Proposta di legge regionale n. 122 presentata il 27 marzo 2015
"INTERVENTI A REGOLAMENTAZIONE DEL NOMADISMO E DI CONTRASTO ALL'ABUSIVISMO"
Primo firmatario

GANCIA GIANNA

Altri firmatari

BENVENUTO ALESSANDRO MANUEL

Art. 1 
(Tutela del Nomadismo)
1. 
La Regione Piemonte, aderendo alle dichiarazioni internazionali riguardanti il riconoscimento dei diritti dell'uomo, riconosce il diritto al nomadismo. Al fine di una pacifica convivenza promuove un'integrazione attiva delle popolazioni nomadi nel tessuto sociale ospitante, contrastando l'abusivismo e tutti i fenomeni che possano rendere tale integrazione più difficile.
2. 
Per rendere realizzabili le finalità descritte al comma precedente, gli obiettivi generali sono:
a) 
favorire un corretto accesso ai servizi pubblici ed un efficace utilizzo di essi da parte delle popolazioni nomadi;
b) 
definire azioni specifiche a tutela sociale di minori;
c) 
promuovere il rispetto delle normative vigenti da parte di tutti i nomadi o migranti che a vario titolo si fermano sul territorio piemontese.
Art. 2 
(Realizzazione delle aree di sosta e di transito)
1. 
L'area del campo destinata alla sosta (di seguito denominata "area di sosta") consiste in una superficie dove i nomadi possono sostare per un periodo non determinato, rinnovato a seguito di una verifica annuale. L'area del campo destinata al transito (di seguito denominata "area di transito") consiste in una superficie dove i nomadi possono sostare per un periodo non superiore a quindici giorni rinnovabili una volta sola.
2. 
I Comuni, qualora intendano realizzare aree di sosta e/o di transito, provvedono, con apposita variante al proprio strumento urbanistico generale di previsione, se necessaria, alla individuazione delle aree, classificandole: "aree e servizi pubblici ", con specifica destinazione.
3. 
L'area di sosta o di transito dovrà essere dotata delle seguenti attrezzature minime:
a) 
recinzione lungo il perimetro dell'area;
b) 
servizi igienici, docce, fontane e lavatoi, collegati alla rete fognaria e idrica;
c) 
illuminazione collegata alla rete pubblica;
d) 
impianto per l'allacciamento per l'energia ad uso privato;
e) 
contenitori per rifiuti solidi urbani idonei all'asporto operato dal servizio pubblico, e alla raccolta differenziata;
f) 
bocchettoni antincendio, idonee vie d'accesso e fuga.
4. 
I Comuni entro il 31 gennaio di ogni anno presentano al Presidente della Giunta regionale e all'Osservatorio regionale per il nomadismo, di cui all'articolo 6, le domande per la realizzazione delle aree di sosta e delle aree di transito per i nomadi. Alle domande devono essere allegati:
a) 
i progetti delle aree, le relative relazioni tecniche e i preventivi di spesa;
b) 
i preventivi di spesa relativi alla gestione ed alla manutenzione delle aree.
Art. 3 
(Regolamentazione aree di sosta e di transito - Autorizzazione all'accesso)
1. 
L'ammissione all'area di transito è subordinata alla disponibilità del posto e ad un'autorizzazione rilasciata dal Comune al capofamiglia, che dev'essere in possesso dei seguenti documenti:
a) 
documento d'identità personale (per i cittadini stranieri comunitari, il passaporto o documento equipollente) di tutti i componenti maggiorenni del nucleo familiare;
b) 
per i cittadini extracomunitari, originale del permesso di soggiorno e/o altro valido titolo documentale equipollente, attestante la regolare presenza sul territorio nazionale ed idoneo a consentire lo svolgimento di regolare attività lavorativa;
c) 
dimostrazione della propria fonte di reddito, ovvero come si pensa di provvedere al pagamento della retta di permanenza.
2. 
