"Nuove disposizioni in materia di organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte. Modifiche alla legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75 (Organizzazione dell'attivita' di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte)".
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75)
1.
Prima della lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 22 ottobre 1996, n. 75. (Organizzazione dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte), è inserita la seguente: "
a) cura i rapporti con il Governo e l'Unione europea per quanto riguarda la materia turismo; ".
0.
2.
Dopo la lettera c) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 75/1996 è inserita la seguente: "
promuove la costituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo in Piemonte, "Destination Management Organization Turismo Piemonte"
".
c bis)
(DMO Turismo Piemonte), di cui all'articolo 5 bis;
3.
La lettera e) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 75/1996 è sostituita dalla seguente: "
riconosce e vigila sull'operato delle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locali identificate con l'acronimo "ATL"
".
e)
;
4.
La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. 75/1996 è sostituita dalla seguente: "
effettua interventi di sostegno dell'organizzazione turistica e di commercializzazione del prodotto turistico. ".
f)
5.
Nel comma 3 dell'articolo 2 della l.r. 75/1996, le parole "
" sono sostituite dalle seguenti "
" e dopo le parole "
" sono inserite le seguenti: "
".
Comunità montane
province, la città metropolitana, le unioni di comuni
concorrono alla costituzione
di DMO Turismo Piemonte e
Art. 2.
(Modifiche all'articolo 3 della l.r. 75/1996)
1.
Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 75/1996 è sostituito dal seguente: "
La Regione coordina e indirizza le attività indicate all'articolo 1 predisponendo uno o più programmi annuali, avvalendosi a tal fine anche delle competenze in materia di DMO Turismo Piemonte. ".
1.
2.
L'alinea del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 75/1996 è sostituita dalla seguente: "
I programmi di cui al comma 1 sono approvati dalla Giunta regionale, che può aggiornarli nel corso dell'anno, e devono indicare: ".
2.
3.
Nella lettera c) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 75/1996, le parole: "
", sono sostituite dalle seguenti: "
".
della società consortile per azioni per l'internazionalizzazione del sistema piemonte
di DMO Turismo Piemonte
4.
La lettera d) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 75/1996 è sostituita dalla seguente: "
le azioni e gli strumenti principali, le risorse finanziarie necessarie per il conseguimento degli obiettivi del programma annuale di indirizzo e coordinamento, le risorse da destinare all'attività di promozione turistica svolta da DMO Turismo Piemonte e dalle ATL, nonché i criteri di riparto delle stesse; ".
d)
5.
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 della l.r. 75/1996 è sostituita dalla seguente: "
i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse stanziate nel bilancio della Regione per l'anno di riferimento, gli obiettivi e le iniziative da attuare, le relative previsioni di spesa, le risorse finanziarie da assegnare per l'attività di DMO Turismo Piemonte, delle ATL e degli Uffici di Informazione e accoglienza turistica; ".
e)
6.
Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 75/1996 è sostituito dal seguente: "
Per la predisposizione e l'aggiornamento dei programmi annuali, nonché per la verifica dei risultati dell'attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte, la Regione assicura la partecipazione e la consultazione degli enti e delle categorie interessate al turismo. ".
3.
Art. 3.
(Sostituzione dell'articolo 5 della l.r. 75/1996)
1.
L'articolo 5 della della l.r. 75/1996 è sostituito dal seguente: "
(Osservatorio del turismo)
La Giunta regionale organizza l'attività dell'Osservatorio turistico di cui all'articolo 2, comma 1 lettera c), gestito da DMO Turismo Piemonte, per analizzare la situazione dell'offerta, l'andamento e l'evoluzione della domanda e dei mercati turistici, e un sistema di monitoraggio costante sulle attività di promozione, informazione e accoglienza turistica nonché sullo stato di attuazione della presente legge.
La Giunta regionale invia annualmente al Consiglio regionale una relazione in cui sono indicati:
gli interventi effettuati, le risorse finanziarie impiegate e i risultati conseguiti;
l'andamento del turismo in Piemonte con particolare riguardo alle aree e ai prodotti oggetto di intervento promozionale;
lo stato dell'organizzazione turistica. ".
