Proposta di legge regionale n. 133 presentata il 09 giugno 2015
"Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza"

Sommario:      

CAPO I 
OGGETTO E PRINCIPI GENERALI
Art. 1 
(Finalità e ambito di applicazione)
1. 
La Regione, in attuazione alle disposizioni della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207 (Riordino del sistema delle IPAB pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell' articolo 10 della L. 8 novembre 2000, n. 328 ), disciplina il riordino delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, di seguito denominate IPAB, aventi sede legale nel territorio regionale.
Art. 2 
(Riordino delle IPAB)
1. 
Il riordino delle IPAB avviene nel rispetto dei principi e delle finalità degli statuti e delle tavole di fondazione delle stesse e riguarda:
a) 
la trasformazione in aziende pubbliche di servizi alla persona, di seguito denominate ASP, nell'ambito dei principi stabiliti al capo I del d.lgs. n. 207/2001;
b) 
la trasformazione in persone giuridiche di diritto privato alle quali si applicano le disposizioni del codice civile, le disposizioni di attuazione del medesimo e le disposizioni di cui al capo III del d.lgs. n. 207/2001;
c) 
l'estinzione delle IPAB per le quali risulta accertata l'impossibilità ad operare la trasformazione di cui alla lettera a) e b).
Art. 3 
(Inserimento nella rete dei servizi)
1. 
Le IPAB, come riordinate ai sensi dell'articolo 2, sono inserite nel sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
2. 
Le IPAB, come riordinate ai sensi dell'articolo 2, intervengono, nelle fasi consultive e concertative della programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria a livello regionale e locale e, se autorizzate e accreditate, concorrono alla progettazione e alla realizzazione dei servizi e degli interventi previsti dalla programmazione stessa.
CAPO II 
MODALITA' E CRITERI PER IL RIORDINO DELLE IPAB
Art. 4 
(Procedimenti per la trasformazione delle IPAB)
1. 
Le IPAB che intendono trasformarsi in ASP presentano istanza alla Regione entro centoottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione di cui all'articolo 31.
2. 
All'istanza di cui al comma 1 è allegata la proposta di statuto e, ove necessario, il piano di risanamento o di riorganizzazione o la delibera di fusione.
3. 
La Giunta regionale approva la trasformazione delle IPAB e lo statuto della nuova ASP nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale di cui all'articolo 31. La Regione accerta, in particolare:
a) 
il possesso dei requisiti di cui all'articolo 5;
b) 
la conformità degli statuti delle ASP alle finalità delle tavole fondative o degli statuti delle IPAB vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. 
Le IPAB che intendano trasformarsi in persona giuridica di diritto privato inoltrano la domanda alla Regione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 31.
5. 
Il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private).
6. 
La Giunta regionale, decorso inutilmente il termine di cui ai commi 1 e 4, nomina un commissario che provvede in via sostitutiva.
Art. 5 
(Requisiti per la trasformazione)
1. 
Le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale e le IPAB che operano prevalentemente nel settore scolastico, in cui la media degli ultimi tre anni del valore della produzione è inferiore a 1.500.000,00 euro, si trasformano in fondazioni o associazioni di diritto privato, nel rispetto delle disposizioni statutarie.
2. 
Le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale e le IPAB che operano prevalentemente nel settore scolastico, in cui la media degli ultimi tre anni del valore della produzione è uguale o superiore a 1.500.000,00 euro, in possesso dei requisiti di cui alla legge regionale 19 marzo 1991. n. 10 (Norme in materia di riconoscimento in via amministrativa della personalità giuridica di diritto privato delle IPAB pubbliche di assistenza e beneficenza),nonché della presente legge, nel rispetto delle disposizioni statutarie, si trasformano in fondazioni o associazioni di diritto privato oppure in ASP.
3. 
