Proposta di legge regionale n. 112 presentata il 24 febbraio 2015
"Norme per la prevenzione dei danni causati dalla ludopatia e la regolarizzazione del gioco"

Art. 1 
(Finalità)
1. 
La Regione Piemonte nell'ambito delle proprie competenze in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta disposizioni per promuovere l'accesso consapevole, misurato e responsabile al gioco lecito, nelle diverse forme previste dalla normativa vigente, al fine di tutelare la salute dei cittadini e di prevenire l'insorgere di fenomeni di dipendenza causati dalla ludopatia, salvaguardando le fasce di popolazione più deboli e maggiormente vulnerabili.
Art. 2 
(Definizioni)
1. 
Ai fini del presente provvedimento si intende:
a) 
"gioco d'azzardo patologico" il disturbo del controllo degli impulsi che si connota come una dipendenza patologica "sine substantia", caratterizzata da andamento cronico e recidivante in grado di compromettere lo stato di salute e la socialità della persona affetta da tale disturbo;
b) 
"gioco d'azzardo problematico" ovvero "gioco d'azzardo compulsivo", il comportamento, da considerarsi problematico per la salute, per cui non si è ancora instaurata una dipendenza ma che può evolvere verso la forma patologica;
c) 
"persone vulnerabili" i soggetti che, per alcune loro caratteristiche individuali di tipo psicofisico ed ambientali, hanno maggiore probabilità, rispetto alla popolazione generale, di sviluppare una dipendenza da gioco d'azzardo se esposti a tali stimoli;
d) 
"ludopatia" la patologia che caratterizza i soggetti affetti dal gioco patologico, così come inserita nell'elenco della malattie che hanno diritto all'esenzione della partecipazione al costo per le prestazioni effettuate dal Servizio Sanitario nazionale previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Sanità 28 maggio 1999 n. 329.
2. 
Ai fini della presente legge si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato.
Art. 3 
(Campagna pubblicitaria)
1. 
La propaganda pubblicitaria del gioco d'azzardo è consentita oltre 500 metri di distanza da istituti scolastici e formativi di qualsiasi ordine e grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o comunque da minorenni, strutture residenziali o semi residenziali operanti in ambito sanitario, scolastico o socio-assistenziali e ospedali o strutture operanti nel Servizio Sanitario Nazionale.
2. 
La propaganda o comunque ogni forma di pubblicità del gioco d'azzardo o di apparecchi di cui al comma 2 articolo 1 deve rispettare i dettati normativi nazionali ed europei e deve contenere, con caratteri della stessa dimensione del testo, indicazioni sulle reali percentuali di vittoria per ogni singola tipologia di gioco oggetto di propaganda, al fine di evitare il formarsi di illusioni che minimizzano il rischio esaltando l'euforia della vittoria.
Art. 4 
(Campagne di informazione)
1. 
La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, predispone campagne di informazione e di educazione sul gioco d'azzardo da realizzarsi all'interno delle scuole di ogni ordine e grado, oltre che di sensibilizzazione finalizzate a responsabilizzare i soggetti e a informare sui rischi per la salute derivanti dal gioco d'azzardo patologico.
Art. 5 
(Prevenzione)
1. 
Per tutelare i soggetti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 2 e prevenire i casi di dipendenza, rischio o patologia da gioco, come definiti dalle lettere a), b) e d) del comma 1, dell'articolo 2, della presente legge, l'esercizio di sale da giochi e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L'autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge ove le stesse siano ubicate in un raggio di 500 metri, ove non lo siano devono procedere alla chiusura o alla dismissioni degli apparecchi da gioco, come definiti dall'articolo 2, comma 2, entro 12 mesi dall'approvazione della presente legge.
2. 
Con delibera della Giunta regionale possono essere individuati altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l'autorizzazione per l'esercizio di sale da gioco e attrazione, tenuto conto dell'impatto sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, l'inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
3. 
I comuni possono limitare o vietare la collocazione di apparecchi da gioco come individuati dal comma 2, dell'articolo 2, tenuto conto dell'impatto sulla qualità del contesto urbano e sulla sicurezza urbana nonché dei problemi connessi con la viabilità, inquinamento acustico e disturbo della quiete pubblica.
4. 
Ogni Comune promuove il monitoraggio del numero e della tipologia degli apparecchi da gioco presenti nel Comune.
5. 
È vietata la messa a disposizione presso qualsiasi pubblico esercizio di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsivoglia titolo concessore o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
Art. 6 
(Azioni per il recupero)
1. 
