"Ulteriori modifiche alla legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina). Incentivi per la trasformazione di autoveicoli da alimentazione a benzina ad alimentazione a GPL o metano; fondi per piano regionale di mobilita' elettrica".
Primo firmatario
Art. 1.
(Sostituzione dell'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47)
1.
L'articolo 5 della legge regionale 31 agosto 1993, n. 47 (Determinazione della misura dell'addizionale all'imposta di consumo sul gas metano e istituzione dell'imposta regionale sulla benzina) è sostituito dal seguente: "
(Norme attuative)
Il gettito derivante dall'applicazione degli articoli 2 e 3 è destinato per il 96 per cento al finanziamento degli interventi necessari a fronteggiare gli eventi calamitosi verificatisi sul territorio regionale; il 4 per cento è destinato in quota di 90 per cento ad incentivare le trasformazioni di autoveicoli alimentati a benzina in alimentazione a gpl o metano e di 10 per cento alla programmazione, progettazione e realizzazione di un piano regionale per la mobilità elettrica.
La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti di natura operativa e finanziaria necessari al fine di rendere più celere ed efficace il processo di messa in sicurezza e di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi, dell'agevolazione delle trasformazioni di autoveicoli ad alimentazioni a benzina a gpl o metano, nonché del piano regionale per la mobilità elettrica, anche avvalendosi dei propri enti dipendenti e delle società a totale partecipazione regionale. ".
Art. 5.
1.
2.