Le IPAB che non sono in possesso dei requisiti per il riconoscimento della personalità giuridica privata e che non svolgono attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale o che non operano prevalentemente nel settore scolastico il cui valore del patrimonio immobiliare, in base alla rendita catastale utilizzata nella determinazione delle successioni testamentarie, è inferiore a 2.500.000,00 euro si trasformano in fondazioni o associazioni di diritto privato nel rispetto delle disposizioni statutarie.
4. 
Le IPAB che svolgono direttamente attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale e le istituzioni che operano prevalentemente nel settore scolastico, in cui la media annua degli ultimi tre anni del valore della produzione è uguale o superiore a 2.500.000,00 euro e che non sono in possesso dei requisiti di cui alla l.r 10/1991 nonché dalla presente legge, si trasformano in ASP.
5. 
Le IPAB che non sono in possesso dei requisiti per il riconoscimento della personalità giuridica privata che non svolgono attività di erogazione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari a carattere residenziale e semiresidenziale o che non operano prevalentemente nel settore scolastico il cui valore del patrimonio immobiliare, determinato in base alla rendita catastale utilizzata nella determinazione delle successioni testamentarie, è uguale o superiore a 2.500.000,00 euro, si trasformano in ASP.
Art. 6 
(Altre istituzioni)
1. 
In attuazione dell'articolo 5 del d.lgs. 207/2001, le IPAB non possono trasformarsi in ASP nei seguenti casi:
a) 
quando le dimensioni dell'IPAB non giustificano il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico;
b) 
quando l'entità del patrimonio e il volume del bilancio sono insufficienti per la realizzazione delle finalità e dei servizi previsti dallo statuto o dalle tavole di fondazione;
c) 
verificata inattività nel campo sociale da almeno due anni;
d) 
risultano esaurite o non sono più conseguibili le finalità previste nello statuto o nelle tavole di fondazione.
2. 
I casi di cui al comma 1 sono definite dalla Giunta regionale sulla base dei criteri generali previamente determinati con atto d'intesa da adottare ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del d.lgs. 207/2001, in sede di Conferenza unificata, acquisito il parere delle associazioni o rappresentanze delle ASP e delle IPAB, tenendo comunque conto del territorio servito dall'istituzione, della tipologia dei servizi e della complessità delle attività svolte, del numero e della tipologia degli utenti e di ogni altro elemento necessario per la classificazione delle istituzioni.
Art. 7 
(Piani di risanamento o riconversione delle IPAB)
1. 
Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c) le IPAB possono trasmettere alla Regione, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un piano di risanamento, anche mediante fusione con altre istituzioni, tale da consentire la ripresa dell'attività in campo sociale e il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico.
2. 
Nel caso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d) le IPAB, se dispongono di risorse adeguate alla gestione di attività e servizi in misura tale da giustificare il mantenimento della personalità giuridica di diritto pubblico, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, possono deliberare la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione, eventualmente prevedendo anche la fusione con altre istituzioni del territorio e presentare alla Regione il piano di riconversione.
3. 
Il piano di risanamento o di riconversione può prevedere la fusione con altre IPAB e la modifica delle finalità statutarie in altre finalità il più possibile simili a quelle previste nelle tavole di fondazione o negli statuti originari.
4. 
Alle IPAB di cui ai commi 1 e 2 è vietata l'adozione di atti di straordinaria amministrazione e l'assunzione di personale a tempo indeterminato sino a conclusione del piano di risanamento o di riconversione.
Art. 8 
(Procedimento di estinzione delle IPAB)
1. 
La Giunta regionale, in caso di mancata adozione dei piani di risanamento o di riconversione di cui all'articolo 7 oppure di impossibilità di predisposizione degli stessi accertata da un commissario ad acta, delibera l'estinzione delle IPAB.
2. 
