Proposta di legge regionale n. 121 presentata il 26 marzo 2015
"MISURE PER LO SVILUPPO DELLA RETE PUBBLICA REGIONALE PER LE TELECOMUNICAZIONI"

TITOLO I 
PRINCIPI GENERALI
Art. 1 
(Oggetto e finalità)
1. 
Con le presenti norme la Regione, tenendo conto delle funzioni legislative attribuite alle Regioni dall' articolo 117 della Costituzione relativamente all'ordinamento della comunicazione, in ottemperanza ai principi fondamentali del proprio Statuto ed in coerenza con le normative comunitarie e nazionali nella materia, definisce la disciplina della pianificazione, regolazione, realizzazione, sviluppo e gestione delle le sue attività nel settore dell'Information and Communication Technology (di seguito denominato ICT) nonché delle infrastrutture per una rete pubblica regionale per telecomunicazioni a banda larga, al fine di favorire sul territorio regionale:
a) 
lo sviluppo della società dell'informazione e dell'inclusione sociale, abbattendo il divario digitale;
b) 
più ampia libertà di accesso all'informazione pubblica;
c) 
il miglioramento della qualità della vita dei cittadini e l'innovazione sociale;
d) 
la crescita digitale, ovvero la promozione dello sviluppo economico e della competitività delle imprese;
e) 
la trasparenza e la partecipazione diffusa alla elaborazione delle politiche pubbliche, la collaborazione e la coprogettazione nell'ottica dell'amministrazione aperta (open gov) e la democratizzazione delle grandi basi di dati (big data) di pubblica utilità;
f) 
una connettività avanzata alla pubblica amministrazione, alle imprese, alle associazioni e ai cittadini anche per colmare lo svantaggio digitale e per consentire l'accesso a servizi ad alto contenuto tecnologico;
g) 
l'erogazione di servizi con modalità innovative, l'interoperabilità e la cooperazione applicativa tra i sistemi pubblici e privati, l'ottimizzazione dei processi nel rapporto tra cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni;
h) 
la diffusione dei servizi di accesso Wi-Fi (wireless fidelity) alla rete internet a titolo gratuito;
i) 
la valorizzazione del patrimonio informativo privato e pubblico, la pubblicazione ed il riutilizzo dei dati aperti (open data) e la diffusione del software a codice sorgente aperto (open source).
2. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 la Regione:
a) 
pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo della Società dell'informazione quale tema trasversale alla programmazione regionale;
b) 
cura la programmazione, la progettazione, il coordinamento, l'organizzazione, lo sviluppo, la conduzione ed il monitoraggio del Sistema informativo regionale di cui all' articolo 5 della presente legge e l'erogazione dei connessi servizi di interesse generale, anche a rilevanza economica;
c) 
promuove la ricerca scientifica nel settore ICT, l'innovazione tecnologica e la diffusione delle competenze digitali nel territorio regionale, ed in particolare l'accrescimento delle competenze digitali di creazione, l'uso consapevole e professionale dei social network, le opportunità offerte dal digitale al management pubblico e privato (e-leadership). d) disciplina altresì le procedure autorizzative per la realizzazione sul proprio territorio delle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga di iniziativa regionale, nonché di iniziativa degli operatori del settore.
TITOLO II 
AZIONI PER LA SOCIETA' DELL'INFORMAZIONE
Art. 2 
(Azioni per la Società dell'informazione)
1. 
In coerenza con l'Agenda digitale europea e con l'Agenda digitale italiana, la Regione Piemonte su proposta della Giunta regionale, approva le "linee guida strategiche per lo sviluppo della Società dell'informazione" in riferimento alla legislatura regionale.
2. 
La Regione promuove l'Agenda digitale quale percorso partecipato e collaborativo volto a definire impegni condivisi, da parte di tutti i soggetti pubblici e privati operanti sul territorio.
Art. 3 
(Piano digitale regionale triennale)
1. 
