Proposta di legge regionale n. 118 presentata il 12 marzo 2015
"Istituzione e riconoscimento dell'attivita' del caregiver familiare"

Art. 1 
(Principi)
1. 
La Regione, nell'ambito del sistema integrato di interventi e servizi sociali e in armonia con il Piano socio-sanitario regionale, in attuazione dell'articolo 11 dello Statuto, tutela le persone non autosufficienti come definite dall'articolo 2, comma 1 della legge regionale 18 febbraio 2010, n. 10 (Servizi domiciliari per persone non autosufficienti) o che comunque necessitano di un ausilio di lunga durata.
2. 
La Regione interviene per favorire la permanenza dei soggetti di cui al comma 1 presso il proprio domicilio attraverso la promozione delle cure familiari, fermi restando gli altri interventi previsti dalla legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento).
Art. 2 
(Definizione e compiti del caregiver familiare)
1. 
La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, istituisce la figura del caregiver familiare.
2. 
Per caregiver familiare si intende il soggetto che spontaneamente si prende cura di una persona in condizioni di non autosufficienza o comunque che necessita di ausilio di lunga durata.
3. 
Il caregiver familiare assiste e cura la persona, il suo ambiente domestico, la supporta nella vita di relazione, concorre al suo benessere psicofisico, l'aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, si integra con gli operatori che forniscono attività di assistenza e di cura.
4. 
Nello svolgimento delle attività di cui al comma 3 il caregiver familiare collabora con i servizi territoriali e gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.
5. 
Il caregiver familiare è individuato tra:
a) 
i familiari;
b) 
i componenti del nucleo familiare anagrafico;
c) 
i conviventi di fatto della persona non autosufficiente, con esclusione dell'assistente familiare come definito dall'articolo 2, comma 2 della l.r. 10/2010;
d) 
i soggetti che, a seguito delle azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 6, di propria iniziativa oppure su proposta dei servizi sociali, socio-sanitari o sanitari, esprimono la disponibilità a svolgere l'attività di assistenza e di cura come definita ai commi 2 e 3.
6. 
Il caregiver familiare, individuato ai sensi del comma 5, è comunque scelto dalla persona assistita oppure del suo tutore.
7. 
L'attività del caregiver familiare è oggetto di un compenso economico nei casi e secondo le modalità di cui all'articolo 7 fermi restando i contributi economici già riconosciuti ai caregiver familiari al momento dell'entrata in vigore della legge.
8. 
Le persone non autosufficienti, anche se assistite dai caregiver familiari, mantengono le forme di sostegno, anche economiche, previste dalla normativa vigente in materia di servizi domiciliari.
Art. 3 
(Rapporti con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari regionali)
1. 
Nel rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell'assistito ovvero di chi ne esercita la tutela, forniscono al caregiver familiare le informazioni relative:
a) 
alle problematiche sanitarie della persona assistita, ai sui bisogni assistenziali e alle cure necessarie;
b) 
ai criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché alle opportunità e risorse operanti sul territorio per il sostegno all'assistenza e alla cura nell'ambito dei progetti di continuità assistenziale.
2. 
Il caregiver familiare, per le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, previo consenso della persona assistita, è ascoltato nel percorso di valutazione, definizione, realizzazione e revisione del piano assistenziale individualizzato (PAI).
3. 
Il PAI riconosce il contributo di cura e le attività del caregiver familiare.
Art. 4 
(Interventi a favore del caregiver familiare)
1. 