Il provvedimento di estinzione, adottato con deliberazione della Giunta regionale, costituisce titolo e dispone il trasferimento della proprietà del patrimonio, nel rispetto delle tavole di fondazione e delle disposizioni testamentarie del fondatore ove esistenti, prioritariamente in favore delle ASP o dei comuni insistenti nell'ambito territoriale di cui all'articolo 8 della l.r. 1/2004 ove ha sede legale l'IPAB e, in subordine in favore di enti pubblici o privati senza scopo di lucro che si occupano a vario titolo del settore socio-assistenziale e socio-sanitario o del settore scolastico.
3. 
La Giunta regionale, contestualmente al provvedimento di estinzione, dispone il trasferimento del personale dipendente agli enti di cui al comma 2.
4. 
Il patrimonio è trasferito con il vincolo di destinazione delle risorse a servizi socio assistenziali e socio-sanitari o servizi scolastici, anche nel caso di successiva trasformazione dell'ente.
5. 
Gli enti a cui è devoluto il patrimonio e il personale subentrano nella titolarità di tutti i rapporti giuridici preesistenti all'atto di all'estinzione.
CAPO III 
DISCIPLINA DELLE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA
Art. 9 
(Aziende pubbliche di servizi alla persona)
1. 
Le ASP hanno personalità giuridica di diritto pubblico senza fini di lucro e perseguono finalità di rilevanza socio assistenziale, socio sanitaria, socio educativa e scolastica. Sono dotate di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, operano con criteri imprenditoriali e svolgono l'attività secondo i principi e i criteri di efficacia, efficienza, economicità nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, in questi compresi i trasferimenti.
2. 
Alle ASP si applicano i principi relativi alla separazione dei poteri di indirizzo e programmazione dai poteri di gestione.
3. 
Le ASP, nell'ambito della propria autonomia, adottano gli atti, anche di diritto privato, funzionali al perseguimento dei propri scopi istituzionali ed all'assolvimento degli impegni assunti in sede di programmazione regionale e territoriale, nell'ottica di un'organizzazione a rete dei servizi.
4. 
All'ASP può essere conferita, da parte dei comuni singoli o associati, la gestione di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari.
Art. 10 
(Statuto)
1. 
Gli statuti delle ASP, nel rispetto delle originarie finalità statutarie o delle tavole di fondazione nonchè della normativa vigente, stabiliscono, in particolare:
a) 
gli scopi istituzionali, l'ambito degli interventi e l'organizzazione dell'ASP;
b) 
le modalità di gestione del patrimonio;
c) 
i requisiti necessari per ricoprire le cariche di cui all'articolo 12 sulla base dei criteri definiti dalla Regione con atto d'intesa da adottare ai sensi dell'articolo 5 comma 2 del d.lgs. 207/2001;
d) 
le modalità di nomina degli organi di cui all'articolo 12 e del direttore, la durata in carica, il funzionamento, i casi di revoca e decadenza;
e) 
la composizione e la nomina dell'organo di revisione di cui all'articolo 20.
2. 
Le modifiche allo statuto sono approvate con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11 
(Regolamento di organizzazione)
1. 
L'ASP, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), adotta il regolamento di organizzazione che disciplina, in particolare:
a) 
l'articolazione della struttura organizzativa;
b) 
i requisiti e le modalità di assunzione del personale, nel rispetto di quanto previsto in materia dai contratti collettivi di lavoro;
c) 
la definizione dei compensi spettanti al Presidente, al Consiglio di amministrazione e ai direttori, sulla base dei criteri definiti dalla Regione con atto d'intesa da adottare ai sensi dell'articolo 5 del d. lgs. 207/2001;
d) 
ogni altra funzione organizzativa.
2. 
L'ASP si dota degli strumenti di controllo atti a garantire regolarità e correttezza amministrativa e contabile, a verificare l'efficacia, l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, la valutazione della dirigenza, la valutazione e il controllo strategico di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59).
Art. 12 
(Organi)
1. 
Sono organi delle ASP:
a) 
il Presidente;
b) 
il Consiglio di amministrazione.
2. 
