"Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche)"
Primo firmatario
Altri firmatari
BERUTTI MASSIMO VITTORIO GRAGLIA FRANCESCO PICHETTO FRATIN GILBERTO PORCHIETTO CLAUDIA RUFFINO DANIELA SOZZANI DIEGO
Art. 1
(Modifica all'articolo 3 della l.r. 13/1997)
1.
Dopo la lettera c), del comma 1, dell'articolo 3, della l.r. 13/1997 è aggiunta la seguente lettera: "
determinazione di differenti livelli di imposizione tariffaria divisi per area alpina/appenninica, prealpina-collinare, di pianura e metropolitana al fine di favorire i territori da cui la risorsa idrica proviene; ".
c bis)
2.
Dopo la lettera c bis), del comma 1, dell'articolo 3, della l.r. 13/1997 è aggiunta la seguente lettera: "
determinazione di interventi di riduzione del 50 percento della tariffa per le attività imprenditoriali situate nei comuni montani sopra i 700 metri di altitudine classificate come micro o piccole imprese ai sensi del comma 2 dell'articolo 8. ".
c ter)
Art. 2
(Modifica all'articolo 6 della l.r. 13/1997)
1.
Dopo la lettera c), del comma 1, dell'articolo 6, della l.r. 13/1997 è aggiunta la seguente lettera: "
dall'Assessore regionale alle Risorse idriche o suo delegato. ".
c bis)
2.
Il comma 3, dell'articolo 6, della l.r. 13/1997 è sostituito dal seguente: "
La convenzione di cui all'articolo 4 fissa le quote di rappresentatività riservando alle unioni montane e di comuni montani non appartenenti alle medesime il 35 percento dei voti, ai comuni non montani il 20 percento, determinando tali quote in base a popolazione e metri cubi di acqua erogata, tenendo conto della necessità di garantire la rappresentanza delle diverse esigenze del territorio. La convenzione determina altresì le quote di rappresentanza di province e città metropolitana di Torino nella misura del 20 percento e della Regione Piemonte per le restanti quote del 25 percento. ".
3.
Art. 3
(Modifica all'articolo 8 della l.r. 13/1997)
1.
Al comma 4, dell'articolo 8, della l.r. 13/1997, le parole: "
" sono sostituite dalle seguenti: "
".
I suddetti fondi sono assegnati alle comunità montane sulla base di accordi di programma per l'attuazione di specifici interventi connessi alla tutela e alla produzione delle risorse idriche e delle relative attività di sistemazione idrogeologica del territorio
I suddetti fondi sono assegnati, entro e non oltre il 30 aprile 2015, alle unioni montane o di comuni montani non facenti parte le unioni, sulla base di programmi per l'attuazione di interventi finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico e all'incremento occupazionale.