L'ammissione all'area di sosta è subordinata agli stessi requisiti previsti al comma 1 per le aree di transito, a cui si aggiungono:
a) 
certificazione dell'assenza di condanne in giudicato e "carichi pendenti";
b) 
certificazione con foto relativa al luogo, data di nascita e dati anagrafici dei componenti minorenni del nucleo familiare;
c) 
documenti accertanti il non possesso e la non fruizione di altri alloggi di edilizia pubblica o privata.
3. 
Il capo famiglia deve dichiarare il numero e le generalità dei familiari.
4. 
Contestualmente, devono essere indicati i numeri di targa degli automezzi in possesso dei componenti del nucleo familiare.
5. 
Tutti i mezzi di trasporto, compresi i rimorchi, devono essere accompagnati dai prescritti documenti di circolazione e, qualora non risultino di proprietà dell'utente, anche da idonea documentazione che comprovi il legittimo possesso.
6. 
L'autorizzazione deve essere richiesta per tutti gli animali domestici che si intendono tenere nel campo, i quali devono essere provvisti di certificazione di vaccinazione per garantire l'assenza di malattie infettive e la presenza del microchip per contrastare il randagismo. E' contestualmente fatto divieto di detenzione di animali da allevamento, all'interno del campo.
7. 
Il pernottamento all'interno dell'area di sosta o di transito ha un costo giornaliero definito dal Comune sulla base dei costi che deve sostenere per la realizzazione, sorveglianza, mantenimento, pulizia e fornitura di servizi comunali. Nel caso il pernottamento riguardi un'area di transito, il contributo stabilito dal Comune deve essere effettuato in forma anticipata. Nel caso il pernottamento riguardi un'area di sosta ed abbia quindi una durata prolungata nel tempo, tale contributo deve essere effettuato mensilmente, ad inizio mese sul mese in corso, con il deposito di una cauzione pari ad una mensilità all'atto del primo accesso.
8. 
L'allacciamento e il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani sarà a carico di ogni famiglia assegnataria.
9. 
I soggetti autorizzati a permanere nel campo, in caso di danneggiamenti verificatisi durante la loro permanenza, si dovranno fare carico del loro risarcimento.
10. 
Le utenze e l'accesso alle aree sono regolati con l'ausilio di registri telematici ed un sistema di smart-card da predisporre con regolamento comunale, sulla base del regolamento di cui all'articolo 8 comma 1.
Art. 4 
(Revoca dell'autorizzazione)
1. 
L'autorizzazione alla permanenza nell'area è revocata nei confronti del singolo trasgressore in presenza di:
a) 
perdita dei requisiti previsti all'articolo 3 della presente legge per il rilascio dell'autorizzazione all'accesso;
b) 
incitamento o sfruttamento dei minori a compiere reati;
c) 
abbandono della struttura assegnata all'interno dell'area per un periodo superiore a un mese, salvo espressa e preventiva autorizzazione del Comune;
d) 
reiterato rifiuto di proposte di inserimento lavorativo al medesimo formulate;
e) 
comportamenti e/o azioni che costituiscano grave e concreta minaccia di turbamento alla sicura e civile convivenza all'interno del area e/o della città;
f) 
mancato pagamento della quota prevista dal Comune.
2. 
L'autorizzazione alla permanenza nell'area è revocata nei confronti dell'intero nucleo familiare in presenza di:
a) 
mancata richiesta d'iscrizione nei registri anagrafici, laddove previsto dalla normativa vigente, ovvero nel caso di disposta cancellazione;
b) 
inadempimento dell'obbligo genitoriale di assicurare la frequenza della scuola dell'obbligo da parte dei minori;
c) 
mancato pagamento, per un periodo superiore ai 30 giorni, delle utenze da corrispondere per la fruizione dei servizi;
d) 
abbandono scolastico o assenza per un numero superiore di 20 giorni consecutivi da parte di un minore parte del nucleo familiare o per un totale di 45 giorni nel corso dell'intero anno scolastico, salvo comprovati e certificati motivi di salute.
Art. 5 
(Procedimento di revoca dell'autorizzazione)
1. 
