Proposta di legge regionale n. 132 presentata il 19 maggio 2015
"Modifiche alla legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo in attuazione della normativa nazionale vigente ed interventi a sostegno della garanzia delle condizioni di sicurezza sulle aree sciabili, dell'impiantistica di risalita e dell'offerta turistica)"

Sommario:      

Art. 1 
(Sostituzione dell'articolo 4, comma 1, della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 1 dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 è sostituito dal seguente: "
1.
Sono definite aree sciabili, ai sensi della normativa vigente, tutte le superfici innevate, anche attraverso la produzione di neve programmata, anche non battute, ad uso pubblico e comprendenti piste, snowpark, impianti di risalita e di innevamento, ivi comprese tutte le infrastrutture ad esse collegate sia aeree che interrate, impianti ludico-sportivi tipicamente montani aventi utilizzo invernale e/o estivo, teleferiche, parchi avventura, slitte guidate e percorsi naturalistici, nonché accessori e pertinenze diverse, abitualmente riservate alla pratica degli sport invernali sulla neve quali lo sci nelle sue varie articolazioni, la tavola da neve
"snowboard"
, lo sci da fondo, la slitta e lo slittino ed altri eventuali sport da neve.
".
Art. 2 
(Sostituzione dell'articolo 4, comma 2, lettera a), della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 2, lettera a) dell'art. 4 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Definizione delle aree sciabili e delle piste da sci - è sostituito dal seguente: "
a)
Pista di discesa: tracciato, palinato ai sensi dell'art. 23, delimitato dal bordo esterno della battitura quando battuto, e dalla linea teorica di congiunzione tra le paline quando non battuto, appositamente destinato alla pratica dello sci di discesa, normalmente accessibile quando sia preparato e controllato anche ai fini della verifica della sussistenza di pericolo di distacco di valanghe;
".
Art. 3 
(Sostituzione dell'articolo 5, comma 2, della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 2, dell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Individuazione e variazione delle aree sciabili - è sostituito dal seguente: "
La deliberazione di cui al comma 1 è trasmessa alla Regione, che approva l'individuazione delle aree sciabili con deliberazione della Giunta Regionale entro novanta giorni dalla trasmissione, trascorso tale termine l'individuazione e la variazione delle aree sciabili si intendono approvate e costituiscono variante al PRGC.
".
Art. 4 
(Abrogazione dell'articolo 5, comma 3, della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 3, dell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Individuazione e variazione delle aree sciabili - è abrogato.
Art. 5 
(Sostituzione dell'articolo 5, comma 4, della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 4, dell'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Individuazione e variazione delle aree sciabili - è sostituito dal seguente: "
Nelle aree sciabili il PRGC impone le limitazioni all'edificazione e all'uso del suolo necessarie e fissa le relative modalità d'intervento. Fatte salve le disposizioni più restrittive imposte dal PRGC non è consentito realizzare recinzioni fisse e/o piantumazioni, né effettuare nuove edificazioni, ad una distanza inferiore ai cinque metri dal confine delle piste da sci così come definite all'art. 4 comma 2, lettere a), b), c), d) e), e g). In ogni caso le nuove edificazioni, ristrutturazioni e ampliamenti, dovranno essere realizzate in maniera tale da garantire il rispetto dei limiti previsti all'articolo 9 della presente legge, all'interno degli ambienti abitativi. Alle infrastrutture di cui all'art. 4 comma 1, non si applica alcun vincolo di cui al presente comma.
".
Art. 6 
(Modifica dell'art. 5 della L.R. n. 2/2009)
1. 
All'art. 5 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Individuazione e variazione delle aree sciabili - è aggiunto il seguente comma: "
6)
Per la riqualificazione e lo sviluppo delle aree sciabili, i fabbricati funiviari di cui all'art. 4 comma 1, possono essere oggetto di cambio di destinazione d'uso e la loro volumetria potrà essere recuperata attraverso idonei strumenti urbanistici e potrà anche essere rilocalizzata. A tali fabbricati non si applicano le disposizioni previste all'art. 12, comma 6, della L.R. 74/89.