Il Piano digitale regionale triennale, di seguito PDRT, definisce missioni, programmi ed interventi attuativi per il raggiungimento delle finalità di cui all' articolo 1.
2. 
Il PDRT è approvato dalla Giunta regionale entro novanta giorni dall'approvazione della presente legge e successivamente entro il 30 aprile di ogni anno precedente il triennio di riferimento e nel rispetto delle linee guida di cui all' articolo 3.
3. 
Il Piano cui al comma 1 contiene l'analisi dello stato di fatto delle infrastrutture a banda larga esistenti sul territorio regionale, l'analisi della situazione dello svantaggio digitale, lo stato di fatto degli interventi relativi alla rete pubblica regionale realizzati e in corso di realizzazione, l'elenco e la descrizione delle infrastrutture da realizzare e da completare, il cronoprogramma degli interventi e la stima dei relativi costi. Il Piano evidenzia inoltre i vantaggi e i benefici in termini di sviluppo socio-economico del territorio.
4. 
Obiettivo principale del PDRT è il superamento del divario digitale regionale soprattutto nelle aree rurali e montane, così come definito dell'articolo 5 della presente legge.
5. 
Il PDRT è aggiornato a scorrimento annuale, individuando, per gli interventi da attuare nell'anno di riferimento, i soggetti coinvolti, tempi e modalità di attuazione, e le risorse finanziarie in base agli stanziamenti di bilancio.
Art. 4 
(Sviluppo della banda larga nei comuni montani)
1. 
La Regione Piemonte con la presente legge intende garantire la diffusione della rete a banda larga su almeno il 95% del territorio regionale, di cui almeno il 85% del territori montani.
2. 
Le finalità di cui al comma 1 del presente articolo sono parte integrante del PDRT di cui all'articolo 3 e sono raggiunte prioritariamente attraverso l'utilizzo integrato delle risorse comunitarie, adottando una programmazione polifondo, e da eventuale risorse pubbliche statali.
Art. 5 
(Wifi free)
1. 
La Regione Piemonte favorisce la diffusione dell'accesso alla rete internet tramite connessione senza fili tramite tecnologia wireless basata sulle specifiche dello standard IEEE 802.11 (wifi), consentendo l'accesso a tutti a titolo gratuito e senza necessità di utilizzare credenziali di accesso e password:
a) 
in tutti gli uffici avente funzione pubblica, nelle biblioteche, negli ospedali;
b) 
negli esercizi commerciali con superficie superiore ai 100 mq;
c) 
nelle sedi regionali nonché nelle aree pubbliche sul territorio e aree di pertinenza privata ma aperte al pubblico
2. 
Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1 della presente legge si utilizzano eventuali contributi o voucher finanziati con fondi europei e/o statali.
3. 
Al fine di rendere l'accesso disponibile nelle aree maggiormente soggette a divario digitale, quali le zone montane e rurali, sono ammessi contributi finanziati con fondi europei e/o statali concessi in via esclusiva e prioritaria a soggetti aventi sede operativa in Piemonte in comuni montani o con popolazione al di sotto di 5.000 abitanti.
Art. 6 
(Sistema informativo regionale )
1. 
Il Sistema informativo regionale di seguito SIR, è costituito da strutture organizzative, infrastrutture e sistemi informativi, telematici e tecnologici degli organismi pubblici del Piemonte, e comprende il complesso integrato delle procedure, basi di dati e servizi infrastrutturali, telematici ed applicativi. Il SIR è articolato in ragione dei domini di competenza dei singoli soggetti per le relative funzioni amministrative, tecniche e gestionali.
2. 
Il Data center regionale unitario di seguito DCR, è l'infrastruttura digitale abilitante del SIR.
3. 
Sono collocati nel DCR tutti i sistemi server della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, delle aziende sanitarie regionali e degli enti del servizio sanitario regionale.
4. 
Sono, altresì, collocati nel DCR i sistemi server degli enti locali, e di altri soggetti pubblici, sulla base di specifici accordi attuativi con i soggetti interessati.
