Proposta di legge regionale n. 13 presentata il 18 luglio 2014
"Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4 (Iniziativa popolare e degli enti locali e referendum abrogativo e consultivo)".
Primo firmatario

BONO DAVIDE

Art. 1. 
(Modifica dell'articolo 20 della l.r. n.4 del 1973)
1. 
Dopo il comma 2 dell'articolo 20 della l.r. 20/1973 sono inseriti i seguenti: "
2 bis.
Se nel corso dell'anno sono indette elezioni per il rinnovo della Camera e del Senato o elezioni amministrative, il Presidente della Giunta regionale, previa intesa con il Ministro dell'Interno, può disporre la contestuale consultazione del referendum regionale e delle elezioni politiche e amministrative e fissa la data, modificando quella eventualmente già fissata, anche al di fuori dei periodi di cui al comma 1, facendola coincidere con la data di svolgimento delle elezioni alle quali si intende accorpare il referendum.
2 ter.
Nell'ipotesi di cui al comma 2 bis restano valide, ove possibile, le operazioni già eventualmente effettuate dalla Regione e dai Comuni per lo svolgimento dei referendum ed espressamente individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale.
2 quater.
Le operazioni di scrutinio concernenti i referendum regionali sono effettuate al termine delle operazioni di scrutinio concernenti la consultazione nazionale o amministrativa.
".