Per le sole ASP che hanno origine da IPAB di natura associativa, lo statuto può altresì prevedere l'assemblea dei soci quale organo rappresentativo di tutti i soggetti partecipanti all'ASP medesima.
Art. 13 
(Il Presidente)
1. 
Il Presidente è nominato in base ai requisiti individuati dallo statuto nel rispetto dei criteri generali determinati con atto d'intesa da adottare ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d. lgs. 207/2001, è il legale rappresentante dell'ASP e la rappresenta in giudizio.
2. 
Il Presidente è sostituito dal Vice Presidente nei casi di assenza o impedimento temporaneo.
3. 
Il Presidente, in particolare:
a) 
convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
b) 
vigila sull'esecuzione delle deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.
4. 
Lo statuto può attribuire al Presidente ulteriori funzioni, nel rispetto della normativa vigente.
Art. 14 
(Consiglio di amministrazione)
1. 
Il Consiglio di amministrazione, nominato con le modalità stabilite dallo statuto nel rispetto dei criteri generali determinati con atto d'intesa da adottare ai sensi dell'art. 5 comma 2 del d. lgs. 207/2001, è l'organo di governo dell'ASP.
2. 
Il Consiglio di amministrazione é costituito da un numero non superiore a cinque componenti, compreso il Presidente, che non si trovano nelle condizioni di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), per quanto applicabili.
3. 
Il Consiglio di amministrazione esercita le funzioni attribuite dallo statuto e, in particolare:
a) 
svolge funzioni di indirizzo e di verifica dell'azione amministrativa e gestionale;
b) 
definisce gli obiettivi e i programmi di attività;
c) 
nomina il direttore sulla base dei criteri e secondo le modalità stabilite dallo statuto;
d) 
approva lo statuto e i regolamenti di organizzazione nonché le relative modifiche;
e) 
approva i bilanci.
4. 
I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per non più di due mandati consecutivi, salvo che lo statuto disponga diversamente.
Art. 15 
(Decadenza e dimissioni dalla carica)
1. 
Il Presidente ed i membri del Consiglio di amministrazione che si trovano in uno dei casi di incompatibilità di cui al d. lgs. n. 39/2013 decadono secondo le modalità previste dal medesimo decreto.
2. 
Le dimissioni dei consiglieri sono immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto. Le dimissioni rassegnate da tutti i componenti il Consiglio di amministrazione acquisiscono efficacia con l'insediamento del nuovo organo amministrativo.
3. 
I consiglieri deceduti o dichiarati decaduti o dimissionari sono surrogati a norma di statuto; i consiglieri nominati in restano in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di amministrazione.
4. 
Gli amministratori delle ASP possono essere revocati per gravi violazioni di legge o dello statuto.
Art. 16 
(Patrimonio)
1. 
Il patrimonio dell'ASP é costituito da tutti i beni mobili ed immobili ad essa appartenenti, nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità.
2. 
Le IPAB, all'atto della trasformazione, redigono un nuovo inventario dei beni immobili e mobili e segnalano alla struttura regionale competente per materia gli immobili di valore storico e monumentale e i mobili aventi particolare pregio artistico per i quali si rendono necessari interventi di risanamento strutturale o di restauro.
3. 
I beni mobili ed immobili che le ASP destinano ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto alla disciplina di cui all'articolo 828, comma 2, del codice civile.
4. 
Il vincolo di indisponibilità grava:
a) 
in caso di sostituzione di beni mobili per degrado o adeguamento tecnologico, sui beni acquistati in sostituzione;
b) 
in caso di trasferimento dei servizi pubblici in altri immobili appositamente acquistati o ristrutturati, sui nuovi immobili.
5. 
I beni immobili e mobili sostituiti entrano automaticamente a fare parte del patrimonio disponibile.
6. 