Art. 7 
(Data Center Regionale)
1. 
Il Data center regionale unitario di seguito DCR, è l'infrastruttura digitale abilitante del SIR.
2. 
Appartengono al dominio del DCR tutti i sistemi server della Regione, delle agenzie e degli enti strumentali regionali, nonché degli altri organismi comunque denominati controllati dalla Regione medesima, delle aziende sanitarie e degli enti del servizio sanitario regionale.
3. 
Appartengono, altresì, al dominio del DCR i sistemi server degli enti locali, e di altri soggetti pubblici, sulla base di specifici accordi attuativi con i soggetti interessati.
4. 
Il dominio del DCR corrisponde all'ambito delle infrastrutture la cui evoluzione è delineata nel PDRT e la cui gestione e manutenzione ordinaria è coperta, direttamente o indirettamente, da risorse regionali od europee.
5. 
In applicazione delle "Linee guida per la razionalizzazione delle infrastrutture digitali della PA" emesse dall'Agenzia per l'Italia Digitale, è prevista un'azione per il consolidamento fisco delle infrastrutture di rete e di elaborazione. L'azione di consolidamento è supportata da uno studio di fattibilità che indirizza la soluzione tecnica economicamente più vantaggiosa tra le possibili configurazioni fisiche, virtualizzate e "cloud".
6. 
In conformità e nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e regionale in materia di acquisti della pubblica amministrazione ed al fine di favorire l'uso di sistemi e procedure telematiche per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e per la creazione di elenchi di operatori economici ai sensi dell'articolo 125 del d.lgs. 163/2006, la Regione Piemonte e gli enti del sistema regionale aderiscano alle convenzioni Consip o comunque utilizzare i parametri di prezzo-qualità della Convenzione Consip, come limite massimo, per tutti i servizi e prodotti facenti riferimento al DCR.
Art. 8 
(Disposizioni attuative)
1. 
La Regione, gli enti locali e gli altri soggetti interessati, stabiliscono con convenzione generale avente funzione di accordo quadro, nonché con specifici accordi attuativi, le forme di organizzazione e collaborazione per l'attuazione del presente Capo.
2. 
La Giunta regionale con proprio atto disciplina modalità, criteri e procedure per la predisposizione del PDRT di cui all' articolo 4 nonché per l'attuazione dell' articolo 5 .
3. 
La Giunta regionale con proprio atto e sentita la Commissione Consiliare competente individua strumenti e modalità di incentivazione ai privati, anche attraverso l'utilizzo integrato delle risorse nazionali, regionali ed europei o l'attuazione di sgravi o incentivi fiscali, per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 4 dell'art. 4.
4. 
La Giunta regionale, con proprio atto, individua le banche dati di interesse regionale di cui alla legge regionale n. 24 del 23 dicembre 2011.
TITOLO III 
RETE PUBBLICA REGIONALE
Art. 9 
(Realizzazione, manutenzione e gestione della rete pubblica Regionale)
1. 
Gli interventi relativi alle infrastrutture per telecomunicazioni a banda larga della rete pubblica regionale, di seguito RPR, sono realizzati, con finanziamenti comunitari e statali e con gli strumenti della finanza di progetto, direttamente dalla Regione, ovvero anche tramite affidamento ad altri soggetti.
2. 
Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 2 del d.l. 112/2008, le amministrazioni pubbliche mettono a disposizione degli operatori che intendono realizzare reti ed infrastrutture a banda larga e ultra-larga i beni immobili di proprietà a qualsiasi titolo pubblica. I medesimi enti, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 del d.lgs. 259/2003, adottano, anche nei confronti di eventuali utilizzatori e concessionari, i provvedimenti necessari per favorire l'utilizzo di infrastrutture di loro titolarità per la posa ed il passaggio di reti in fibra ottica.
3. 
La manutenzione e la conservazione delle infrastrutture di cui al comma 2 competono alle amministrazioni pubbliche.
4. 
