Proposta di legge regionale n. 139 presentata il 08 luglio 2015
Proposta di legge al Parlamento: "Modifica alla legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), modifica al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), modifica alla legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) e abrogazione del comma 10 dell'articolo 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133."

Art. 1 
(Modifica all'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388)
1. 
Al comma 19 dell'articolo 80 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)), le parole "
l'assegno sociale e
" sono soppresse.
Art. 2 
(Modifica all'articolo 9 e all'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)
1. 
Alla lettera c), comma 12, dell'articolo 9 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), dopo le parole "
di assistenza sociale,
" sono aggiunte le seguenti "
ad esclusione dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare),
".
2. 
Al comma 2 dell'articolo 30 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo le parole "
l'accesso ai servizi assistenziali,
" sono aggiunte le seguenti "
ad esclusione dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
".
Art. 3 
(Modifica all'articolo 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40)
1. 
Dopo il comma 1 dell'articolo 39 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), è inserito il seguente: "
1-bis.
Ai soggetti di cui al comma 1 non è corrisposto l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare).
"
Art. 4 
(Abrogazione del comma 10 dell'articolo 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)
1. 
Il comma 10 dell'articolo 20 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, è abrogato.