Il provvedimento di revoca è adottato dal Comune e comunicato all'Osservatorio regionale per il nomadismo, di cui all'articolo 6, previa comunicazione al Prefetto e all'Unità di vigilanza e di controllo, di cui all'articolo 7, che dispone l'allontanamento del soggetto interessato, ovvero dell'intero nucleo familiare, dall'area di sosta o di transito.
2. 
Il soggetto, ovvero il nucleo familiare interessato, la cui autorizzazione sia stata revocata, deve lasciare l'area entro la settimana successiva alla comunicazione e notifica del provvedimento.
3. 
In caso di rifiuto, il Sindaco può chiedere l'intervento della Forza pubblica o dell'Unità di vigilanza e di controllo, di cui all'articolo 7.
Art. 6 
(Istituzione dell'Osservatorio regionale per il coordinamento, la gestione del nomadismo ed il contrasto all'abusivismo)
1. 
La Regione Piemonte istituisce "l'Osservatorio regionale per il coordinamento, la gestione del nomadismo ed il contrasto all'abusivismo" (d'ora in avanti Osservatorio) composto da nove soggetti che opereranno a titolo gratuito:
a) 
tre nominati dal Consiglio Regionale, di cui uno come espressione delle minoranze;
b) 
tre componenti delle Forze dell'Ordine, su indicazione della Prefettura;
c) 
un Presidente nominato dal Presidente della Giunta Regionale;
d) 
un rappresentante dei comuni del Piemonte, designato dalla sezione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI);
e) 
un rappresentante delle Associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale operanti sul territorio.
2. 
Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Presidente della Giunta provvede a regolamentare l'attività dell'Osservatorio.
3. 
L'Osservatorio, al fine di attuare quanto previsto dal comma 6 del presente articolo, svolge una continua attività di coordinamento con la Prefettura ed i Comuni interessati per competenza territoriale.
4. 
Al fine di assicurare piena effettività agli interventi e alle iniziative di cui alla presente legge, l'Osservatorio è assistito dalla forza pubblica, dai prefetti competenti per territorio.
5. 
L'Osservatorio può nominare, di concerto con la Città Metropolitana, un commissario ad hoc per avvalersi del suo contributo operativo.
6. 
L'Osservatorio provvede all'espletamento delle seguenti iniziative:
a) 
promozione di tavoli di coordinamento tra le Forze dell'Ordine e le Polizie locali;
b) 
definizione, di concerto con i soggetti competenti, dei programmi di azione per garantire l'ordine pubblico nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone, con un riguardo particolare alla tutela dei minori ed al contrasto dei fenomeni di sfruttamento minorile;
c) 
monitoraggio dei campi autorizzati in cui sono presenti comunità nomadi;
d) 
identificazione e censimento delle persone, anche minori di età, e dei nuclei familiari presenti nei luoghi di cui al punto c), attraverso rilievi;
e) 
segnalazione alla Prefettura e alle Forze di Polizia delle persone di cui al punto d) che risultino o possano essere destinatarie di provvedimenti amministrativi o giudiziari di allontanamento o di espulsione;
f) 
segnalazione dei campi nomadi non autorizzati e abusivi e relativa individuazione di misure finalizzate allo sgombero ed al ripristino delle aree occupate dagli insediamenti abusivi, di concerto con la Prefettura competente per territorio, utilizzando gli strumenti di cui al punto a);
g) 
monitoraggio e promozione delle iniziative poste in essere nei campi autorizzati per favorire la scolarizzazione, l'inserimento sociale e la ricerca di lavoro;
h) 
controllo e coordinamento per l'attuazione e l'applicazione dei regolamenti comunali da parte dei soggetti coinvolti ed interessati. i) Relazione annuale sulla situazione dei campi nomadi presenti sul territorio regionale da presentare alla conferenza dei capigruppo regionali.
Art. 7 
(Unità di vigilanza e controllo)
1. 