Le amministrazioni pubbliche eserciscono la quota di capacità di trasmissione delle informazioni sulla RPR che la Regione riserva alla connettività della pubblica amministrazione.
5. 
Per contribuire al superamento dello svantaggio digitale nel territorio la Regione è autorizzata a concedere in diritto d'uso quote di capacità di trasmissione della RPR, eccedenti il fabbisogno riferito alla pubblica amministrazione, ad operatori titolari di autorizzazione per l'esercizio di reti di telecomunicazioni, individuati con procedure a evidenza pubblica, nel rispetto delle vigenti norme, per periodi da cinque a venti anni eventualmente rinnovabili.
6. 
Al fine di realizzare infrastrutture a banda ultralarga nelle zone di insediamento produttivo in divario digitale, e in particolar modo per raggiungere gli obiettivi di cui all'articolo 4 della presente legge, le amministrazioni pubbliche, anche in concorso con Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, promuove un modello di collaborazione pubblico-privato basato su accordi che prevedano la messa a disposizione, da parte dei relativi titolari, dei beni di cui al comma 2.
7. 
Le amministrazioni pubbliche, e in particolare gli enti locali mettono a disposizione le proprie infrastrutture, in particolare quelle civili, atte a ospitare cavi in fibra ottica e impianti di comunicazione elettronica, nonché i beni del demanio idrico di cui agli articoli 86 e 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59), con esclusivo riferimento alle reti ed infrastrutture necessarie alla posa della fibra ottica. Tale messa a disposizione avviene senza oneri per il diritto di posa, ispezione, residenza e manutenzione.
8. 
L'occupazione dei beni immobili pubblici appartenenti o in gestione alle amministrazioni pubbliche non comporta a carico dell'operatore alcun onere o canone. Resta per l'amministrazione pubblica l'obbligo di acquisire i necessari assensi tecnici, nulla osta o concessioni per la realizzazione degli interventi secondo le norme vigenti.
9. 
Gli utenti finanziano, in tutto o in parte, la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei cavi e degli impianti di cui al comma 2 tra gli insediamenti produttivi ed un luogo, tecnicamente neutrale rispetto agli operatori del mercato, a cui questi potranno accedere gratuitamente, secondo principi di trasparenza, non distorsione della concorrenza, non discriminazione e proporzionalità. Agli utenti viene riconosciuto un diritto di uso quindicennale, rinnovabile e cedibile a terzi, per un numero di fibre ottiche adeguato alle loro necessità, ferma restando la libertà di scegliere l'operatore con cui stipulare il contratto per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica.
10. 
La disposizione di cui al comma 2 si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015 anche alle concessioni in essere e agli assensi o nulla osta già rilasciati alla data di entrata in vigore della presente legge regionale
11. 
Ai fini di cui al comma 5 del presente articolo la Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia, di concerto con l'Assessore competente al patrimonio regionale e di quello competente ai sistemi informativi regionali, sentiti i soggetti di cui al comma 1, stabilisce i criteri, le modalità, le procedure e le deleghe di attività al soggetto societario medesimo.
Art. 10 
(Titoli abilitativi)
1. 
Gli interventi per la installazione delle reti, degli impianti e delle apparecchiature necessarie a realizzare la RPR di telecomunicazioni in banda larga, sono autorizzati con l'avvenuta comunicazione, da parte dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, e fatti salvi tutti i titoli abilitativi previsti in relazione agli eventuali vincoli presenti, del relativo progetto corredato di una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità delle opere agli strumenti di pianificazione vigenti e non in contrasto con quelli adottati.
2. 
Gli interventi di cui al comma 1, nei casi di attraversamento di corsi d'acqua e di aree demaniali di competenza regionale, non sono soggetti al pagamento dei canoni di concessione demaniale.
3. 
Gli interventi per la installazione di reti e impianti di telecomunicazioni in fibra ottica realizzati dagli operatori del settore, fuori dai casi di cui al comma 1, sono soggetti a SCIA come disposto dall'articolo 2 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 . Qualora siano previsti anche interventi di realizzazione di apparati radioelettrici con potenza in singola antenna superiore a 5 watt, si applica la procedura autorizzatoria di cui al capo III.
