Proposta di legge regionale n. 14 presentata il 18 luglio 2014
"Commissione regionale per le pari opportunita' tra donne e uomini e istituzione dell'Albo delle associazioni di pari opportunita'".
Primo firmatario

BONO DAVIDE

Art. 1. 
(Finalità e istituzione della Commissione regionale per le pari opportunità tra donne e uomini)
1. 
La Regione favorisce e sostiene l'effettiva partecipazione delle donne all'attività politica economica e sociale della comunità regionale, anche attraverso la valorizzazione e l'incentivazione dell'associazionismo.
2. 
Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 1 è istituita, presso il Consiglio Regionale del Piemonte, quale organismo consultivo, la Commissione regionale per le pari opportunità tra donne e uomini al fine di rimuovere gli ostacoli in capo economico, sociale e culturale che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta nei confronti delle donne e per l'effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità sociale sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto.
Art. 2. 
(Istituzione dell'Albo regionale delle associazioni di pari opportunità)
1. 
È istituito l'Albo regionale delle associazioni di pari opportunità alle quali possono aderire le associazioni che:
a) 
si occupano di pari opportunità;
b) 
hanno un'effettiva e valida rappresentatività nella vita sociale e politica;
c) 
hanno come scopo preminente, nello statuto e nelle attività che svolgono, il pieno inserimento della donna nella società;
d) 
operano da almeno un anno sul territorio regionale.
2. 
La Giunta regionale individua le procedure per l'iscrizione nell'Albo di cui al comma 1.
Art. 3. 
(Funzioni)
1. 
La Commissione svolge le seguenti funzioni:
a) 
esprime pareri obbligatori sui progetti di legge nonché sui provvedimenti della Regione attinenti la condizione delle donne;
b) 
promuove indagini conoscitive e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile al fine di rimuovere gli ostacoli a un pieno inserimento della donna in effettiva parità nella società;
c) 
promuove iniziative e progetti che mirano a informare sulla realtà femminile, ad accrescere e consolidare il contributo delle donne nella società, nonché ad aumentare il numero delle elette;
d) 
promuove dibattiti pubblici;
e) 
partecipa a incontri con gli organismi di parità nazionali e delle altre regioni.
2. 
Al fine di acquisire il parere di cui al comma 1, lettera a), il Consiglio regionale e la Giunta regionale inviano alla Commissione i provvedimenti inerenti la condizione delle donne. Il parere è espresso entro trenta giorni dalla ricezione dei provvedimenti; se il parere non è reso entro il suddetto termine, si considera positivo.
Art. 4. 
(Composizione, insediamento e funzionamento della Commissione)
1. 
La Commissione è costituita da un rappresentante per ciascuna delle associazione iscritte all'Albo di cui all'articolo 2 che presentano apposita istanza di adesione all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
2. 
La seduta di insediamento della Commissione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio regionale.
3. 
La Commissione delibera a maggioranza, salvo diversa previsione del regolamento interno di cui all'articolo 10.
4. 
Le sedute sono di regola pubbliche, salvo diversa decisione della Presidenza.
Art. 5. 
(Organi della Commissione)
1. 
Sono organi della Commissione:
a) 
l'Assemblea;
b) 
l'Ufficio di Presidenza;
c) 
il Presidente.
2. 
L'Assemblea può articolarsi in gruppi di lavoro e sottocommissioni.
Art. 6. 
(Ufficio di Presidenza della Commissione)
1. 
La Commissione, nella seduta di insediamento, elegge tra i propri componenti, a maggioranza assoluta, con voto separato e limitato, il Presidente e l'Ufficio di Presidenza.
2. 
L'ufficio di Presidenza è composto dal Presidente, da due vicepresidenti e da tre segretari.
3. 
Ogni associazione può presentare la candidatura del proprio componente. La presentazione delle candidature è accompagnata da un curriculum dal quale risultano le competenze, le esperienze nonché i titoli scientifici e professionali dell'interessato.
4. 
L'Ufficio di Presidenza è rinnovato ogni tre anni.
5. 
Il Presidente convoca e presiede la Commissione, ne coordina l'attività e la rappresenta all'esterno.
6. 
I vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza o impedimento. A tal fine, il Presidente designa alternativamente per un periodo di sei mesi uno dei vicepresidenti.
7. 
Il Presidente, i vicepresidenti e i segretari non possono ricoprire il mandato per più di due volte.
8. 
Il Presidente, i vicepresidenti e i segretari cessano dalla carica in conseguenza della perdita dello status di membro dell'associazione di appartenenza nonché a seguito di eventuale revoca da parte delle associazioni di appartenenza.
Art. 7. 
(Gratuità della partecipazione)
1. 
La partecipazione alle attività della Commissione e dell'Ufficio di Presidenza è a titolo gratuito.
Art. 8. 
(Rapporti)
1. 
La Commissione ha rapporti principalmente con:
a) 
la Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) 
il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di parità di trattamento ed uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici, istituito presso il Ministero del Lavoro;
c) 
la Consulta delle Elette operante presso il Consiglio regionale;
d) 
il Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni della Regione Piemonte;
e) 
analoghi comitati, commissioni e centri eventualmente istituiti in Piemonte e nelle altre regioni italiane;
f) 
i gruppi consiliari presenti nel Consiglio regionale del Piemonte;
g) 
la Commissione regionale per l'impiego;
h) 
gli istituti di ricerca e le università della Regione anche mediante apposite convenzioni;
i) 
i sindacati regionali;
j) 
gli enti locali della Regione.
2. 
La Commissione promuove periodici incontri con gli organismi di cui al comma 1.
Art. 9. 
(Sede e strutture di supporto)
1. 
La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale del Piemonte e si avvale per la sua attività dei mezzi e del personale messo a disposizione dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.
Art. 10. 
(Regolamento)
1. 
Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, le condizioni per la validità delle deliberazioni, le procedure di funzionamento e di organizzazione della Commissione e delle sue eventuali articolazioni nonché le modalità di sostituzione dei componenti sono disciplinate dal regolamento interno di funzionamento, in conformità alla presente legge.
2. 
La Commissione approva il regolamento interno entro novanta giorni dalla sua costituzione.
3. 
Il regolamento e le relative modifiche sono approvate a maggioranza assoluta.
Art. 11. 
(Informazione)
1. 
La Commissione, entro il mese di febbraio di ogni anno, predispone:
a) 
una relazione finale sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente;
b) 
una relazione sulla condizione della donna in Piemonte che trasmette al Consiglio Regionale, per la discussione, e ne cura la massima pubblicizzazione.
2. 
La Commissione provvede, altresì, a diffondere periodicamente informazioni sulle attività, sulle iniziative svolte, nonché sui progetti e sulle spese sostenute, coinvolgendo in particolare la popolazione piemontese, le donne elette, i partiti e i sindacati, anche attraverso il costante aggiornamento del proprio sito istituzionale.
Art. 12. 
(Norma transitoria)
1. 
La Commissione entra in funzione entro novanta giorni dalla costituzione dell'Albo di cui all'articolo 2.
2. 
Fino all'insediamento della Commissione di cui all'articolo 1 opera la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna legge regionale istituita con la legge regionale 12 novembre 1986, n. 46 (Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità fra uomo e donna).
Art. 13. 
(Abrogazione della l. r. 46/1986)
1. 
La l.r. 46/1986 è abrogata a decorrere dall'insediamento della Commissione di cui all'articolo 1.