".
Art. 7 
(Modifica art. 15 della L.R. n. 2/2009)
1. 
All'art. 15 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2, - Facoltà inerenti alla servitù di area sciabile - è aggiunto il seguente comma: "
5.
La Regione promuove, incentiva e autorizza la realizzazione dei bacini di accumulo idrico di cui alla lettera g) del comma 1, e in particolare la realizzazione di invasi a cielo aperto, in considerazione della loro funzione e utilità pubblica per ragioni agricole, sociali, turistiche e di antincendio.
".
Art. 8 
(Sostituzione dell'articolo 18, comma 3, lettera f) della L.R n. 2/2009
1. 
Il comma 3, lettera f) dell'art. 18 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Obblighi del gestore - è sostituito dal seguente: "
f)
assicurare sulle piste da discesa di cui all'articolo 4, comma 2, lettere a), b), c), d) e) e g) aperte al pubblico e ove non ricorra quanto previsto al comma 11 dell'articolo 24, il servizio di soccorso e di trasporto degli infortunati in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso secondo le disposizioni di cui all'articolo 22;
".
Art. 9 
(Sostituzione dell'articolo 18, comma 3, lettera i) della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 3, lettera i) dell'art. 18 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Obblighi del gestore - è sostituito dal seguente: "
i)
stipulare apposito contratto di assicurazione della responsabilità civile inerente la propria attività per danni agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da propria responsabilità anche in relazione all'uso della pista; la stipulazione di tale contratto costituisce condizione per l'apertura al pubblico della pista. L'utilizzo delle piste è altresì subordinato al possesso da parte dell'utente di un'assicurazione per la responsabilità civile per danni o infortuni che quest'ultimo può causare a terzi, ivi compresi quelli reali e di immagine arrecati al gestore al quale compete esclusivamente la responsabilità della segnalazione al pubblico dell'obbligo assicurativo per la responsabilità civile previsto dall'art. 32, comma 15 e delle sanzioni previste dall'art. 35, comma 1, lettera d).
".
Art. 10 
(Sostituzione dell'articolo 18, comma 5, della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 5, dell'art. 18 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Obblighi del gestore - è sostituito dal seguente: "
Il servizio di soccorso di cui al comma 3, lettera f), può essere istituito anche a pagamento, a condizione che il gestore, solo a nome e per conto di una compagnia assicuratrice, proponga all'atto di acquisto del titolo di viaggio una polizza assicurativa, ancorché facoltativa, che ricomprenda la copertura di tali costi. In assenza di tale copertura assicurativa il costo del servizio sarà posto interamente a carico dell'utente
".
Art. 11 
(Modifica dell'art. 19 della L.R. n. 2/2009)
1. 
Al comma 1, dell'art. 19 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Obblighi del direttore di pista - è aggiunta la seguente lettera: "
g)
dismette temporaneamente dall'esercizio, anche a fronte di corrispettivo economico a favore del gestore: piste, impianti, percorsi e quant'altro necessario per l'organizzazione di eventi particolari e/o turistico-sportivi a cura di soggetti terzi, anche notturni; in questo caso e per tutta la durata della dismissione ogni responsabilità facente capo al gestore e direttore delle piste sarà trasferita in capo all'organizzatore dell'evento stesso.
".
Art. 12 
(Sostituzione dell'articolo 21, comma 4, della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 4, dell'art. 21 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Manutenzione delle piste e garanzia delle condizioni di innevamento - è sostituito dal seguente: "
4.
I bordi delle piste in corrispondenza di dirupi, strapiombi o crepacci, devono essere segnalati; gli attraversamenti stradali, anche a raso, devono essere segnalati sia in pista che sul ciglio della strada.
".
Art. 13 
(Sostituzione dell'articolo 24, comma 16, della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 16, dell'art. 24 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Obblighi di segnalazione sulle piste - è sostituito dal seguente: "
16.