4. 
La Regione favorisce l'utilizzo di cavidotti esistenti della rete pubblica anche da parte di operatori privati.
5. 
Nei casi in cui gli operatori delle telecomunicazioni intendano utilizzare di proprietà regionale ovvero quelli di cui all'articolo 36, comma 3, la SCIA di cui al comma 3 è integrata da uno specifico nulla osta regionale. Il nulla osta è rilasciato dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni entro trenta giorni tenuto conto delle caratteristiche fisiche del cavidotto regionale esistente in relazione allo stato di occupazione del medesimo, avuto riguardo alle condizioni di sicurezza, efficienza e integrità dell'infrastruttura regionale.
Art. 11 
(Obbligo di posa di condotti verticali e orizzontali per la fibra ottica)
1. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la presentazione di progetti per la realizzazione di edifici di nuova costruzione, anche a seguito di demolizione e ricostruzione, prevede l'installazione di condotti verticali destinati all'alloggio di cavi in fibra ottica.
2. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, la progettazione delle aree di nuova espansione edilizia e di arterie stradali di nuova costruzione o soggette al rifacimento del fondo stradale prevede la realizzazione di condotti tecnologici multifunzionali destinati ad ospitare, tra l'altro, i cavidotti per la fibra ottica e le reti per il trasporto dell'energia termica.
3. 
Dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella realizzazione di nuove infrastrutture per l'illuminazione di aree pubbliche o soggette ad uso pubblico, sono adottate modalità attuative funzionali ad ospitare apparati per le telecomunicazioni e la sicurezza.
4. 
Le modalità tecniche di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono definite con provvedimento del dirigente preposto al competente ufficio della Giunta regionale.
5. 
Qualora, per la realizzazione di condotti tecnologici, sia necessario il passaggio attraverso il territorio di più amministrazioni pubbliche, le relative autorizzazioni vengono richieste all'amministrazione competente per la parte prevalente dell'opera, che decide nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza assumendo gli assensi necessari dalle altre amministrazioni interessate. Salvo quanto disposto dall'articolo 20, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), l'autorizzazione si intende rilasciata qualora l'amministrazione non comunichi all'interessato, nel termine di cui al primo periodo, il provvedimento di diniego, ovvero non proceda, nello stesso termine, a convocare una conferenza di servizi ai sensi del capo IV della l. 241/1990; in questa ultima ipotesi, il termine di cui al primo periodo è sospeso per un periodo massimo di trenta giorni.
Art. 12 
(Convenzioni)
1. 
La Regione può sottoscrivere, con gli Enti proprietari di infrastrutture civili interessati dall'attraversamento e dall'occupazione per la realizzazione delle opere relative alla rete pubblica regionale delle infrastrutture a banda larga, o con soggetti associativi che li rappresentino, convenzioni non onerose che stabiliscono le condizioni tecniche generali e specifiche nel rispetto delle disposizioni delle singole leggi di settore.
2. 
Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere accordi integrativi da sottoscrivere in sede di esecuzione dei lavori, fra gli enti proprietari di cui al comma 1 e i soggetti privati o pubblici.
3. 
Le proposte di convenzione di cui al comma 1 sono approvate con deliberazione della Giunta regionale su iniziativa dell'Assessore regionale competente e possono anche prevedere incentivi per gli obiettivi di cui all'articolo 4 della presente legge.
4. 
Le amministrazioni pubbliche competenti possono stipulare ulteriori specifiche convenzioni che non comportino oneri finanziari per la Regione con soggetti pubblici o privati interessati nei settori delle telecomunicazioni.
Art. 13 
(Obblighi di predisposizione delle opere)
1. 
Gli Enti locali e gli Enti pubblici anche economici che realizzano con fondi propri o con contributi pubblici opere stradali e altre infrastrutture civili, escluse le linee elettriche realizzate fuori terra e le opere relative al solo manto stradale, devono prevedere nei relativi progetti le opere, le condutture e i manufatti idonei a ospitare la rete a fibre ottiche per telecomunicazioni.
