"Modifiche alla
legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1
(Norme in materia di trasporto pubblico locale, in attuazione del
decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422
)".
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1.
(Modifica all'
articolo 20 della legge regionale 4 gennaio 2000
, n.
1)
1. Dopo il
comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 4 gennaio 2000, n. 1 è aggiunto il seguente: "
Fermo restando quanto stabilito dal comma 6 ter, nell'ambito del trasporto pubblico locale, a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio, al fine di garantire maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico nonché l'ente locale territorialmente competente possono affidare le attività di controllo, prevenzione, contestazione e accertamento, sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista una sanzione amministrativa, anche a guardie giurate nominate e allo scopo autorizzate, con le modalità di cui all'
articolo 133 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e del
regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza), o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata. ".
7 bis.