Al fine di ottimizzare la messa in sicurezza delle piste e di tutelare l'impatto ambientale è consentita, su tutte le aree sciabili comprese le strutture ricettive presenti sulle piste, la sola esposizione di messaggi pubblicitari del formato autorizzato dal gestore. È esclusa dalla predetta limitazione la pubblicità da apporre sugli impianti di risalita o su loro pertinenze che è autorizzata, anche ai fini delle disposizioni del DPR 380/2001, nella misura massima di 20 mq per ogni impianto pubblicitario.
".
Art. 14 
(Modifica dell'art. 28 della L.R. n. 2/2009)
1. 
All'art. 28 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Mezzi meccanici - è aggiunto il seguente comma: "
8 bis)
In ogni caso l'utilizzazione dei percorsi messi a disposizione delle civiche amministrazioni è subordinata all'osservanza del piano di sicurezza che le amministrazioni stesse redigono e approvano unitamente all'individuazione dei percorsi.
".
Art. 15 
(Sostituzione dell'articolo 30, comma 1, della L.R n. 2/2009
1. 
Il comma 1, dell'art. 30 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Sci fuori pista - è sostituito dal seguente: "
I gestori delle piste da sci, i concessionari e i concedenti delle aree sciabili e degli impianti di risalita non sono in alcun modo responsabili degli incidenti che possono verificarsi al di fuori delle piste di discesa, così come definite all'art. 4, comma 2, lettere a), b) ed e) nonché nei percorsi fuori pista, ancorché serviti dagli impianti medesimi e ancorché oggetto, direttamente o indirettamente, di promozione a fini commerciali, né, tantomeno, sui percorsi individuati all'articolo 4 comma 2, lettera f) e nelle aree di cui all'art. 4, comma 2, lettere c), d) e g).

I gestori non sono in nessun modo responsabili per incidenti occorsi fuoripista ancorché lo sciatore vi sia incorso sciando in pista e, cadendo, sia uscito dal tracciato. Per tutti i suddetti incidenti non vige la tutela del principio giuridico 'dell'affidamento'.
".
Art. 16 
(Sostituzione dell'articolo 30, comma 2, della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 2, dell'art. 30 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Sci fuori pista - è sostituito dal seguente: "
2.
I soggetti che praticano lo sci alpinismo, lo sci fuori pista e le attività escursionistiche, in ambienti innevati, anche mediante le racchette da neve, o che svolgano l'attività di eliski, al di fuori delle piste da sci come definite all'art. 4, comma 2, lettere a), b), c) d), e) e g) e di eventuali percorsi individuati e segnalati dai Comuni, lo fanno a proprio rischio e pericolo; sono tenuti personalmente ad informarsi e ad attenersi alle informazioni che vengono diffuse da Enti pubblici o da altri soggetti dagli stessi autorizzati a fornirle ufficialmente, relativamente ai rischi legati allo svolgimento di tale attività e a munirsi, ove necessario, di appositi sistemi elettronici di segnalazione e ricerca, pala, sonda da neve per garantire un idoneo intervento di soccorso. Inoltre i soggetti di cui sopra, qualora causino spese per il soccorso, sono tenuti a sostenere direttamente tali costi che la Regione annualmente può stabilire anche in via forfettaria.
".
Art. 17 
(Abrogazione dell'articolo 30, comma 2 bis, della L.R n. 2/2009
1. 
Il comma 2 bis, dell'art. 30 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Sci fuori pista - è abrogato.
Art. 18 
(Sostituzione dell'articolo 32, comma 4, della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 4, dell'art. 32 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Norme di comportamento - è sostituito dal seguente: "
Lo sciatore è tenuto a evitare di cimentarsi con piste di difficoltà superiore alle proprie capacità di sciata, nonché ad adeguare la propria andatura al tipo della pista, alle proprie capacità, alle condizioni dell'attrezzatura utilizzata, alle condizioni ambientali, allo stato della pista, all'affollamento della stessa ed alla visibilità nel momento della percorrenza della pista medesima. In ogni caso, la presenza sulle piste della segnaletica di cui all'articolo 24, anche se divelta dal vento, di pietre, di rami, di tratti ghiacciati, o di irregolarità del manto nevoso causata da variazioni delle condizioni ambientali, atmosferiche, dall'usura giornaliera o da una parziale battitura della pista non sono da considerarsi ostacoli; spetta esclusivamente allo sciatore l'onere di far sì che tali situazioni non rappresentino un fattore di pericolo. Lo sciatore è tenuto altresì ad adottare una linea di discesa tale che non lo porti ad uscire dal tracciato della pista stessa, nemmeno in caso di caduta, dove potrebbero trovarsi situazioni di pericolo e/o ostacoli di varia natura.
