti pubblici e privati che stipulano contratti, convenzioni o accordi di qualsiasi altra natura con la Regione Piemonte, o che da essa ricevono contributi, finanziamenti, agevolazioni, appalti, concessioni, patrocini o altre forme di sostegno, anche non oneroso, sono tenuti al rispetto del principio della parità di trattamento di cui all'articolo 2 nei confronti di utenti, dipendenti, collaboratori, clienti e fornitori. Gli uffici regionali verificano il rispetto di tale principio, anche su segnalazione delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).
6. 
Per verificare il rispetto dei principi e il perseguimento delle finalità della presente legge, la Regione svolge consultazioni periodiche con le associazioni e gli enti che operano nel campo della lotta alle discriminazioni.
Art. 5. 
(Attività di prevenzione e contrasto delle discriminazioni)
1. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, assicura ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), parità d'accesso ai servizi pubblici e privati e dà attuazione al principio in base al quale le prestazioni erogate da tali servizi non possano essere rifiutate né somministrate con modalità differenti, mettendo in atto i comportamenti discriminatori diretti o indiretti di cui all'articolo 2.
2. 
Nell'ambito delle proprie competenze in materia di salute, prestazioni sanitarie e politiche sociali, la Regione:
a) 
integra il divieto di discriminazione e il principio della parità di trattamento sulla base delle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), nella programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sanitari e sociali e del sistema integrato di interventi;
b) 
promuove iniziative di formazione e aggiornamento del personale delle aziende sanitarie locali (ASL) e dei medici di base sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con le organizzazioni sindacali e professionali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge.
3. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto all'abitazione e secondo le disposizioni in materia di edilizia sociale, opera per prevenire e contrastare le discriminazioni nell'accesso alla casa basate sulle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).
4. 
Nell'ambito delle proprie competenze in materia di istruzione e formazione professionale, la Regione:
a) 
opera perché ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano garantiti l'accesso ai percorsi di istruzione e formazione e l'effettività del diritto all'istruzione e alla formazione durante tutto l'arco della vita;
b) 
stipula accordi con gli Uffici periferici del Ministero dell'Istruzione finalizzati alla realizzazione di percorsi di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento per il personale scolastico, i genitori e gli studenti sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge e nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) 
promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati operanti nel campo della formazione professionale e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale degli Organismi di formazione professionale e orientamento accreditati all'interno del sistema della Formazione professionale regionale;
d) 
aggiorna i profili e gli obiettivi professionali per i quali è prevista una formazione specifica erogata all'interno del sistema della Formazione professionale regionale, al fine di inserire appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento.
5. 
Nell'ambito delle proprie competenze in materia di politiche del lavoro, la Regione:
a) 
opera perché ad ogni persona, indipendentemente dalle condizioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), siano garantiti il diritto al lavoro e l'accesso ai percorsi di inserimento lavorativo e alla fruizione dei relativi servizi;
b) 
promuove, in collaborazione con le parti sociali e con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte ai lavoratori, ai datori di lavoro e al management aziendale;
c) 
promuove, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati attivi nel campo delle politiche del lavoro e in quello della lotta alle discriminazioni, iniziative di sensibilizzazione, formazione e aggiornamento sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento rivolte al personale che opera presso i Servizi per il lavoro attivi nel territorio regionale.
6. 
Al fine di prevenire e contrastare qualunque forma di discriminazione sul lavoro, garantire la parità di trattamento del personale regionale e favorire l'adozione, da parte del personale, di linguaggi e comportamenti coerenti con i principi della presente legge, la Regione, in raccordo con gli organismi di parità regionali:
a) 
adotta iniziative di informazione periodica rivolte al personale regionale e al personale degli enti dipendenti o collegati alla Regione Piemonte, in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge;
b) 
inserisce nei corsi di formazione interna appositi moduli sul divieto di discriminazione e sul principio della parità di trattamento;
c) 
prevede all'interno del Codice di comportamento del personale regionale specifiche disposizioni riguardanti la garanzia dei principi della parità di trattamento e di non discriminazione nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa.