Art. 5.
1.
2.
a)
b)
c)
Art. 4.
(Sostituzione della rubrica del Capo II della l.r. 75/1996)
1.
La rubrica del Capo II della l.r. 75/1996 è sostituita dalla seguente: "
".
Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo in Piemonte
Art. 5.
(Inserimento degli articoli 5 bis, 5 ter e 5 quater nella l.r. 75/1996)
1.
Dopo l'articolo 5 della della l.r. 75/1996 sono inseriti i seguenti: "
(Finalità)
La Regione promuove la costituzione, mediante fusione e trasformazione dell'Istituto per il marketing dei prodotti agroalimentari del Piemonte s.c.p.a. e della Società Sviluppo Piemonte Turismo s.r.l., dell'agenzia regionale DMO Turismo Piemonte di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c-bis), che assume la forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata (s.c.a r.l).
La Giunta regionale è autorizzata a predisporre ed attuare tutti gli atti necessari e conseguenti.
DMO Turismo Piemonte persegue lo scopo di valorizzare le risorse turistiche del Piemonte, favorire la loro trasformazione in prodotti turistici collocabili in modo concorrenziale sui mercati turistici nazionali e internazionali, realizzare una gestione delle attività di promozione turistica secondo criteri che consentano una ottimizzazione dell'uso delle risorse e un miglioramento dell'efficacia delle azioni di sostegno del turismo mediante una compartecipazione dei soggetti pubblici e privati interessati, nel rispetto del diritto dell'UE.
DMO Turismo Piemonte promuove le risorse turistiche del Piemonte anche in connessione con gli aspetti culturali, paesistici, ambientali, artigianali, agroalimentari e fieristici.
La Regione si avvale del supporto tecnico e organizzativo di DMO Turismo Piemonte per l'attuazione delle proprie iniziative e dei programmi concernenti la promozione turistica e l'analisi e consulenza di marketing turistico.
(Funzioni)
DMO Turismo Piemonte, affiancando le strutture regionali, agevola il raccordo con i territori per la programmazione di azioni di valorizzazione del Piemonte al fine di incrementare i flussi turistici regionali e partecipa alla definizione di obiettivi e azioni strategiche in tema di turismo.
DMO Turismo Piemonte svolge funzioni di promozione delle risorse turistiche del Piemonte nei confronti della domanda italiana ed estera, di analisi e consulenza di marketing per il turismo ed è altresì strumento di concertazione e coordinamento dell'attività di promozione turistica svolta dai soggetti pubblici e privati per favorirne interazione e sinergie.
In particolare:
analizza i mercati per conoscere costantemente le attese, l'evoluzione e le necessità della clientela;
fornisce le informazioni sull'evoluzione della domanda e dei mercati e le indicazioni di marketing ai soggetti pubblici e privati che operano nel settore turistico, per l'elaborazione di programmi mirati e la proposta di prodotti turistici adeguati;
fornisce ai soggetti di cui al comma 3, lett. b) la consulenza per la definizione delle strategie e azioni di marketing e l'eventuale supporto tecnico-operativo per l'attuazione delle stesse;
informa il pubblico sulle risorse e sui prodotti turistici, coordinando la raccolta delle informazioni a livello regionale e assicurando la loro diffusione, mediante la realizzazione di materiale informativo e la predisposizione di strutture e sistemi di diffusione delle informazioni;
svolge un'attività di pubbliche relazioni curando i rapporti con le redazioni dei media nazionali ed internazionali;
realizza campagne di comunicazione per il grande pubblico su tematiche generali dell'offerta piemontese e per segmenti particolari di pubblico su attrattive di particolare rilevanza regionale, coinvolgendo gli imprenditori turistici;
assicura la promozione commerciale del prodotto turistico piemontese, mettendo in collegamento gli operatori turistici locali con gli operatori nazionali e internazionali, anche mediante l'organizzazione o la partecipazione a fiere e ad altre iniziative di carattere pubblico o privato;
conduce, in proprio o avvalendosi della collaborazione di soggetti terzi, operazioni di relazioni pubbliche e di informazione, soprattutto nei confronti della stampa nazionale ed internazionale e degli 'opinion leaders';
gestisce e coordina l'allestimento dei siti web dedicati alla cultura e al turismo e la manutenzione del portale piemonte.italia.eu;
organizza corsi e attività di formazione specialistica di operatori tecnici su temi di marketing dei prodotti tipici locali;
organizza, idea e predispone strategie e progetti di comunicazione e informazione rivolti alle imprese e ai consumatori;
svolge attività di consulenza tecnica alle imprese per la definizione di accordi e partnership commerciali;
svolge ogni altra attività in campo turistico di competenza regionale.