La Regione, nei limiti delle risorse disponibili:
a) 
favorisce accordi con le rappresentanze delle compagnie assicurative che prevedano premi agevolati per le polizze eventualmente stipulate dal caregiver familiare che opera nell'ambito del PAI per la copertura degli infortuni o della responsabilità civile collegati all'attività prestata;
b) 
favorisce i progetti di enti e aziende per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro tesi ad una maggior flessibilità oraria al fine di permettere lo svolgimento delle attività di cura da parte del caregiver lavoratore;
c) 
cura, in accordo con i Comuni e le circoscrizioni nonché con il coinvolgimento dei soggetti gestori ed erogatori di servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, programmi di aggiornamento degli operatori sociali, socio-sanitari e sanitari sui temi legati alla valorizzazione dei caregiver familiari e sulla relazione e comunicazione con gli stessi;
d) 
promuove la formazione del caregiver familiare finalizzata al corretto svolgimento del lavoro di cura;
e) 
incentiva l'attivazione di reti solidali per fornire il supporto psicologico ai caregiver familiari anche attraverso l'attivazione di servizi di consulenza e assistenza telefonici e telematici;
f) 
incentiva la partecipazione dei caregiver familiari a gruppi di auto mutuo aiuto;
g) 
incentiva l'individuazione di soluzioni condivise nelle situazioni di emergenza personale od assistenziale segnalate dal caregiver familiare, con possibile piano per fronteggiare l'emergenza o ridefinizione del PAI stesso qualora la situazione imprevista assuma carattere di stabilità.
Art. 5 
(Riconoscimento delle competenze)
1. 
Per favorire la valorizzazione delle competenze maturate, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e cura prestata in qualità di caregiver familiare operante nell'ambito del PAI è valutata sulla base dei criteri, delle modalità e delle procedure previste dal regolamento di cui all'articolo 7 ai fini di una formalizzazione o certificazione delle competenze, ovvero quale credito formativo per l'accesso ai percorsi formativi finalizzati all'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure regionali che operano nell'area socio-sanitaria.
Art. 6 
(Azioni di sensibilizzazione e partecipazione)
1. 
La Regione, al fine di sensibilizzare sul valore sociale del caregiver familiare:
a) 
istituisce il "Caregiver day", da celebrarsi durante "la giornata del volontariato" prevista dall'articolo 7 della Legge regionale 29 agosto 1994, n. 38. (Valorizzazione e promozione del volontariato);
b) 
promuove iniziative di informazione ed orientamento, fra cui la realizzazione di guide informative relative a servizi e iniziative pubbliche e private a sostegno dei caregiver familiari;
c) 
documenta e raccoglie i materiali e le esperienze provenienti dai singoli territori al fine della diffusione delle buone pratiche, della programmazione di iniziative e progetti di valorizzazione e supporto dei caregiver familiari.
2. 
La Regione e gli enti locali promuovono e facilitano l'associazionismo dei caregiver familiari e favoriscono la partecipazione di rappresentanze associative dei caregiver familiari alla programmazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale.
Art. 7 
(Norme attuative)
1. 
La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'approvazione della legge, sentita la commissione consiliare competente, individua le modalità per favorire l'integrazione dell'attività del caregiver familiare nell'ambito del sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.
2. 
La Giunta regionale individua altresì i casi e le modalità con cui è possibile erogare un contributo economico per le prestazioni del caregiver familiare.
Art. 8 
(Clausola valutativa)
1. 
La Giunta regionale, trascorso un anno dall'entrata in vigore della presente legge, comunica alla commissione consiliare competente l'avvenuta istituzione del caregiver familiare, degli interventi a suo favore previsti dall'articolo 4, nonché i risultati ottenuti a seguito delle azioni di sensibilizzazione di cui all'articolo 6.
2. 
Trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente un quadro relativo all'attività svolta dai caregiver, anche rispetto al coordinamento con le altre figure professionali del PAI.
Art. 9 
(Norma finanziaria)
1. 
Gli oneri relativi al riconoscimento della figura del caregiver e allo svolgimento della sua attività, stimati, in una fase di prima attuazione della sperimentazione, in 500.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, nell'ambito dell'UPB A15101 (Coesione sociale prog soc-ass integ soc-san enti ges istit Titolo 1:spese correnti) trovano copertura finanziaria riducendo le risorse allocate nell'ambito dell'UPB A11011 (Risorse finanziarie e patrimonio Bilancio Titolo 1 spese correnti) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 2015.