Proposta di legge regionale n. 117 presentata il 11 marzo 2015
Misure urgenti per il contrasto dell'abusivismo. Modifiche alla legge regionale 23 febbraio 1995, n. 24 (Legge generale sui servizi di trasporto pubblico non di linea su strada).

Art. 1 
(Inserimento dell'articolo 1 bis nella l.r. 24/1995)
1. 
Dopo l'articolo 1, della l.r. 24/1995, è aggiunto il seguente: "
Art. 1 bis
(Esclusività del servizio di trasporto)
1.
Il servizio di trasporto di persone, che prevede la chiamata, con qualunque modalità, di un autoveicolo a esso dedicato e una corresponsione economica, può essere esercitato esclusivamente da soggetti che svolgono il servizio di cui alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 1, della presente legge.
".
Art. 2 
(Inserimento dell'articolo 2 bis della l.r. 24/1995)
1. 
Dopo l'articolo 2, della l.r. 24/1995, è aggiunto il seguente: "
Art. 2 bis.
(Regolamentazione dell'intermediazione)
1.
I soggetti, economici e non economici, che svolgono l'attività di intermediazione tra domanda e offerta relativa al trasporto collettivo o individuale di persone possono, al fine di garantire il servizio, ricorrere esclusivamente ai soggetti che svolgono il servizio di cui alle lettere a) e b) del comma 3, dell'articolo 1, della presente legge.
".
Art. 3 
(Modifiche dell'articolo 6 della l.r. 24/1995)
1. 
Dopo il comma 2, dell'articolo 6, della l.r. 24/1995, sono aggiunti i seguenti: "
2 bis.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1 bis della presente legge comporta il sequestro del mezzo utilizzato e per il conducente la sanzione amministrativa di euro 1.500,00.
2 ter.
Il mancato rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2 bis comporta l'immediata sospensione del servizio e l'elevazione di una sanzione amministrativa pari a euro 30.000,00.
".
Art. 4 
(Disposizioni transitorie)
1. 
I comuni, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adeguano i propri regolamenti per il servizio taxi e autonoleggio, prevedendo l'introduzione dell'abuso del trasporto e dell'intermediazione del servizio.
2. 
In via transitoria, in attesa dell'approvazione dei Regolamenti di cui al comma 1, quanto disposto dalla presente legge è immediatamente eseguibile dalle amministrazioni comunali.
Art. 5 
(Dichiarazione d'urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 47 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.