(Composizione e Statuto)
Possono essere soci di DMO Turismo Piemonte, nel rispetto del diritto dell'UE, le ATL, le Camere di Commercio e altri soggetti pubblici e privati interessati alla promozione e allo sviluppo del turismo nella Regione.
Lo Statuto di DMO Turismo Piemonte, approvato dalla Giunta regionale, stabilisce che i soci sono tenuti a versare annualmente una quota di partecipazione e che la società è senza scopo di lucro. ".
Art. 5 bis.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 5 ter.
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
Art. 5 quater.
1.
2.
Art. 6.
(Modifiche all'articolo 10 della l.r. 75/1996)
1.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 75/1996, dopo le parole "
" sono aggiunte le seguenti: "
".
risorse turistiche locali,
compresa la commercializzazione di prodotti e servizi locali finalizzati alla promozione e alla fruizione delle risorse turistiche del territorio.
Art. 7.
(Inserimento degli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater nella l.r. 75/1996)
1.
Dopo l'articolo 10 della l.r. 75/1996 sono inseriti i seguenti: "
(Forma giuridica)
La Regione promuove la riorganizzazione delle ATL, secondo principi e criteri di economicità, efficacia e omogeneità e con l'obiettivo di conseguire il contenimento della spesa.
Le ATL sono costituite nella forma di società consortile di cui all'articolo 2615 ter del Codice civile, sono dotate di autonomia organizzativa, patrimoniale, amministrativa, contabile ed esercitano le funzioni loro attribuite ai sensi della presente legge con competenza estesa al rispettivo ambito territoriale.
(Statuto)
La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva lo statuto tipo delle ATL.
Le ATL adottano gli statuti in conformità allo statuto tipo di cui al comma 1.
(Organi delle ATL)
Sono organi delle ATL il presidente, l'assemblea, il consiglio di amministrazione e l'organo di controllo. Quest'ultimo può essere costituito come revisore unico o come collegio dei revisori.
Gli organi di cui al comma 1 durano in carica per un triennio e sono nominati secondo le modalità definite dallo statuto.
Il consiglio di amministrazione delle ATL è composto da tre a cinque membri nominati dall'Assemblea. In caso di partecipazione minoritaria regionale almeno un componente è designato dalla Regione.
I consiglieri di amministrazione delle ATL sono scelti tra soggetti qualificati in materia di turismo, cultura e tempo libero o di governo del territorio, con rilevanti esperienze nella amministrazione e gestione di enti o istituti di diritto pubblico o privato, aziende, società o consorzi.
Il presidente del consiglio di amministrazione è il legale rappresentante dell'ente e la sua carica non può essere rivestita per più di due mandati consecutivi.
Il consiglio di amministrazione è tenuto a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione contenente valutazioni dell'attività e dell'operatività dell'Agenzia. ".
Art. 10 bis.
1.
2.
Art. 10 ter.
1.
2.
Art. 10 quater.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Art. 8.
(Sostituzione dell'articolo 11 della l.r. 75/1996)
1.