".
Art. 19 
(Sostituzione dell'articolo 32, comma 13, della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 13, dell'art. 32 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Norme di comportamento - è sostituito dal seguente: "
È fatto espresso divieto a tutti gli utenti di alterare o rimuovere le indicazioni segnaletiche e gli apprestamenti di sicurezza.
".
Art. 20 
(Modifica dell'art. 32 della L.R. n. 2/2009)
1. 
All'art. 32 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Norme di comportamento - è aggiunto il seguente comma: "
15 Lo sciatore che utilizza le piste da sci deve possedere un'assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni che questi può causare a terzi, ivi compreso il gestore
".
Art. 21 
(Sostituzione dell'articolo 33, comma 5, della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 5, dell'art. 33 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Corsi di formazione e aggiornamento - è sostituito dal seguente: "
5.
È fatta salva la validità dei corsi in atto alla data di entrata in vigore della legge regionale 23/2011 organizzati ai sensi della normativa previgente.
".
Art. 22 
(Sostituzione dell'articolo 35, comma 1, lettera d) della L.R n. 2/2009)
1. 
La lettera d) comma 1, dell'art. 35 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Sanzioni - è sostituita dalla seguente: "
d)
la sanzione da 40,00 euro a 250.00 euro, a carico dell'utente per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 15 relative alla stipulazione del contratto di assicurazione da responsabilità civile;
".
Art. 23 
(Sostituzione dell'articolo 35, comma 3 della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 3, dell'art. 35 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Sanzioni - è sostituita dalla seguente: "
3.
Le sanzioni di cui ai commi 1 e 2 sono irrogate e riscosse dal Comune sul cui territorio si trova la pista da sci; per le piste che si estendono sul territorio di più Comuni, è competente l'Unione Montana di riferimento. Le modalità ed i tempi di riscossione sono stabiliti dall'ente irrogatore. Le sanzioni potranno essere accertate ed irrogate, oltre che dai soggetti già competenti, anche da altri dipendenti del Comune o dell'Unione Montana, ai quali il Sindaco o il Presidente dell'Unione Montana abbia conferito tale compito; tali dipendenti saranno individuati tra quelli che avranno frequentato con profitto uno specifico corso di formazione, organizzato dalle medesime Amministrazioni, della durata di almeno 12 ore, avente ad oggetto la presente Legge e l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni amministrative.
".
Art. 24 
(Sostituzione dell'articolo 38, comma 1, della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 1, dell'art. 38 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Definizione di Microstazioni - è sostituito dal seguente: "
1.
La Giunta regionale, con apposita deliberazione, definisce come microstazioni, nell'ambito delle stazioni definibili di interesse locale ai sensi dell'articolo 37, quante di esse soddisfino cumulativamente i seguenti criteri:
a)
stazioni con un numero di impianti inferiore a nove, un numero di chilometri di pista, ai sensi della classificazione di cui all'art. 5, inferiore a venti;
b)
stazioni con impianto di innevamento programmato avente una copertura inferiore al 70% della lunghezza delle piste esercite;
c)
stazioni con un numero di unità lavorative annue (ULA) di personale dipendente inferiore a dodici;
d)
stazioni con un fatturato netto annuo inferiore a euro 2.000.000,00.
2.
Le stazioni che non soddisfano fino a due dei parametri di cui al comma precedenti sono classificate come piccole.
3.
Le stazioni che non soddisfano tre o più dei parametri di cui al comma precedente sono classificate come grandi.
".
Art. 25 
(Sostituzione dell'articolo 40, comma 1 bis, della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 1 bis, dell'art. 40 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi - è sostituito dal seguente: "
1 bis.