2. 
Gli atti autorizzativi comunque denominati, anche rilasciati in sanatoria, relativi alle opere di cui ai commi 1 e 7 del presente articolo di legge danno atto dell'adempimento degli obblighi di cui al presente articolo ovvero delle deroghe di cui al comma 5.
3. 
Qualora le opere e le infrastrutture siano realizzate con contributi comunitari e/o statali gli Enti di cui al comma 1 garantiscono per le condutture e i manufatti realizzati per le fibre ottiche il diritto d'uso gratuito alla Regione e al soggetto societario regionale di cui all'articolo 9, comma 1.
4. 
Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli altri soggetti beneficiari di incentivi pubblici.
5. 
Eventuali deroghe agli obblighi di cui ai commi 1 e 3 possono essere motivatamente disposte dalla struttura regionale competente in materia di telecomunicazioni.
6. 
Le richieste di deroghe di cui al comma 5 non devono di norma riguardare:
a) 
aree facenti parte di dorsali programmate di banda larga anche se scarsamente edificate o inedificate;
b) 
aree edificate anche parzialmente;
c) 
aree diverse da quelle di cui alle lettere a) e b) ma funzionali al collegamento di zone produttive secondarie e terziarie.
7. 
Gli interventi di nuova costruzione o ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione di edifici pubblici nel territorio regionale devono prevedere la predisposizione delle condutture per il cablaggio della rete a banda larga, nonché i locali per le apparecchiature per telecomunicazioni in conformità alle indicazioni tecniche del regolamento di cui all'art.18 della presente legge.
8. 
Ai sensi dell' articolo 2, comma 5, del decreto legge 112/2008 , convertito dalla legge 133/2008 , le infrastrutture destinate all'installazione di reti e impianti di telecomunicazioni in fibra ottica sono assimilate a ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria di cui alla vigente normativa urbanistica regionale.
TITOLO IV 
INVENTARIO INFORMATICO DEI CAVIDOTTI PER LE TELECOMUNICAZIONI
Art. 14 
(Inventario informatico regionale dei cavidotti per telecomunicazioni)
1. 
In attuazione degli orientamenti comunitari e della AGCOM (Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) la Regione cura e implementa un inventario informatico regionale delle infrastrutture costituite dai cavidotti per sistemi cablati di telecomunicazioni in banda larga.
2. 
La tenuta e l'aggiornamento dell'inventario di cui al comma 1 sono affidati alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni.
3. 
L'inventario di cui al comma 1 contiene:
a) 
l'insieme delle infrastrutture costituite dai cavidotti e dei relativi pozzetti di giunzione e derivazione presenti sul territorio regionale atti a ospitare le reti a fibre ottiche per telecomunicazioni in banda larga che siano realizzate, totalmente o parzialmente, con finanziamenti pubblici;
b) 
i dati geografici dei tracciati delle infrastrutture di cui alla lettera a) necessari a localizzarle;
c) 
i dati tecnici e dimensionali relativi alle infrastrutture di cui alla lettera a);
d) 
i dati relativi alla proprietà dei cavidotti.
4. 
Apposita sezione evidenzia le infrastrutture di proprietà regionale di cui all'articolo 10, comma 1, contenute comunque nell'inventario. In detta sezione vengono anche ricompresi tutti gli altri beni, di proprietà regionale, afferenti l'infrastruttura. In considerazione dell'atipicità dei beni di proprietà regionale oggetto di tale inventariamento, con apposito regolamento, si provvede a dettare norme applicative per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma e all'articolo 10, comma 3, riguardanti la tenuta e i contenuti di tale sezione inventariale, la vigilanza e ogni altro aspetto attinente, anche in deroga a quanto previsto dalla normativa afferibile ai beni di proprietà regionale, e in coordinamento con la loro valorizzazione e rappresentazione nel conto patrimoniale. Tutte le attività della presente legge, compresi gli atti collegati, possono essere svolte anche nelle more della predisposizione del regolamento di cui al presente comma.
