"Modifiche alla
legge regionale 23 settembre 2003, n. 23
(Disposizioni in materia di tasse automobilistiche)"
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1
(Abrogazioni)
1.
La lettera a) e la
lettera b), del comma 1, dell'articolo 5 della l.r. 23/2003 , sono abrogate.
2.
Il
comma 2, dell'articolo 8 della l.r. 23/2003 , è abrogato.
Art. 2
(Modifica all'
articolo 5 della l. r. 23/2003
)
1.
Al comma 2 (esenzioni), dell'
articolo 5, della l.r. 23/2003 , vengono aggiunte le seguenti lettere: "
autovetture adibite al servizio pubblico di piazza;
autovetture adibite a scuola guida. ".
i)
l)
Art. 3
(Modifica all'
articolo 8 comma 1 della l. r. 23/2003
)
1.
Il comma 1, dell'articolo 8 (Tassa di possesso forfetaria per particolari categorie di veicoli) della
l.r. 23/2003 , è sostituito dal seguente: "
Gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall'anno di immatricolazione, sono assoggettati ad una tassa di possesso forfetaria nella misura di euro 30,00 per gli autoveicoli e di euro 20,00 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale, utilizzati nell'esercizio di attività di impresa o di arti e professioni. ".
1.