7. 
La Regione, d'intesa con gli enti locali piemontesi e in collaborazione con i soggetti pubblici e privati che operano per le finalità della presente legge, attiva, anche attraverso i propri uffici per le relazioni con il pubblico (URP) e i propri strumenti informativi, apposite campagne di comunicazione per promuovere il principio della parità di trattamento e il superamento di ogni forma di discriminazione e per fornire alle persone interessate tutte le informazioni utili per la tutela dei propri diritti.
8. 
Al fine di garantire che ogni forma di comunicazione pubblica tenga conto dei principi e delle finalità della presente legge, al Comitato regionale per le Comunicazioni (CO.RE.COM.) del Piemonte, nell'ambito delle funzioni proprie di cui all' articolo 14 della legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1 (Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni) competono, inoltre, i seguenti compiti:
a) 
nell'ambito delle funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale e di controllo, effettua periodiche rilevazioni sui contenuti della programmazione radiofonica e televisiva regionale e locale, al fine di evidenziarne eventuali caratteri discriminatori e segnalarli al Consiglio e alla Giunta regionale;
b) 
nell'ambito delle funzioni gestionali, regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale in modo da consentire adeguati spazi di espressione legati alle tematiche trattate dalla presente legge;
c) 
nell'ambito delle funzioni di consulenza per il Consiglio e la Giunta regionale, può formulare proposte agli organi regionali per attivare iniziative culturali e informative volte a favorire la diffusione e l'affermazione di principi antidiscriminatori in una visione pluralistica dell'etica e della società, in particolare per quanto riguarda le forme di collaborazione fra concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, Regione ed istituzioni e organismi culturali operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati.
9. 
Nell'ambito delle sue competenze in materia di trasporti e mobilità, la Regione garantisce il diritto alla mobilità di ogni persona e opera per assicurare pari opportunità nel raggiungimento delle aree del territorio regionale e per rimuovere gli ostacoli che limitano l'accessibilità delle infrastrutture e dei servizi di trasporto.
10. 
La Regione garantisce l'accessibilità delle strutture e dei servizi regionali.
Art. 6. 
(Azioni positive)
1. 
La Regione, nell'ambito dei settori di intervento di cui all'articolo 3, individua, promuove e realizza, insieme agli enti locali e secondo le rispettive competenze, opportune azioni positive nei confronti delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione, misure di accompagnamento e interventi specifici anche nell'ambito di politiche integrate e sostiene, anche finanziariamente, le iniziative promosse dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 2.
2. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di diritto alla casa, promuove soluzioni per favorire il diritto all'abitazione delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), e opera per prevenire e contrastare la segregazione abitativa e l'emarginazione sociale.
3. 
La Regione, in raccordo con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nei settori della formazione professionale e delle politiche del lavoro, promuove e sostiene, anche finanziariamente, specifici percorsi di formazione, riqualificazione, accrescimento della cultura professionale e inserimento lavorativo delle persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).
4. 
La Regione, in collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati che operano nell'ambito della promozione dell'imprenditorialità, sostiene, anche finanziariamente, le persone che sono discriminate o esposte al rischio di discriminazione ed esclusione sociale a causa delle motivazioni descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a), nell'individuazione e costruzione di percorsi per la promozione e l'avvio di nuove imprese.
5. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di responsabilità sociale delle imprese (RSI), promuove il perseguimento degli obiettivi e l'adozione delle pratiche relativi ai diritti e alla non discriminazione indicati dagli standard internazionali nel campo della RSI da parte delle aziende che operano nel territorio regionale, anche istituendo meccanismi di incentivazione e premialità per quelle socialmente responsabili.
6. 