La cura e il recupero sociale delle persone con disturbi da gioco d'azzardo patologico sono di competenza dei servizi territoriali per le dipendenze (SerD) e del privato accreditato attraverso la rete dei servizi dedicati al Gioco d'azzardo patologico (G.A.P), presenti in tutti i Dipartimenti delle Dipendenze delle AA.SS.RR piemontesi, che assicurano prestazioni ambulatoriali, semiresidenziali, residenziali e domiciliari di diagnostica, di terapia psicologica e medica, di riabilitazione e socio assistenziali, nei casi in cui lo stato di salute consenta che queste possano essere erogate in regime di non ricovero, e attuano meccanismi per garantire la reperibilità degli operatori.
Art. 7 
(Obbligo dei gestori)
1. 
I gestori di sale da gioco, ricevitorie, tabaccherie e comunque esercizi dotati di apparecchi da intrattenimento per il gioco lecito di cui all'articolo 110 comma 6 del regio decreto 773/1931, o comunque di apparecchi di cui al comma 2 dell'articolo 2 della presente legge, ovvero di scommesse su eventi sportivi, anche ippici, e non sportivi, sono tenuti ad esporre all'ingresso e all'interno dei locali materiale informativo diretto a evidenziare i rischi connessi al gioco eccessivo, indicazioni chiare relativamente alle reale probabilità di vincita di ogni apparecchio, la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati al cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al G.A.P. (Gioco d'azzardo patologico).
2. 
I gestori dei locali di cui al comma 1 sono inoltre tenuti a prestare idonee garanzie affinché sia impedito l'accesso ai minorenni a giochi vietati ai minorenni ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche.
Art. 8 
(Caratteristiche degli apparecchi da gioco)
1. 
Al fine di garantire l'applicazione del divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro nonché di prevenire forme di dipendenza per i soggetti vulnerabili, si rende obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare in modo automatico l'accesso ai giochi per i minori, mediante l'inserimento nei software degli apparecchi da intrattenimento, dei videogiochi e dei giochi on line di appositi sistemi di filtro, richiedenti l'uso della carta d'identità elettronica, della tessera sanitaria regionale o del codice fiscale, nonché la previsione, al momento dell'accesso ai medesimi, di avvertenze contro la dipendenza da gioco e indicazioni sulle reali percentuali di vincita per ogni tipologia di gioco.
Art. 9 
( Sanzioni)
1. 
La violazione dei disposti di cui all'articolo 3, comma 1, è soggetta all'applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nella misura compresa tra i 500 euro e i 5000 euro.
2. 
La violazione del disposto di cui all' articolo 5, comma 5, è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro per ciascun apparecchio.
3. 
La violazione dei disposti di cui agli articoli 7 e 8 è soggetta a sanzione amministrativa pecuniaria compresa da 300 a 1.000 euro per ciascun apparecchio.
4. 
Gli esercizi per i quali è accertata la violazione del divieto della partecipazione dei minori ai giochi con vincita in denaro sono assoggettati alla misura della sospensione dell'autorizzazione della licenza da un minimo di un girono a un massimo di quindici. Qualora nell'arco di tre anni vengano sanzionati almeno tre volte, l'autorizzazione è revocata.
5. 
Le sanzioni di cui al comma 1, 2, 3, 4 sono irrogate e introitate dai Comuni ai sensi della legge regionale 1° luglio 2011 n. 9 (Riordino delle funzioni amministrative sanzionatorie), che ne incamerano i relativi proventi per un massimo dell'80 per cento del totale sanzionato. Il rimanente 20 per cento è riversato dai Comuni nelle casse del bilancio regionale al fine di finanziare il fondo per la tutela delle amministrazioni comunali di cui all'articolo 10.
Art. 10 
(Fondo regionale per la tutela delle amministrazioni comunali)
1. 
Al fine di evitare che le amministrazioni pubbliche coinvolte in giudizi civili, amministrativi o penali in ragione dell'espletamento dei compiti di cui alla presente legge possano subire pregiudizio economico, è istituito il Fondo regionale per la tutela delle amministrazioni comunali, alimentato dai proventi di cui al precedente articolo 9, comma 5, e con risorse finanziarie regionali.
Art. 11 
(Norma finanziaria)
1. 
Agli oneri di parte corrente stimati in euro 100.000,00 (articolo 4) stanziati nell'ambito dell'UPB DB06001 e in euro 500.000,00 (articolo 10) nell'ambito dell'UPB DB20161, per ciascun anno del biennio 2015-2016 del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016, in termini di competenza, si riduce, per l'importo complessivo di euro 600.000,00, la dotazione finanziaria dell'UPBDB09011.
2. 
I proventi regionali derivanti dalle sanzioni irrogate dai Comuni per finanziare il fondo regionale per la tutela delle amministrazioni comunali di cui all'art. 10 sono iscritti nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB0902 (Risorse finanziarie Ragioneria).
Art. 12 
(Dichiarazione di urgenza)
1. 
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.