Proposta di legge regionale n. 130 presentata il 19 maggio 2015
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio dell'attivita' libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale)
Primo firmatario

MONACO ALFREDO

Art. 1 
(Inserimento dell'articolo 4 bis nella legge regionale 3 gennaio 1997, n. 4)
1. 
Dopo l'articolo 4 della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale) è inserito il seguente: "
Art. 4 bis
(Esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria)
1.
In conformità alla legislazione statale vigente, l'attività libero-professionale intramuraria dei medici veterinari dipendenti del Servizio sanitario nazionale (SSN) è svolta in strutture interne messe a disposizione dall'Azienda sanitaria locale (ASL), in strutture esterne che rispondono ai criteri di congruità e idoneità per l'esercizio dell'attività medesima, presso gli studi professionali o al domicilio dei richiedenti.
2.
Ai sensi del comma 1, fatte salve le attività svolte in strutture interne o presso il domicilio dei richiedenti, il professionista sottoscrive una convenzione annuale rinnovabile con l'azienda sanitaria di appartenenza sulla base di uno schema tipo approvato con accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 3 agosto 2007, n. 120 (Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria).
".
Art. 2 
(Inserimento dell'articolo 4 ter nella legge regionale 3 gennaio 1997, n. 4)
1. 
Dopo l'articolo 4 bis della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale) è inserito il seguente: "
Art. 4 ter
(Regolamento di attuazione)
1.
La Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della commissione consiliare competente e previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, adotta un regolamento che definisce le modalità per garantire l'effettuazione delle prestazioni libero-professionali da parte dei medici veterinari sul territorio dell'ASL di appartenenza, in relazione alle tipologie dei destinatari (animali d'affezione o animali da reddito) e alle specifiche caratteristiche dell'attività.
2.
In particolare, il regolamento di cui al comma 1 disciplina:
a)
la determinazione dei volumi di attività libero professionale complessivamente erogabili che non possono prevedere un impegno orario superiore a quello contrattualmente dovuto;
b)
la gestione del servizio di prenotazione delle prestazioni intramurarie;
c)
le ipotesi di incompatibilità tra l'attività istituzionale e l'attività intramuraria.
".
Art. 3 
(Inserimento dell'articolo 4 quater nella legge regionale 3 gennaio 1997, n. 4)
1. 
Dopo l'articolo 4 ter della legge regionale 3 gennaio 1997, n. 4 (Regolamentazione dell'esercizio dell'attività libero-professionale dei medici veterinari dipendenti dal Servizio sanitario nazionale) è inserito il seguente: "
Art. 4 quater
(Norma finanziaria)
1.
La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
".