La Regione, nell'ambito delle proprie competenze in materia di attività culturali, turistiche, ricreative e commerciali, opera per favorire un'offerta di eventi culturali e di intrattenimento pluralistica e attenta, tra l'altro, alle condizioni personali e sociali descritte all'articolo 2, comma 1, lettera a).
7. 
La Regione promuove le opportune azioni positive per favorire l'accessibilità delle strutture e dei servizi pubblici e privati presenti nel territorio regionale.
Art. 7. 
(Organi per la prevenzione e il contrasto delle discriminazioni e l'assistenza alle vittime)
1. 
La Regione promuove l'istituzione di una Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di prevenzione e contrasto delle discriminazioni e assistenza alle vittime nel territorio regionale, in raccordo con l'Ufficio per la promozione della parità di trattamento e la rimozione delle discriminazioni fondate sulla razza o sull'origine etnica del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (UNAR), gli enti locali piemontesi, l'associazionismo e le parti sociali.
2. 
La Giunta regionale approva, con cadenza triennale, un Piano contro le discriminazioni che dà esecuzione alle attività di cui agli articoli 5 e 6.
3. 
È istituto il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte, con compiti di coordinamento della Rete regionale di cui al comma 1, di supervisione dell'attuazione del Piano di cui al comma 2 e di monitoraggio delle discriminazioni nel territorio regionale.
4. 
E' costituito un Gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni, coordinato dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e composto da un rappresentante per ciascuna delle Direzioni regionali e un rappresentante del Comitato unico di garanzia, con il compito di promuovere l'integrazione del principio di non discriminazione nella programmazione e nelle attività regionali e di svolgere le azioni di monitoraggio e valutazione previste all'articolo 4, commi 3 e 4.
5. 
La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto regionale , adotta entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:
a) 
i criteri per l'istituzione della Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte e le eventuali collaborazioni;
b) 
le modalità per l'approvazione del Piano di cui al comma 2;
c) 
la composizione, la collocazione, la dotazione organica, la sede, le risorse finanziarie, le attività e le collaborazioni del Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte di cui al comma 3, e le modalità di raccordo tra il Centro e la Consigliera di parità regionale, il Difensore civico della Regione, la Commissione Regionale per la realizzazione delle Pari Opportunità tra uomo e donna, l'Osservatorio per la sicurezza contro gli atti discriminatori (OSCAD) e l'UNAR;
d) 
i criteri operativi del Gruppo di lavoro interdirezionale contro le discriminazioni di cui al comma 4;
e) 
la collaborazione della Regione con le istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, anche attraverso la stipula di accordi, nell'attuazione dei principi e nella realizzazione delle attività previsti della presente legge e nell'istituzione e coordinamento della Rete regionale di cui al comma 1.
Art. 8. 
(Estensione delle competenze dell'Ufficio del Difensore civico della Regione)
1. 
Il Difensore civico della Regione, nell'ambito dei compiti istituzionali previsti dall' articolo 90 dello Statuto regionale e dalla legge regionale 9 dicembre 1981 n. 50 (Istituzione dell'ufficio del Difensore civico), interviene anche nei casi di discriminazione, ai sensi della presente legge, per accogliere e valutare segnalazioni di persone, delle organizzazioni iscritte al Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività nel campo della lotta alle discriminazioni, di cui all' articolo 6 del decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215 (Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica), ovvero del Centro e della Rete regionali contro le discriminazioni in Piemonte.
2. 
Nello svolgimento di tali funzioni il Difensore civico:
a) 
rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, la presenza di disposizioni di legge o di regolamento in contrasto con i principi sanciti dalla presente legge;
b) 
rileva, autonomamente o sulla base delle segnalazioni ricevute, comportamenti o prassi discriminatorie;
c) 
segnala ai Presidenti del Consiglio e della Giunta regionali e al Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte i comportamenti e le normative discriminatorie che individua;
d) 
agisce a tutela dei diritti delle persone che hanno subito discriminazioni anche orientandole verso i soggetti legittimati ad agire in giudizio.