L'articolo 11 della l.r. 75/1996 è sostituito dal seguente: "
(Modalità di gestione dell'attività)
Le ATL svolgono la propria attività nel rispetto dei principi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza nonché dei principi e delle norme regionali e, in quanto applicabili, nazionali in materia di società a partecipazione pubblica.
Possono partecipare alle ATL, nel rispetto del diritto dell'UE, esclusivamente:
la Regione, le province, la città metropolitana e le camere di commercio;
i comuni e le relative unioni, le associazioni turistiche pro loco e gli altri enti pubblici interessati;
le associazioni di categoria del settore turistico, gli enti e le associazioni interessati al turismo, nonché gli operatori che perseguano fini analoghi a quelli di cui all'articolo 10.
Per ciascun ambito turistico, individuato ai sensi dell'articolo 12, non può essere costituita più di un'ATL. Più ambiti possono fare riferimento ad una stessa ATL.
È vietata alle ATL la distribuzione di utili o di quote del patrimonio, comunque denominati.
È vietata ai soggetti di cui al comma 2, lettera c) la realizzazione di lavori e la prestazione di servizi o forniture in favore delle ATL, se non a seguito di regolare procedura ad evidenza pubblica svolta nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea.
Le ATL sono riconosciute dalla Regione, in osservanza alle disposizioni di cui al presente capo, con provvedimento della Giunta regionale. La richiesta di riconoscimento è presentata dai soggetti interessati alla Regione.
Sono riservati alla Regione i poteri di diffida, sospensione o revoca del riconoscimento. ".
Art. 11.
1.
2.
a)
b)
c)
3.
4.
5.
6.
7.
Art. 9.
(Modifiche all'articolo 12 della l.r. 75/1996)
1.
Il comma 2 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente: "
Sono individuati i seguenti ambiti territoriali turisticamente rilevanti in cui operano le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale:
Ambito 1: comuni dell'area metropolitana di Torino;
Ambito 2: comuni della Valle di Susa e del Pinerolese;
Ambito 3: comuni del Canavese e delle Valli di Lanzo;
Ambito 4: comuni della Provincia di Biella;
Ambito 5: comuni della Valsesia e della Provincia di Vercelli;
Ambito 6: comuni dei Laghi Maggiore, d'Orta e di Mergozzo, del Mottarone, del Vergante e dell'Ossola;
Ambito 7: comuni della Provincia di Novara, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito n. 6;
Ambito 8: comuni delle Langhe, e del Roero;
Ambito 9: comuni 1 della Provincia di Cuneo, con esclusione di quelli ricompresi nell'Ambito n. 8);
Ambito 10: comuni della Provincia di Alessandria;
Ambito 11: comuni della Provincia di Asti. ".
2.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
l)
m)
Art. 10.
(Inserimento dell'articolo 12 bis nella l.r. 75/1996)
1.
Dopo l'articolo 12 della l.r. 75/1996 è inserito il seguente: "
(Disposizioni per la trasformazione delle ATL)
La costituzione delle società consortili di cui all'articolo 10 bis può avvenire anche mediante trasformazione delle ATL preesistenti costituite nella forma di consorzio. In tal caso le società consortili subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle preesistenti ATL e nei procedimenti amministrativi in corso al momento della loro trasformazione.
Le ATL preesistenti non conformi alle disposizioni della presente legge e non oggetto di trasformazione sono poste in liquidazione. In caso di mancata deliberazione di liquidazione da parte dell'assemblea dei soci la Regione procede all'alienazione della quota di propria competenza o al recesso dalla società.
I collegi dei revisori delle preesistenti ATL rimangono in carica fino alla data di approvazione della trasformazione.
Tutti i riferimenti alle Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) contenuti in leggi, regolamenti o altri atti s'intendono fatti alle ATL riordinate ai sensi della presente legge. ".
Art. 12 bis
1.
2.
3.
4.
Art. 11.
(Modifiche all'articolo 13 della l.r. 75/1996)
1.
Al comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 75/1996, le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
della Giunta regionale
delle province, in gestione associata, e della città metropolitana.
2.