Nel rispetto di quanto disposto al comma 1 e per garantire efficacia e sostenibilità economica alle misure di sostegno regionale, la Giunta regionale, con propri provvedimenti, sentito il parere della Commissione tecnico-consultiva per le aree sciabili di cui all'articolo 11 e della commissione consiliare competente, eroga le agevolazioni ai soggetti beneficiari, ad esclusione delle piccole e microstazioni di cui all'articolo 38. Tali provvedimenti, nel rispetto dei principi di equità e trasparenza e dei criteri oggettivi predeterminati con deliberazione della Giunta regionale, erogano i sostegni finanziari per affrontare i costi relativi unicamente alla sicurezza e all'innevamento delle aree sciabili riconducibili alla categoria A di cui all'articolo 41, comma 1, lettera a).
".
Art. 26 
(Sostituzione dell'articolo 40, comma 2, della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 2, dell'art. 40 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Sostegni finanziari regionali e programmazione degli interventi - è sostituito dal seguente: "
2.
La Giunta regionale, sentito il parere delle Commissioni di cui al comma 1 bis, stabilisce per le piccole e per le microstazioni di cui all'articolo 38, sulla base di programmi triennali di intervento:
a)
le linee operative e gli indirizzi programmatici in relazione alle iniziative agevolabili e agli interventi di sostegno finanziario di cui al comma 1;
b)
le priorità nella concessione delle agevolazioni, relative alla tipologia delle iniziative e alla sostenibilità economica e strategica delle stesse;
c)
i requisiti di accesso, nonché le tipologie e i criteri per la determinazione delle specifiche spese ammissibili alle agevolazioni per ciascuna tipologia di iniziativa;
d)
i criteri per la determinazione dei livelli agevolativi accordabili;
e)
le procedure attuative degli strumenti d'intervento.
".
Art. 27 
(Sostituzione dell'articolo 49, comma 1 bis, della L.R n. 2/2009)
1. 
Il comma 1 bis, dell'art. 49 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "
1 bis.
In considerazione della particolare importanza ai fini della sicurezza, i provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 7, già presentati al competente ufficio regionale alla data di entrata in vigore della legge regionale 10/2011, si considerano approvati ai sensi del comma 1 dell'articolo 6. Analogamente risultano contestualmente approvate le proposte di cui al comma 1 dell'articolo 5, così come presentate dai soggetti di cui all'articolo 7, comma 1 e di cui all'articolo 16, commi 1 e 2, unitamente ai provvedimenti di cui sopra.
".
Art. 28 
(Modifica dell'art. 49 della L.R. n. 2/2009)
1. 
All'art. 49 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Disposizioni transitorie - è aggiunto il seguente comma: "
5.
I disposti di cui ai precedenti commi 3 e 4 si applicano anche nei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della L.R. 23/2011.
".
Art. 29 
(Modifica dell'art. 52 della L.R. n. 2/2009)
1. 
All'art. 52 della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2 - Norma finanziaria - è aggiunto il seguente comma: "
3.
A decorrere dall'anno finanziario 2016, agli oneri di cui al comma 1, il cui stanziamento in termini di competenza e di cassa è pari ad euro 8.000.000,00 si provvede con una quota di quanto accertato dalla Regione a titolo di IRAP nell'esercizio precedente.
"
Art. 30 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di parte corrente stimati per il biennio 2016-2017, per ciascun anno, complessivamente in 4.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'UPB A20 041 (Prom. della Cultura del turismo e dello sport, offer turist - Int comunitari materia turistic Tit. 1) e agli oneri in conto capitale stimati per il biennio 2016-2017, per ciascun anno, complessivamente, in 4.000.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa nell'ambito dell'UPB A20 042 (Prom. della Cultura del turismo e dello sport, offer turist - Int comunitari materia turistic Tit. 2) si fa fronte con le entrate di cui all'UPB A11 02 (Risorse finanziarie e Patrimonio Ragioneria) del bilancio regionale.
Art. 31 
(Urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.