5. 
Le informazioni relative all'inventario sono pubblicate sul portale internet della Regione a disposizione dei soggetti pubblici e privati interessati. Con regolamento possono essere determinati quali informazioni dell'inventario, anche con particolare riguardo alla sezione di cui al comma 4 bis, non possono essere pubblicate ai sensi del periodo precedente.
6. 
I soggetti di cui all'articolo 13 comma 1, trasmettono alla struttura regionale competente in materia di infrastrutture per telecomunicazioni, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i dati di cui al comma 2 relativi alle infrastrutture già realizzate necessari all'implementazione dell'inventario. Successivamente trasmettono i medesimi dati entro novanta giorni dalla fine dei lavori relativi a ogni nuova infrastruttura.
TITOLO V 
COORDINAMENTO REGIONALE E DISCIPLINA COMUNALE DEL SOTTOSUOLO
Art. 15 
(Strumenti di governo del sottosuolo)
1. 
Sono strumenti di governo del sottosuolo il Piano urbano generale dei servizi del sottosuolo, di seguito PUGSS, di cui all'articolo 3 della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), il regolamento per l'uso del sottosuolo ed il catasto del sottosuolo.
2. 
I comuni approvano ed aggiornano gli strumenti di governo del sottosuolo secondo le modalità ed i termini stabiliti dalle norme del presente capo.
Art. 16 
(Coordinamento regionale)
1. 
La Regione svolge le funzioni generali di coordinamento, indirizzo e monitoraggio degli strumenti di governo del sottosuolo definiti dall'art.15 della presente legge, sostenendo l'azione dei Comuni utilizzando risorse comunitarie e/o statali.
2. 
Per meglio raggiungere le finalità di cui al comma 1 la Regione Piemonte al suo interno istituisce un ufficio dedicato agli interventi del sottosuolo, in grado di coordinare le azioni definite dal presente Titolo e l'inventario informatico dei cavidotti per le telecomunicazioni così come definito dall'art. 15 della presente legge.
Art. 17 
(Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo)
1. 
I comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo.
2. 
I comuni, nel rispetto della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), approvano il PUGSS entro il 31 dicembre 2020.
3. 
L'Ufficio di cui al comma 1 è competente in ordine alla redazione ed all'aggiornamento del PUGSS, del regolamento per l'uso del sottosuolo e del catasto del sottosuolo; è altresì competente per gli interventi infrastrutturali che interessano il sottosuolo, garantendone il coordinamento, e per tutti gli altri compiti ed attività previsti dalla relativa disciplina attuativa.
4. 
La Regione Piemonte, svolge l'azione di coordinamento di cui all'art. 16 della presente legge, a favore dei Comuni di cui al comma 1 e 2, con risorse comunitarie e/o statali.
Art. 18 
(Regolamento per l'uso del sottosuolo)
1. 
Il comune approva il regolamento per l'uso del sottosuolo, coordinandone le disposizioni con quelle disciplinanti l'uso del suolo.
2. 
Il regolamento per l'uso del sottosuolo, nel rispetto di quanto stabilito dalla direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 3 marzo 1999 (Razionale sistemazione nel sottosuolo degli impianti tecnologici), prevede:
a) 
un utilizzo razionale del sottosuolo, in rapporto alle esigenze del soprasuolo;
b) 
il miglioramento e la massimizzazione dell'uso delle infrastrutture esistenti, privilegiando le forme di condivisione;
c) 
la riduzione, al minimo necessario, degli interventi di smantellamento delle sedi stradali e delle operazioni di scavo, ricorrendo prioritariamente alla tecnica della minitrincea, nonché delle conseguenti operazioni di smaltimento e ripristino;
d) 
la promozione di scelte progettuali e di modalità di posa innovative delle infrastrutture, anche al fine di salvaguardare la fruizione delle strade e la circolazione degli autoveicoli;
e) 
il coordinamento ed il controllo degli interventi sul suolo stradale;
f) 
la promozione del catasto del sottosuolo;
g) 
la restituzione cartografica digitale di tutte le realizzazioni infrastrutturali eseguite e la sua accessibilità al pubblico.