Dopo il comma 1 dell'articolo 13 della l.r. 75/1996 è inserito il seguente: "
Al fine di garantire la qualità e l'omogeneità dell'accoglienza turistica in Piemonte, la Giunta regionale definisce i requisiti minimi degli uffici IAT. ".
1 bis.
Art. 12.
(Inserimento degli articoli 13 bis e 13 ter nella l.r. 75/1996)
1.
Dopo l'articolo 13 della l.r. 75/1996 è inserito il seguente: "
(Comuni turistici)
Con provvedimento della Giunta regionale sono stabiliti i criteri e le procedure per l'individuazione ed il riconoscimento dei comuni turistici del Piemonte. ".
Art. 13 bis.
1.
2.
Dopo l'articolo 13 bis della l.r. 75/1996 è inserito il seguente: "
(Consorzi di imprese turistiche)
I Consorzi di imprese turistiche sono aggregazioni composte da imprese turistiche in misura prevalente e da altri soggetti privati che perseguono finalità di interesse culturale e turistico.
Sono riconosciuti dalla Regione, sulla base di criteri e modalità stabiliti dalla Giunta regionale, i Consorzi costituiti da un numero minimo di 50 soci con almeno 1.000 posti letto complessivi.
Il Consorzio di imprese turistiche attua, nell'ambito di uno degli Ambiti turisticamente rilevanti o di Aree di prodotto, programmi e progetti orientati alla gestione, allo sviluppo e alla qualificazione del prodotto turistico e dell'offerta, ai fini della commercializzazione turistica delle attività dei propri consorziati, compresa la prenotazione di servizi.
I Consorzi di imprese turistiche hanno sede nel territorio dell'Ambito turisticamente rilevante in cui svolgono la loro attività prevalente.
I Consorzi di imprese turistiche riconosciuti possono beneficiare degli interventi regionali in proporzione al numero di associati con sede nell'Ambito turisticamente rilevante oggetto dell'intervento. ".
Art. 13 ter.
1.
2.
3.
4.
5.
Art. 13.
(Sostituzione dell'articolo 14 della l.r. 75/1996)
1.
L'articolo 14 della l.r. 75/1996 è sostituito dal seguente: "
la Regione concede annualmente alle ATL contributi a parziale copertura delle spese per le attività ordinarie di funzionamento. I contributi sono erogati, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, in misura proporzionale alle quote consortili detenute dalla Regione, secondo i criteri stabiliti con provvedimento della Giunta regionale. Le ATL ricevono altresì contributi dagli altri enti pubblici e privati ad essi partecipanti.
La Giunta regionale stabilisce, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione), i criteri per finanziare la realizzazione di specifici progetti di accoglienza e promozione turistica da parte di soggetti gestori degli IAT di cui all'articolo 13. Tali criteri dovranno privilegiare progetti su più ambiti e compartecipazioni da parte di soggetti diversi. ".
1.
2.
Art. 14.
(Modifiche all'articolo 15 bis della l.r. 75/1996)
1.
Il comma 3 dell'articolo 15 bis della l.r. 75/1996, è sostituito dal seguente: "
Sono soggetti legittimati a realizzare le azioni di cui al comma 1 le Agenzie di accoglienza e promozione turistica locale di cui all'articolo 9, gli enti pubblici o di diritto pubblico, i Consorzi di imprese turistiche di cui all'articolo 13 ter , le associazioni senza scopo di lucro che operano nel settore turistico nonché le imprese operanti nel settore turistico. ".
3.
2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 15 bis della l.r. 75/1996, è aggiunto, infine, il seguente: "
I criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui agli articoli 15ter, 15 quater e 15 sexies sono stabiliti con provvedimento della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 14/2014. ".
3 bis.
Art. 15.
(Modifiche all'articolo 15 ter della l.r. 75/1996)
1.
La rubrica dell'articolo 15 ter della l.r. 75/1996 è sostituita dalla seguente: "
".
Interventi per il sostegno, la realizzazione, la promozione e la commercializzazione dei prodotti turistici
Art. 16.