Gli atti di trasferimento a terzi di diritti reali su immobili sono trasmessi alla struttura regionale competente per materia la quale, entro trenta giorni dalla comunicazione, può richiedere chiarimenti, limitatamente ai casi in cui non sia contestualmente documentato il reinvestimento dei relativi proventi. decorso inutilmente il quale gli atti acquistano efficacia. Se la struttura regionale medesima chiede chiarimenti, il termine di sospensione dell'efficacia degli atti è prorogato fino al trentesimo giorno decorrente dalla data in cui le ASP li hanno forniti. Gli atti non acquistano efficacia se la struttura regionale competente si oppone in quanto l'atto di trasferimento risulta gravemente pregiudizievole per le attività istituzionali dell'ASP. In tal caso il responsabile della struttura regionale medesima adotta provvedimento motivato entro il termine predetto.
7. 
E' soggetta alla medesima procedura di cui al comma 4 la costituzione o partecipazione ad associazioni o fondazioni che impegnano l'ente con il proprio patrimonio immobiliare e mobiliare.
8. 
L'ASP, nell'ambito della propria autonomia, esercita la gestione del patrimonio, in conformità alle disposizioni del regolamento e alle previsioni di cui all'articolo 13 del d.lgs. 207/2001, tenuto conto dei seguenti principi:
a) 
conservazione, per quanto possibile, della dotazione originaria con particolare riguardo ai beni di valore storico e monumentale;
b) 
valorizzazione al fine dell'incremento della redditività e della resa economica annua del patrimonio immobiliare;
c) 
conservazione, manutenzione, ristrutturazione ed adeguamento del patrimonio immobiliare.
9. 
In caso di trasferimento di beni a favore delle ASP da parte dello Stato o di altri enti pubblici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del d.lgs. 207/2001.
Art. 17 
(Contabilità)
1. 
L' esercizio finanziario dell'ASP inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell'anno stesso.
2. 
La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 14 del d.lgs. 207/2001, definisce, con deliberazione, i criteri generali in materia di contabilità delle ASP e di redazione del bilancio annuale e pluriennale e del bilancio consuntivo di esercizio, anche al fine di effettuare rilevazioni comparative dei costi e dei risultati della gestione delle medesime.
Art. 18 
(Personale)
1. 
Il rapporto di lavoro dei dipendenti dell'ASP ha natura privatistica ed è disciplinato nei modi previsti dall'articolo 11 del d.lgs. 207/2001 secondo le previsioni normative di cui al d.lgs. 165/2001.
2. 
Il regolamento di organizzazione dell'ASP definisce i requisiti per la nomina, i doveri, i diritti, le attribuzioni e le mansioni del personale dipendente, nel rispetto della legislazione vigente in materia di lavoro. Nelle more dell'istituzione di un autonomo comparto di contrattazione collettiva, come previsto dall'articolo 11 del d.lgs. 207/2001, continuano ad applicarsi le disposizioni dei contratti nazionali collettivi in vigore all'atto della trasformazione in ASP.
3. 
Le assunzioni sono effettuate adottando il metodo della programmazione e le procedure selettive devono essere adeguatamente pubblicizzate.
Art. 19 
(Il direttore)
1. 
La gestione dell'ASP e la sua attività amministrativa sono affidate ad un direttore nominato, sulla base dei criteri definiti dallo statuto, dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica.
2. 
Il direttore deve essere in possesso del requisiti previsti e può essere scelto tra i dipendenti dell'ASP in posizione apicale in possesso di specifica esperienza professionale in materia di gestione di servizi e strutture sociali.
3. 
Il rapporto di lavoro del direttore è regolato da un contratto di diritto privato di durata non superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato. In ogni caso il contratto cessa con la decadenza, per qualsiasi causa, del Consiglio di amministrazione.
4. 
La carica di direttore è incompatibile con qualsiasi altro lavoro dipendente o autonomo e la relativa nomina determina per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto alla conservazione del posto.
Art. 20 
(Organo di revisione)
1. 
