Disegno di legge regionale n. 126 presentato il 14 aprile 2015
Prevenzione e contrasto alla diffusione del gioco d'azzardo patologico in Piemonte

Art. 1. 
(Finalità)
1. 
La Regione intende promuovere iniziative finalizzate:
a) 
alla prevenzione ed al contrasto del gioco d'azzardo in forma problematica o patologica , nonché al trattamento terapeutico ed al recupero dei soggetti che ne sono affetti ed al supporto delle loro famiglie, nell'ambito delle competenze regionali in materia socio-sanitaria;
b) 
alla diffusione ed alla divulgazione dell'utilizzo responsabile del denaro attraverso attività di educazione, informazione, divulgazione e sensibilizzazione, veritiere e trasparenti, anche in relazione ai contenuti dei diversi giochi d'azzardo;
c) 
al rafforzamento della cultura del gioco misurato, responsabile e consapevole, al contrasto, alla prevenzione ed alla riduzione del rischio della dipendenza da gioco;
d) 
a stabilire misure volte al contenimento dell'impatto negativo delle attività connesse alla pratica del gioco d'azzardo sul tessuto sociale, sull'educazione e la formazione delle nuove generazioni, sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull'inquinamento acustico e sul governo del territorio.
Art. 2. 
(Definizioni)
1. 
Ai fini della presente legge si intende:
a) 
"gioco d'azzardo patologico (GAP)": la patologia che caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincita in denaro, così come definita dall'Organizzazione Mondiale della Sanità;
b) 
"sale da gioco": i locali nei quali si svolgono, in via esclusiva o prevalente, i giochi leciti ai sensi dell'articolo 86 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza);
c) 
"spazi per il gioco": gli spazi riservati ai giochi d'azzardo leciti all'interno di esercizi pubblici e commerciali, di circoli privati ed in tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui sono presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery e tutte le forme di gioco lecito previste dalla normativa vigente;
d) 
"apparecchi per il gioco lecito": gli apparecchi ed i congegni di cui all'articolo 110, comma 6 del sopra citato regio decreto 773/1931.
Art. 3. 
(Destinatari)
1. 
Gli interventi previsti sono rivolti a favore dell'intera popolazione e, in particolare, ai soggetti a rischio di patologia da gioco d'azzardo, ai loro familiari ed alle fasce di popolazione più deboli e maggiormente esposte ai rischi da GAP.
Art. 4. 
(Soggetti che concorrono alla realizzazione delle finalità)
1. 
Concorrono alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, secondo gli indirizzi definiti dalla Regione:
a) 
i comuni, in forma singola od associata;
b) 
le aziende sanitarie locali (ASL), in particolare per mezzo dei dipartimenti di patologia delle dipendenze (DPD);
c) 
i soggetti del terzo settore di cui alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali) e gli enti accreditati per i servizi nell'area delle dipendenze;
d) 
le associazioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti;
e) 
i soggetti che, a qualsiasi titolo, operano negli ambiti e per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1;
f) 
le associazioni di categoria, in rappresentanza delle imprese e degli operatori di settore.
2. 
In caso di GAP possono essere promosse iniziative previste dalla legge 9 gennaio 2004, n. 6 (Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno e modifica degli articoli 388, 414, 417, 418, 424, 426, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizioni e di inabilitazione, nonchè relative norme di attuazione, di coordinamento e finali).
Art. 5. 
(Competenze della Regione)
1. 
Entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge, il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta regionale, il Piano integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco patologico, di durata triennale, al fine di promuovere:
a) 
interventi di prevenzione del rischio della dipendenza dal gioco mediante iniziative di sensibilizzazione, educazione ed informazione finalizzate, in particolare:
1) 
ad aumentare la consapevolezza sui fenomeni di dipendenza correlati al gioco per i giocatori e le loro famiglie, nonché ai rischi relazionali e per la salute;
2) 
a favorire e stimolare un approccio al gioco d'azzardo consapevole, critico e misurato;
3) 
ad informare sull'esistenza di servizi di assistenza svolti da soggetti pubblici e dai soggetti del terzo settore accreditati presenti sul territorio regionale e sulle relative modalità di accesso;
4) 
ad informare i genitori e le famiglie sui programmi di filtraggio e blocco dei giochi on line;
5) 
a diffondere la conoscenza sul territorio regionale del logo identificativo "Slot no grazie" di cui al comma 5.
b) 
interventi di formazione ed aggiornamento, obbligatori ai fini della prosecuzione dell'attività, per il personale operante nelle sale da gioco e per gli esercenti che gestiscono apparecchi per il gioco lecito, finalizzati alla prevenzione e riduzione degli eccessi del gioco patologico, attraverso il riconoscimento delle situazioni di rischio, nonché delle modalità di attivazione delle reti di sostegno;
c) 
la previsione, tramite l'estensione di numeri verdi esistenti, di un servizio specifico finalizzato a fornire un primo ascolto, assistenza e consulenza telefonica per l'orientamento ai servizi i cui riferimenti devono essere affissi su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito e nei locali con offerta del gioco;
d) 
campagne annuali di informazione e di diffusione di strumenti di comunicazione sul gioco d'azzardo patologico, in collaborazione con le organizzazioni del terzo settore competenti e con tutti i portatori d'interesse;
e) 
l'attivazione di interventi di formazione ed aggiornamento degli operatori dei servizi per le dipendenze dedicati alla presa in carico ed al trattamento di persone che manifestano dipendenza patologica dal gioco d'azzardo;
f) 
interventi di supporto amministrativo per i comuni in caso di avvio di azioni legali su tematiche collegate al gioco d'azzardo.