3. 
Il regolamento per l'uso del sottosuolo prevede, ai fini della posa e della realizzazione di infrastrutture in fibra ottica, procedimenti abilitativi semplificati, nel rispetto di quanto previsto dal presente Titolo, dal decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e dal decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), dispone altresì in ordine alla facoltà di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali).
4. 
Ogni Comune una volta approvato il regolamento lo comunica, per via telematica, alla Regione.
Art. 19 
(Catasto del sottosuolo)
1. 
I comuni istituiscono, presso l'Ufficio unico per gli interventi nel sottosuolo, ovvero, per i comuni che non ne siano dotati, presso il servizio o settore tecnico competente, il catasto del sottosuolo, costituito dall'insieme delle tavole, mappe, planimetrie e altri documenti, in formato vettoriale e georeferenziato, idoneo a rappresentare:
a) 
la stratigrafia del suolo e del sottosuolo delle strade pubbliche;
b) 
il posizionamento e il dimensionamento delle reti per il trasporto e la distribuzione dei servizi pubblici di interesse economico generale e di altre eventuali infrastrutture presenti nel sottosuolo.
2. 
Sono in ogni caso parte integrante del catasto del sottosuolo:
a) 
la cartografia georeferenziata delle reti e infrastrutture sotterranee con annesse caratteristiche, secondo quanto previsto dall'articolo 15, comma 5, della direttiva p.c.m. 3 marzo 1999, e in conformità ai criteri dettati dalla normativa regionale vigente;
b) 
la mappa dei lavori in corso di esecuzione, completa del tipo di lavoro, delle caratteristiche tecniche dello stesso, dei responsabili, della durata delle attività e degli eventuali ritardi;
c) 
il quadro degli interventi approvati ed in fase di attivazione, con la relativa tempistica;
d) 
L'Inventario informatico regionale dei cavidotti per telecomunicazioni di cui all'articolo 14 della presente legge.
3. 
Per agevolare l'istituzione e l'aggiornamento del catasto del sottosuolo, i titolari e i gestori di reti e infrastrutture del sottosuolo presentano ai competenti uffici comunali, su supporto informatico, la mappatura georeferenziata vettoriale della rete o infrastruttura gestita, con l'indicazione delle caratteristiche tecnico-costruttive della stessa. In occasione di interventi di realizzazione o posa di nuove infrastrutture civili, analogo obbligo grava sul soggetto attuatore dei relativi lavori o sul suo committente. In alternativa a quanto previsto dai precedenti periodi, i titolari e gestori di reti e infrastrutture possono conferire i dati di cui al comma 2 direttamente ai competenti uffici della Regione, che provvedono, previa verifica della corrispondenza dei dati alle specifiche tecniche, a renderli disponibili ai comuni interessati mediante il Sistema Informativo Territoriale regionale. La Giunta regionale, con propria deliberazione, definisce le modalità e i tempi di attuazione del presente comma.
4. 
L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 3 e di quanto definito dalla Giunta regionale in attuazione del medesimo comma comporta l'applicazione, da parte dell'amministrazione locale, della sanzione minima di euro 5,00 e massima di euro 15,00 per ogni metro lineare di rete o infrastruttura del sottosuolo, nonché l'interdizione al rilascio di nuovi titoli abilitativi per la realizzazione di reti e infrastrutture nel sottosuolo del medesimo territorio.
5. 
La Regione integra i dati raccolti nei catasti comunali di cui al comma 1, e i dati di cui all'articolo 14 della presente legge, nel Sistema informativo territoriale e lo rende disponibile alle Pubbliche Amministrazioni nonché a tutti i soggetti pubblici, associazioni, cittadini o operatori privati.