L'organo di revisione è nominato dal Consiglio di amministrazione, salvo diversa disposizione statutaria, ed è scelto tra gli iscritti al registro nazionale dei revisori contabili.
2. 
L'organo di revisione è costituito da un numero non superiore a tre componenti.
3. 
L'organo di revisione dura in carica quanto il Consiglio di amministrazione che l'ha nominato.
4. 
Ai revisori si applicano le ipotesi di incompatibilità previste dall'articolo 2399 del codice civile, comma primo, intendendosi per amministratori i componenti del Consiglio di amministrazione dell'ASP.
5. 
L'incarico di revisore non può essere esercitato dai componenti degli organi dell'ASP e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dal segretario e dai dipendenti dell'ASP, dai dipendenti della Regione con funzioni di vigilanza.
6. 
I componenti dell'organo di revisione contabile non possono assumere incarichi o consulenze presso l'ASP o presso organismi dipendenti.
Art. 21 
(Deliberazioni)
1. 
Le deliberazioni dell'ASP sono pubblicate mediante affissione al proprio albo pretorio per dieci giorni consecutivi, e sono immediatamente esecutive, esclusi gli atti indicati all'articolo 16, commi 6 e 7.
2. 
Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno la metà più uno dei componenti del Consiglio di amministrazione e la maggioranza dei voti degli intervenuti. A parità di voti la proposta si intende respinta.
Art. 22 
(Costituzione di nuova ASP)
1. 
L'ASP può essere costituita anche in seguito ad atti di liberalità o disposizioni testamentarie.
2. 
La costituzione in ASP può essere richiesta anche congiuntamente da enti con personalità giuridica privata. In caso di fusione, lo statuto dell'ASP tiene canto, per quanto attuabili, delle finalità disciplinate dagli originari statuti e delle tavole di fondazione.
Art. 23 
(Trasformazione dell'ASP in fondazione o associazione di diritto privato)
1. 
Le ASP che per almeno un triennio non risultano più in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, commi 3 e 4 si possono trasformare in fondazioni o associazioni di diritto privato senza scopo di lucro nel rispetto delle originarie finalità statutarie mediante deliberazione dell'organo di amministrazione e conseguente approvazione di una proposta di nuovo statuto adeguato alla natura privata, nella forma di atto pubblico. L'adeguamento dello statuto può prevedere, ove necessario, un aggiornamento degli scopi alle finalità pubbliche effettivamente perseguite.
2. 
Ai fini della trasformazione di cui al comma 1, le ASP presentano alla Regione istanza a cui allegano la proposta di statuto.
3. 
La Giunta regionale approva la trasformazione delle ASP di cui al comma 1 e lo statuto nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento regionale di cui all'articolo 31.
4. 
Le ASP possono decidere di trasformarsi in fondazioni o associazioni di diritto privato senza scopo di lucro anche fuori dall'ipotesi di cui al comma 1. A tal fine presentano istanza alla Regione per l'avvio del procedimento di riconoscimento di personalità giuridica privata.
5. 
Alle revisioni statutarie ed ai patrimoni delle ASP che si trasformano in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17 e 18 del d. lgs. 207/2001.
6. 
Le fondazioni o associazioni derivanti dalla trasformazione delle ASP subentrano in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alle medesime.
Art. 24 
(Estinzione delle ASP)
1. 
Le ASP i cui scopi sono esauriti o divenuti impossibili o per le quali non sussistono più le risorse necessarie per proseguire l'attività istituzionale o per la trasformazione in fondazioni o associazioni, sono soggette ad estinzione da parte della Giunta regionale su iniziativa degli organi statutari dell'ASP o d'ufficio.
2. 
Per l'estinzione dell'ASP pubblica di servizi alla persona si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8.
Art. 25 
(Liquidazione dell'ASP)
1. 
La Giunta regionale, accertata la sussistenza delle condizioni economiche di grave dissesto, dispone la soppressione e la messa in liquidazione dell'ASP con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale, sulla base dei principi di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404 (Soppressione e messa in liquidazione di enti di diritto pubblico e di altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale).