(Sostituzione dell'articolo 15 sexies della l.r. 75/1996)
1.
L'articolo 15 sexies della l.r. 75/1996, è sostituito dal seguente: "
(Interventi a favore della formazione degli operatori)
La Regione, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 15 bis, concede finanziamenti agli Istituti universitari, agli Istituti di istruzione secondaria di II° grado e ai soggetti accreditati alla Regione per le attività formative o per il lavoro, che operano nel settore turistico o alberghiero, per strutture, attrezzature e per l'organizzazione e la gestione di attività formative rivolte agli operatori del settore turistico.
Sono inoltre concessi finanziamenti a favore dei soggetti indicati al comma 1 per l'organizzazione di corsi di formazione professionale per l'accesso alle professioni in ambito turistico disciplinate da specifica normativa regionale. ".
Art. 15 sexies
1.
2.
Art. 17.
(Sostituzione dell'articolo 16 della l.r. 75/1996)
1.
L'articolo 16 della l.r. 75/1996 è sostituito dal seguente: "
(Contributi per manifestazioni e iniziative turistiche)
Al fine di valorizzare turisticamente l'eccellenza del territorio, sono concessi contributi ad enti pubblici o di diritto pubblico e ad associazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di azioni di comunicazione e di attività di promo-pubblicità, nell'ambito di manifestazioni e iniziative organizzate nelle località del Piemonte.
I contributi sono concessi prioritariamente per manifestazioni e iniziative di particolare rilevanza in grado di generare flussi turistici e ricadute economiche sul territorio interessato.
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 14/2014 e in relazione alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi, coerentemente con quanto indicato ai commi 1 e 2. ".
Art. 16.
1.
2.
3.
Art. 18.
(Sostituzione dell'articolo 17 della l.r. 75/1996)
1.
L'articolo 17 della l.r. 75/1996 è sostituito dal seguente: "
(Contributi per la commercializzazione del prodotto turistico)
Sono concessi contributi per la realizzazione di progetti di promo-commercializzazione dei prodotti turistici regionali, comprensivi anche dell'acquisizione e della messa in opera delle tecnologie che migliorano le condizioni di contatto tra domanda e offerta.
I contributi sono concessi:
a cooperative, consorzi e società consortili di imprenditori turistici di cui all'articolo 13 ter, dotati di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbiano almeno cinquanta soci e dispongano di almeno mille posti letto in strutture ricettive del Piemonte;
a consorzi di secondo grado riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 ter, composti da almeno cinque organismi associativi costituiti nelle forme di cui alla lettera a), dotati di un'adeguata struttura organizzativa e tecnica, a condizione che abbiano complessivamente almeno cinquanta soci e dispongano di almeno mille posti letto in strutture ricettive del Piemonte.
Sono finanziati progetti di promo-commercializzazione coerenti con gli indirizzi regionali in materia e, prioritariamente, quelli realizzati secondo modalità di collaborazione e di integrazione tra i soggetti di cui al comma 2.
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 14/2014 e in relazione alla programmazione finanziaria annuale e pluriennale, definisce i criteri per la concessione dei contributi, coerentemente con quanto indicato ai commi 1, 2 e 3. ".
Art. 17.
1.
2.
a)
b)
3.
4.
Art. 19.
(Inserimento dell'articolo 24-bis nella l.r. 75/1996)
1.
Dopo l'articolo 24 della l.r. 75/1996 è inserito il seguente: "
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedano l'attivazione di azioni configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato. ".
Art. 24bis.
1.
Art. 20.
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 75/1996:
a)
il comma 2 dell'articolo 2;
b)
i commi 4, 5 e 5 bis dell'articolo 3;
c)
i commi 1 e 3 dell'articolo 12;
d)
il comma 3 dell'articolo 15 ter;
e)
il comma 2 dell'articolo 15 quater;
f)
gli articoli 4, 15, 15 quinquies.
2.
Sono abrogati il comma 4 e 5 dell'articolo 15 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011).