Proposta di legge regionale n. 114 presentata il 24 febbraio 2015
"Modifiche alla legge regionale 29 settembre 1994, n. 41 (Ordinamento della professione di guida alpina)"

Art. 1 
(Modifica del titolo della l.r. 41/1994)
1. 
Il titolo della l.r. 41/1994 è così modificato: "
Nuova disciplina della professione di guida alpina e di accompagnatore di media montagna
".
Art. 2 
(Modifiche dell'articolo 1 della l.r. 41/1994)
1. 
Al comma 1, dell'articolo 1, della l.r. 41/1994, dopo le parole: "
disciplina l'esercizio della professione di guida alpina
" sono inserite le parole "
e di accompagnatore di media montagna
".
2. 
Dopo il comma 1, dell'articolo 1, della l.r. 41/1994, sono aggiunti i seguenti: "
1 bis.
L'individuazione di ulteriori figure professionali per la promozione del turismo montano compete al legislatore statale che definisce l'ordinamento delle relative attività, ai sensi e nei limiti di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 30 (Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della L. 5 giugno 2003, n. 131).
1 ter.
La potestà legislativa della Regione si esercita sulle professioni individuate e definite dalla normativa statale, nel rispetto dei principi fondamentali di cui al Capo II del decreto legislativo n. 30/2006.
".
Art. 3 
(Inserimento dell'articolo 2 bis della l.r. 41/1994)
1. 
Dopo l'articolo 2, della l.r. 41/1994, è inserito il seguente: "
Art. 2 bis
(Accompagnatore di media montagna)
1.
È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
2.
La Giunta regionale provvede ad individuare e delimitare le aree nelle quali è consentita l'attività di accompagnatore di media montagna, previa acquisizione, dal Collegio regionale delle guide alpine e dagli organismi competenti del Club Alpino Italiano del Piemonte, delle necessarie informazioni, da rendere entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.
3.
Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.
".
Art. 4 
(Modifica dell'articolo 4 della l.r. 41/1994)
1. 
Dopo il comma 3, dell'articolo 4, della l.r. 41/1994, è inserito il seguente: "
3 bis.
L'esercizio della attività di accompagnatore di media montagna è subordinato all'iscrizione in apposito elenco speciale tenuto, sotto la vigilanza della Regione, dal Collegio regionale di cui all'articolo 13.
".
Art. 5 
(Modifica dell'articolo 5 della l.r. 41/1994)
1. 
Dopo il comma 1, dell'articolo 5, della l.r. 41/1994, è aggiunto il seguente: "
1 bis.
Possono essere iscritti nell'albo speciale di cui al comma 3 bis dell'articolo 4, coloro che hanno compiuto il diciottesimo anno di età e sono in possesso dell'abilitazione tecnica nonché dei requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed e) di cui al precedente comma 1. L'iscrizione autorizza all'esercizio della attività senza limitazioni di carattere regionale, nell'ambito delle aree a tal fine appositamente individuate dalle regioni e province autonome.
".
Art. 6 
(Modifiche dell'articolo 7 della l.r. 41/1994)
1. 
Al comma 1, dell'articolo 7, della l.r. 41/1994, dopo le parole: "
della professione di guida alpina maestro di alpinismo o di aspirante guida
" sono aggiunte le seguenti: "
e di accompagnatore di media montagna
".
2. 
Dopo il comma 5, dell'articolo 7, della l.r. 41/1994, è aggiunto il seguente: "
5 bis.
La Giunta regionale, di concerto con il Collegio nazionale delle Guide alpine, sentita la Commissione consiliare competente, definisce i criteri per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione di accompagnatore di media montagna, individuando differenti modalità che tengono conto di abilitazioni ed esperienze tecniche precedentemente acquisite e certificate.
".
Art. 7 
(Modifica dell'articolo 9 della l.r. 41/1994)
1. 
Il comma 1, dell'articolo 9, della l.r. 41/1994 è così sostituito: "
1.
Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritti nei rispettivi albi e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco regionale hanno l'obbligo di frequentare almeno ogni tre anni un corso di aggiornamento professionale.
".
Art. 8 
(Modifiche dell'articolo 11 della l.r. 41/1994)
1. 
Al comma 1, dell'articolo 11, della l.r. 41/1994, dopo le parole: "
Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guida iscritte negli albi
" sono aggiunte le parole "
e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco
".
2. 
Al comma 3, dell'articolo 11, della l.r. 41/1994, dopo le parole: "
L'esercizio della professione di guida alpina maestro di alpinismo e di aspirante guida
" sono aggiunte le parole "
e di accompagnatore di media montagna
".
Art. 9 
(Modifica dell'articolo 13 della l.r. 41/1994)
1. 
Al comma 2, dell'articolo 13, della l.r. 41/1994, dopo le parole: "
le aspiranti guide iscritte nell'albo professionale della regione
" sono aggiunte le seguenti: "
gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'apposito elenco
".
Art. 10 
(Modifica dell'articolo 14 della l.r. 41/1994)
1. 
Alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 14 della l.r. 41/1994 dopo le parole: "
svolgere tutte le funzioni concernenti la tenuta degli albi professionali
" sono inserite le seguenti: "
e dell'elenco speciale degli accompagnatori di media montagna
".
Art. 11 
(Modifica dell'articolo 15 della l.r. 41/1994)
1. 
Al comma 1, dell'articolo 15, della l.r. 41/1994, dopo le parole: "
Le guide alpine maestri di alpinismo e gli aspiranti guida iscritte negli albi professionali
" sono aggiunte le seguenti: "
e gli accompagnatori di media montagna iscritti nell'elenco speciale
".