Art. 26 
(Vigilanza)
1. 
La Regione, nel rispetto dei criteri stabiliti nel regolamento di cui all'articolo 31, esercita:
a) 
le funzioni di vigilanza sugli organi, ivi compresa la dichiarazione di decadenza dei membri dei Consigli di amministrazione nei casi previsti dalla legge;
b) 
la vigilanza amministrativa sull'attività delle ASP.
Art. 27 
(Commissariamento)
1. 
La Giunta regionale dispone lo scioglimento del Consiglio di amministrazione e la contestuale nomina di un commissario straordinario che assume la gestione dell'ASP nei seguenti casi:
a) 
dimissioni contestuali dalla carica, ovvero rese con atti separati ma presentate contestualmente, da parte della maggioranza dei consiglieri;
b) 
gravi violazioni di legge, di statuto o di regolamento;
c) 
riscontrata impossibilita al funzionamento;
d) 
gravi irregolarità nella gestione amministrativa e patrimoniale;
e) 
irregolare costituzione del Consiglio di amministrazione.
2. 
Il Consiglio di amministrazione dimissionario o sciolto resta in carica sino all'insediamento del commissario per l'ordinaria amministrazione e per l'adozione degli atti indifferibili e urgenti.
3. 
Al commissario competono l'ordinaria amministrazione dell'ente, nonché i compiti che gli sono assegnati nel provvedimento di nomina.
4. 
Al commissario spetta un compenso, a carico del bilancio dell'ASP, determinate nel provvedimento di nomina in base ai criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
CAPO IV 
TRASFORMAZIONE DELLE IPAB IN PERSONE GIURIDICHE DI DIRITTO PRIVATO
Art. 28 
(Disciplina delle persone giuridiche di diritto privato)
1. 
Le IPAB possono trasformarsi in persone giuridiche di diritto privato senza scopo di lucro, con le modalità di cui all' articolo 5, nel rispetto delle finalità previste dallo statuto originario o dalle tavole di fondazione.
2. 
Le associazioni e le fondazioni risultanti dalla trasformazione delle IPAB:
a) 
sono persone giuridiche di diritto private senza fine di lucro;
b) 
sono dotate di piena autonomia statutaria e gestionale;
c) 
perseguono scopi di utilità sociale, utilizzando tutte le modalità consentite dalla propria natura giuridica.
3. 
Le associazioni e le fondazioni concorrono con le proprie risorse alla realizzazione del sistema integrato di servizi e interventi sociali in conformità alle linee programmatiche degli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali del territorio di competenza.
4. 
Per quanta non espressamente previsto al presente Capo trovano applicazione le disposizioni di cui al Capo III del d.lgs. n. 207/2001.
Art. 29 
(Controllo e vigilanza)
1. 
Gli statuti e le relative modifiche, le fusioni, le trasformazioni e le estinzioni di associazioni e fondazioni derivanti dalla trasformazione di cui alla presente legge sono approvate dalla Regione secondo le modalità previste dal DPR n. 361/2000 e dalle norme regionali attuative.
2. 
Il controllo pubblico sulle persone giuridiche private, di competenza delle province ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera l) , della l.r. 1/2004, si esercita a norma degli articoli 23 e 25 del codice civile e degli articoli 16 comma 4 e 18, comma 3 del d.lgs. n. 207/2001.
Art. 30 
(Disposizioni sul personale già dipendente delle IPAB)
1. 
Ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del decreto legge 9 ottobre 1989 n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989 n. 389 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 ottobre 1989 n. 338, recante disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), i dipendenti delle IPAB che continuano a prestare servizio presso l'ente anche dopo che esso ha perduto il carattere di istituzione pubblica, hanno facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli enti locali.
2. 
La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro il termine di novanta giorni dalla data di trasformazione della natura giuridica dell'ente.
