Proposta di legge regionale n. 113 presentata il 24 febbraio 2015
"Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche)"

Art. 1 
(Modifica all'articolo 3 della l.r. 13/1997)
1. 
Dopo la lettera c), del comma 1, dell'articolo 3, della l.r. 13/1997 è aggiunta la seguente lettera: "
c bis)
determinazione di differenti livelli di imposizione tariffaria divisi per area alpina/appenninica, prealpina-collinare, di pianura e metropolitana al fine di favorire i territori da cui la risorsa idrica proviene;
".
2. 
Dopo la lettera c bis), del comma 1, dell'articolo 3, della l.r. 13/1997 è aggiunta la seguente lettera: "
c ter)
determinazione di interventi di riduzione del 50 percento della tariffa per le attività imprenditoriali situate nei comuni montani sopra i 700 metri di altitudine classificate come micro o piccole imprese ai sensi del comma 2 dell'articolo 8.
".
Art. 2 
(Modifica all'articolo 6 della l.r. 13/1997)
1. 
Dopo la lettera c), del comma 1, dell'articolo 6, della l.r. 13/1997 è aggiunta la seguente lettera: "
c bis)
dall'Assessore regionale alle Risorse idriche o suo delegato.
".
2. 
Il comma 3, dell'articolo 6, della l.r. 13/1997 è sostituito dal seguente: "
3.
La convenzione di cui all'articolo 4 fissa le quote di rappresentatività riservando alle unioni montane e di comuni montani non appartenenti alle medesime il 35 percento dei voti, ai comuni non montani il 20 percento, determinando tali quote in base a popolazione e metri cubi di acqua erogata, tenendo conto della necessità di garantire la rappresentanza delle diverse esigenze del territorio. La convenzione determina altresì le quote di rappresentanza di province e città metropolitana di Torino nella misura del 20 percento e della Regione Piemonte per le restanti quote del 25 percento.
".
Art. 3 
(Modifica all'articolo 8 della l.r. 13/1997)
1. 
Al comma 4, dell'articolo 8, della l.r. 13/1997, le parole: "
I suddetti fondi sono assegnati alle comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio
" sono sostituite dalle seguenti: "
I suddetti fondi sono assegnati, entro e non oltre il 30 aprile 2015, alle unioni montane o di comuni montani non facenti parte le unioni, sulla base di programmi per l'attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e all'incremento occupazionale.
".