Proposta di legge regionale n. 12 presentata il 18 luglio 2014
"Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina). Incentivi per la trasformazione di autoveicoli da alimentazione a benzina ad alimentazione a GPL o metano; fondi per piano regionale di mobilita' elettrica".
Primo firmatario

BONO DAVIDE

Art. 1. 
(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47)
1. 
L'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina) è sostituito dal seguente: "
Art. 5.
(Norme attuative)
1.
Il gettito derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 è destinato per il 96 per cento al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale; il 4 per cento è destinato in quota di 90 per cento ad incentivare le trasformazioni di autoveicoli alimentati a benzina in alimentazione a gpl o metano e di 10 per cento alla programmazione, progettazione e realizzazione di un piano regionale per la mobilità elettrica.
2.
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di natura operativa e finanziaria necessari al fine di rendere più celere ed efficace il processo di messa in sicurezza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi, dell'agevolazione delle trasformazioni di autoveicoli ad alimentazioni a benzina a gpl o metano, nonché del piano regionale per la mobilità elettrica, anche avvalendosi dei propri enti dipendenti e delle società a totale partecipazione regionale.
".
Art. 2. 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.