2. 
Per l'attuazione degli interventi previsti al comma 1, la Regione od i soggetti attuatori del piano integrato possono stipulare convenzioni ed accordi con gli enti e le istituzioni di cui all'articolo 4, comma 1.
3. 
La Regione sostiene e promuove le iniziative delle:
a) 
associazioni a tutela dei diritti dei consumatori ed utenti che realizzano o collaborano alla progettazione di attività di informazione e sensibilizzazione sui fattori di rischio nella pratica del gioco d'azzardo lecito e non, anche in collaborazione con enti locali, aziende sanitarie locali (ASL) e tutti i soggetti interessati presenti sul territorio, compresi i gestori di pubblici esercizi;
b) 
associazioni di categoria dei gestori delle sale da gioco e dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito, che si dotino di un codice etico di autoregolamentazione che li responsabilizzi e vincoli alla sorveglianza delle condizioni e delle caratteristiche di fragilità dei giocatori ed al rispetto della legalità per la prevenzione nei confronti della malavita organizzata.
4. 
La struttura regionale competente, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone i contenuti grafici di un marchio regionale "Slot no grazie" rilasciato, a cura dei comuni, agli esercenti di pubblici esercizi, ai gestori di circoli privati e di altri luoghi pubblici od aperti al pubblico che scelgono di non installare o di disinstallare apparecchi per il gioco d'azzardo lecito ed istituisce un Albo per censire ed aggiornare annualmente l'elenco degli esercizi che aderiscono all'iniziativa "Slot no grazie".
5. 
La Regione, nella concessione di finanziamenti, benefici e vantaggi economici comunque denominati, considera titolo di preferenza l'assenza di apparecchi da gioco d'azzardo lecito all'interno degli esercizi autorizzati alla pratica del gioco od all'installazione di apparecchi da gioco d'azzardo lecito.
6. 
La Regione riconosce ai comuni che ne fanno espressa richiesta, la facoltà di concedere riduzioni percentuali di quanto dovuto, con riferimento agli indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, in materia di monetizzazione dei parcheggi in occasione delle aperture di nuovi esercizi pubblici o, comunque, di definire altre forme premianti per gli esercizi che decidono di non installare o disinstallare apparecchi da gioco d'azzardo lecito.
7. 
La Regione promuove accordi con gli enti di esercizio del trasporto pubblico locale e regionale per favorire l'adozione di un codice di autoregolamentazione che vieti la concessione di spazi pubblicitari relativi al gioco d'azzardo lecito sui propri mezzi di trasporto.
8. 
La Regione, tramite le ASL, rende disponibili agli esercenti di sale da gioco e di locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito il materiale informativo sui rischi correlati al gioco e dei servizi di assistenza alle persone con patologie correlate al GAP, in attuazione dell'articolo 7, comma 5, del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189. La Regione rende inoltre disponibile, tramite le ASL, un decalogo di azioni sul gioco sicuro e responsabile ed i contenuti di un test di verifica per una rapida valutazione del proprio rischio di dipendenza. Il materiale fornito è esposto in luogo visibile ed accessibile al pubblico.
Art. 6. 
(Competenze dei comuni)
1. 
I comuni possono individuare altri luoghi sensibili in cui si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, tenuto conto dell'impatto degli insediamenti sul contesto e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico ed il disturbo della quiete pubblica.
2. 
I comuni, anche con riferimento a quanto previsto all'articolo 5, comma 5 possono prevedere forme premianti per gli esercizi "Slot-no grazie" che scelgono di non installare o disinstallare nel proprio esercizio le apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito.
3. 
I sindaci dei comuni, nell'ambito dei comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica presieduti dai prefetti, informano gli organi competenti delle situazioni presenti sul territorio al fine di garantire una pianificazione di interventi ad opera delle forze dell'ordine e delle polizie locali per la prevenzione ed il contrasto al gioco d'azzardo patologico.
Art. 7. 
(Competenze delle ASL)
1. 
Le ASL promuovono gli interventi di prevenzione del rischio della dipendenza da GAP mediante iniziative di sensibilizzazione, informazione, educazione per fornire un primo livello di ascolto, assistenza e consulenza sul tema del gioco d'azzardo patologico, attraverso iniziative rivolte alla popolazione e, in seguito ad accordi con le direzioni scolastiche, attraverso interventi rivolti agli studenti e agli insegnanti degli istituti medi di primo e secondo grado.
2. 