3. 
La relazione annuale di cui all' articolo 8 della l.r. 50/1981 contiene una apposita sezione dedicata alle competenze di cui al presente articolo.
4. 
Il Difensore civico, nell'ambito delle funzioni definite nel presente articolo, opera in raccordo con il Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e con le altre istituzioni di parità e antidiscriminatorie locali, regionali, nazionali ed internazionali, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 7, comma 5.
Art. 9. 
(Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni)
1. 
Al fine di garantire l'effettività dei principi sanciti dalla presente legge e di agevolare l'accesso alla giustizia, la Regione istituisce un Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni, destinato a sostenere le spese per l'assistenza legale, che operi mediante un meccanismo rotativo di anticipazione e restituzione delle somme.
2. 
L'accesso al Fondo di cui al comma 1 è consentito, nel caso in cui non ricorrano i presupposti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato e nei limiti delle risorse disponibili:
a) 
alle vittime di discriminazioni o alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso legittimate a stare in giudizio, nei ricorsi giurisdizionali contro le violazioni della presente legge;
b) 
alle persone che promuovono i procedimenti giurisdizionali elencati nel regolamento di cui al comma 4 e alle organizzazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso legittimate a stare in giudizio in rappresentanza delle vittime di discriminazioni.
3. 
La Regione stipula una apposita convenzione con gli Ordini degli avvocati dei Fori del Piemonte al fine di predisporre e rendere accessibile un elenco di avvocati patrocinanti per il Fondo con esperienza e formazione continua specifiche in ambito antidiscriminatorio.
4. 
La Giunta regionale, ai sensi dell' articolo 27 dello Statuto regionale , approva entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione consiliare, un regolamento che definisce:
a) 
l'elenco dei procedimenti giurisdizionali per i quali è possibile l'accesso al Fondo;
b) 
la dotazione finanziaria e le modalità di gestione del Fondo;
c) 
i criteri di erogazione delle disponibilità del Fondo;
d) 
le modalità di accesso ai contributi;
e) 
i casi in cui il contributo deve essere restituito e le modalità di recupero delle somme;
f) 
le modalità di promozione del Fondo.
Art. 10. 
(Clausole valutative)
1. 
La Giunta regionale, anche sulla base delle indicazioni fornite dal Centro regionale contro le discriminazioni in Piemonte e dal Gruppo interdirezionale contro le discriminazioni, rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e all'attuazione del divieto di ogni forma di discriminazione e della parità di trattamento nelle materie di competenza regionale.
2. 
A tal fine la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione che contenga in particolare le seguenti informazioni:
a) 
i dati sui casi di discriminazione rilevati e trattati dalla Rete regionale contro le discriminazioni in Piemonte, scorporati per provincia e causa di discriminazione;
b) 
lo stato di attuazione del Piano triennale contro le discriminazioni di cui all'articolo 7, comma 2;
c) 
il risultato delle azioni di monitoraggio e valutazione della normativa e delle politiche regionali previste dall'articolo 4, commi 3 e 4.
Art. 11. 
(Norma transitoria)
1. 
In sede di prima applicazione, la Giunta regionale approva il Piano triennale di cui all'articolo 7, comma 2 con le modalità ivi previste nel regolamento attuativo di cui all'articolo 7, comma 5, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo medesimo.
Art. 12. 
(Norma finanziaria)
1. 
Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono quantificati nell'anno finanziario 2016 in euro 400.000,00, in termini di competenza e di cassa, UPB n. A15071, alla copertura dei quali si fa fronte mediante pari riduzione delle somme previste sulla stessa UPB;.
2. 
Gli oneri per l'attuazione del Fondo di solidarietà per la tutela giurisdizionale delle vittime di discriminazioni sono quantificati nell'anno finanziario 2016 in euro 300.000,00, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'UPB n. A15071 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2016.
3. 
I finanziamenti relativi all'applicazione della presente legge possono essere cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.