CAPO V 
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 31 
(Regolamento di attuazione)
1. 
La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione consiliare, adotta un regolamento di attuazione della presente legge, il quale stabilisce, in particolare:
a) 
i criteri e le modalità per la trasformazione delle IPAB e per la valutazione dei piani di risanamento e di riconversione;
b) 
i criteri di composizione e di durata in carica degli organi delle ASP disciplinate dalla presente legge, nonché i principi per la definizione delle competenze e del funzionamento degli organi medesimi;
c) 
i principi a cui i regolamenti di organizzazione delle ASP devono attenersi;
d) 
i criteri per l'esercizio dell'attività di vigilanza sulle ASP;
e) 
le modalità per l'attuazione del monitoraggio e controllo sulle ASP.
Art. 32 
(Norme transitorie e finali)
1. 
Le IPAB, fino alla loro trasformazione in ASP o in persone giuridiche di diritto privato, continuano a essere disciplinate dalle disposizioni statali e regionali previgenti in quanto non contrastanti con i principi generali in materia dettati dalla legge 328/2000, dal d.lgs. 207/2001 e con le disposizioni della presente legge.
2. 
I consigli di amministrazione delle IPAB ovvero i commissari straordinari, in carica all'entrata in vigore della presente legge restano in carica sino al 31 dicembre dell'anno in cui é avvenuta la trasformazione in ASP o in persone giuridiche di diritto privato.
3. 
Il regime contabile previsto dalla presente legge si applica dall'anno finanziario successivo a quello in cui e avvenuta la trasformazione in ASP.
4. 
La delega di funzioni alle province, prevista dall'articolo 5, comma 3, della l.r. 1/2004, cessa di avere effetto per le IPAB per le quali e state attuato il processo di trasformazione in ASP ovvero in persona giuridica privata.
5. 
Le ASP e le fondazioni o associazioni di diritto privato, originate dal riordino delle IPAB, conservano i diritti e gli obblighi anteriori alla loro trasformazione e subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi delle IPAB dalle quali derivano.
6. 
L'attuazione del riordino non costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro con il personale dipendente che alla data di entrata in vigore della presente legge ha in corso un rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il personale dipendente conserva i diritti derivanti dall'anzianità complessiva maturata all'atto del riordino. Eventuali contratti di lavoro a termine sono mantenuti fino alla scadenza.
7. 
Il valore del patrimonio immobiliare di ciascuna IPAB, richiamato all'articolo 6 ai fini della valutazione dei requisiti per la trasformazione, è stimato con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 33 
(Monitoraggio)
1. 
Decorsi diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione della legge che contiene almeno le seguenti informazioni:
a) 
il numero delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in ASP;
b) 
il numero delle IPAB che hanno presentato domanda di trasformazione in persone giuridiche di diritto privato;
c) 
il numero delle ASP derivanti dalla fusione di IPAB precedenti;
d) 
il numero delle IPAB trasformate ed estinte, nonché i soggetti a cui sono stati trasferiti il patrimonio e il personale;
e) 
le eventuali criticità riscontrate nel procedimento di trasformazione.
2. 
A decorrere dal quarto anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge medesima contenente almeno le seguenti informazioni:
a) 
la consistenza patrimoniale e la capacità finanziaria delle Aziende;
b) 
l'ambito territoriale di operatività delle ASP e i settori d'intervento delle medesime;
c) 
le eventuali criticità riscontrate nell'attività di monitoraggio e controllo sulle Aziende.
3. 
La competente commissione consiliare, esaminata la relazione ed effettuate le consultazioni con i soggetti interessati, elabora una proposta di risoluzione da sottoporre al Consiglio regionale contenente gli indirizzi per l'attuazione della legge.
Art. 34 
(abrogazioni)
1. 
Il comma 3 dell'articolo 2 e gli articoli 5, 6 e 7 della l.r. 10/1991 sono abrogati.