La Regione Piemonte, di concerto con i Comuni e la Città Metropolitana, promuove, per ciascun Comune sul cui territorio esistano o vengano programmate aree di sosta e di transito, l'istituzione di una Unità appartenente alla Polizia municipale, che operi alle dirette dipendenze di un Coordinatore nominato dall'Amministrazione comunale di concerto con l'Osservatorio della Regione Piemonte. In particolare esso:
a) 
cura la compilazione del registro delle presenze degli abitanti dell'area e ne verifica l'identità all'ingresso;
b) 
assicura il controllo sulla sicurezza delle aree di sosta e di transito in stretto rapporto con la Polizia municipale competente per territorio;
c) 
cura la compilazione di un registro per l'identificazione dei visitatori occasionali, previo accertamento del consenso del nucleo familiare di riferimento.
2. 
Qualora i componenti dell'Unità rilevino una qualsiasi violazione delle norme della presente legge, ne informano l'Osservatorio regionale e gli organi di sicurezza per gli eventuali provvedimenti.
3. 
Potranno anche essere previsti l'installazione e l'utilizzo di strumenti tecnologici atti a rafforzare i controlli e la sicurezza dell'area, da gestire nel rispetto della normativa vigente.
4. 
Nel perimetro esterno si prevedono, altresì, forme di vigilanza delle Forze dell'Ordine o forze di sicurezza private da attuare con le modalità ritenute più opportune dal Comune.
5. 
Gli operatori che faranno parte dell'Unità possono essere dotati di presidi tattici, di limitato impatto visivo, ai fini della prevenzione e della tutela della propria incolumità personale.
6. 
I Comuni, in cui insistano aree di sosta e di transito, provvedono a garantire le migliori condizioni per l'attività dell'Osservatorio e dell'Unità di Vigilanza e controllo.
Art. 8 
(Linee guida per i Comuni)
1. 
La Giunta regionale, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone un regolamento delle aree di sosta e di transito per nomadi, che dovrà esser assunto dalle amministrazioni comunali entro 60 giorni dalla sua approvazione.
2. 
I Comuni che realizzino aree attrezzate di cui all'articolo 2 sono tenuti a provvedere alla gestione e alla manutenzione delle stesse direttamente o mediante convenzioni, da stipularsi con soggetti pubblici o privati, redatte sulla base di una convenzione tipo deliberata dalla Giunta regionale e che preveda:
a) 
la durata ed il divieto di tacito rinnovo della convenzione;
b) 
l'indicazione del personale di cui il soggetto convenzionato potrà avvalersi;
c) 
gli impegni finanziari assunti dal Comune a seguito della convenzione;
d) 
la definizione degli obblighi del soggetto convenzionato per la trasmissione al Comune di informazioni sull'attività svolta.
3. 
Nel caso di gestione mediante convenzione, il gestore viene individuato a seguito dell'espletamento di gara d'appalto ad evidenza pubblica. Il gestore annualmente fissa l'importo che ogni nomade deve versare per l'accesso e l'uso dell'area attrezzata, in conformità con quanto stabilito dall'articolo 3 comma 6.
4. 
Per i Comuni su cui insistono le aree di sosta o di transito, di cui all'art.2, che entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge non abbiano ancora adempiuto agli adeguamenti dei propri regolamenti e strumenti urbanistici, i trasferimenti regionali verranno decurtati del 50%, fatti salvi quelli destinati al finanziamento del servizio sanitario ed al trasporto locale.
Art. 9 
(Norma transitoria)
1. 
La Giunta regionale, in fase di prima applicazione della presente Legge, delibera, sentita la competente commissione consiliare, un piano di interventi urgenti, tesi a coniugare le esigenze più immediate delle popolazioni nomadi a quelle dei cittadini residenti.
2. 
Il piano, di cui al precedente primo comma, comprende le seguenti azioni:
a) 
programmare a carico dei Comuni un immediato censimento della popolazione nomade presente sul territorio regionale;
b) 
programmare e istituire, di concerto con i Comuni, le Unità di controllo e vigilanza;
c) 
individuare le situazioni di rischio e di disagio sociale dei minori nomadi;
d) 
trasmettere alla Prefettura i dati raccolti, segnalando ogni sospetta violazione delle norme vigenti.
Art. 10 
(Abrogazione)
1. 
La presente legge abroga e sostituisce la legge regionale 10 giugno 1993 n. 26 (Interventi a favore della popolazione zingara).