I DPD e gli eventuali servizi multidisciplinari integrati accreditati formulano la diagnosi di soggetto affetto da GAP, requisito per la presa in carico da parte dei servizi del sistema sanitario nazionale.
3. 
I DPD, oltre alla partecipazione agli interventi di prevenzione di cui al comma 2, all'interno dell'attività clinica di presa in carico di persone con problemi di dipendenza patologica, assicurano :
a) 
attività di accoglienza;
b) 
valutazione diagnostica;
c) 
attività di cura sanitaria, psicologica e sociale, in contesti ambulatoriali, semiresidenziali e residenziali;
d) 
interventi volti al reinserimento sociale;
e) 
interventi di sostegno ai familiari.
Art. 8. 
(Divieti)
1. 
Per tutelare determinate categorie di soggetti maggiormente vulnerabili e per prevenire fenomeni da GAP, è vietata la collocazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino ad una distanza percorribile di 500 metri da:
a) 
istituti scolastici di ogni ordine e grado;
b) 
luoghi di culto;
c) 
impianti sportivi;
d) 
ospedali, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario;
e) 
strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile ed oratori;
f) 
istituti di credito e sportelli bancomat;
g) 
esercizi di compravendita oggetti preziosi ed oro usati.
2. 
È vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all'apertura od all'esercizio delle sale da gioco d'azzardo lecito che si ponga in contrasto con l'articolo 7, commi 4, 4 bis e 5 del decreto legge 158/2012 convertito, con modificazioni, dalla legge 189/2012.
3. 
Spetta ai comuni la competenza dei controlli, tramite la polizia locale, sui locali di cui al comma 1 al fine di evitare la diffusione del fenomeno del gioco d'azzardo patologico e di garantirne il monitoraggio.
Art. 9. 
(Apertura ed esercizio dell'attività)
1. 
In similitudine a quanto previsto per le nuove aperture ed i trasferimenti degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, le aperture delle sale gioco e le sale scommesse sono assoggettate ai vincoli ed agli obblighi dettati dagli indirizzi generali e criteri regionali per l'insediamento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. 
Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1, i comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all'articolo 7, comma 10 del decreto legge 158/2012, come convertito e modificato dalla legge 189/2012, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale gioco.
3. 
Salvo quanto previsto dalla normativa nazionale, per i medesimi obiettivi e finalità di cui al comma 1, i comuni possono disciplinare, nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione di cui alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), gli elementi architettonici, strutturali e dimensionali delle sale da gioco e delle relative pertinenze.
4. 
Il personale operante nelle sale da gioco e gli esercenti sono tenuti, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 1, lettera b), a frequentare corsi di formazione, obbligatori ai fini del prosieguo dell'attività, predisposti dalle ASL sui rischi del gioco patologico e sulla rete di sostegno.
5. 
La struttura regionale competente, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce i contenuti, i tempi, i soggetti attuatori e le modalità di svolgimento dei corsi di formazione di cui al comma 4.
6. 
All'interno delle sale da gioco i gestori sono tenuti ad esporre:
a) 
un test di verifica, predisposto dalla ASL competente per territorio, per una rapida autovalutazione del rischio di dipendenza;
b) 
depliant informativi riguardo la disponibilità di servizi di assistenza attivati nell'ambito del piano integrato di cui all'articolo 5;
c) 
il numero verde attivato dalla Regione su ogni apparecchio per il gioco d'azzardo lecito.
Art. 10. 
(Sanzioni amministrative)
1. 
In caso di violazione dell'obbligo di formazione di cui all'articolo 9, comma 4, il trasgressore è soggetto al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100,00 a euro 450,00; l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività delle sale da gioco o dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è sospesa fino all'assolvimento dell'obbligo formativo od alla disinstallazione degli apparecchi da gioco insediati nel locale in questione, con impegno alla rinuncia a successive installazioni.
2. 
L'inosservanza alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5 è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 10.000. Nel caso di reiterazione delle violazioni stesse, si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione temporanea dell'esercizio dell'attività da dieci a sessanta giorni.
3. 
L'apertura di locali da destinare a sala da gioco o l'installazione dei locali di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in violazione delle distanze previste dall'articolo 8, comma 1, è soggetta alla sanzione amministrativa da euro 5.000,00 a euro 15.000,00.
4. 
All'accertamento delle violazioni ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvede il comune competente per territorio. I comuni destinano i proventi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo prioritariamente ad iniziative per la prevenzione ed il recupero dei soggetti patologici, anche in forma associata o, in alternativa, a finalità di carattere sociale ed assistenziale.
Art. 11. 
(Norme transitorie)
1. 
Le sale gioco e assimilate (sale bingo, sale scommesse), già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, si adeguano ai contenuti della stessa entro un anno e comunque alla prima scadenza dell'eventuale contratto di locazione dei locali ove l'attività viene svolta.
2. 
Gli esercizi pubblici, gli esercizi commerciali, i circoli privati e tutti i locali pubblici od aperti al pubblico in cui siano presenti o comunque accessibili slot machine o videolottery già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno adeguarsi ai contenuti della stessa entro un anno.