"Modifiche alla legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3 (Norme in materia di edilizia sociale)".
Primo firmatario
Altri firmatari
Art. 1.
(Modifica all'
articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 2010, n. 3
)
1.
La lettera a), del comma 1, dell'articolo 3 (Requisiti per l'assegnazione) della
l.r. 3/2010 , è sostituita dalla seguente: "
essere cittadino italiano o comunitario da almeno dieci anni, ed essere residente o prestare attività lavorativa da almeno cinque anni nel comune che emette il bando di concorso o in uno dei comuni del medesimo ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 2. I comuni hanno facoltà, in sede di bando, di incrementare tale requisito fino ad un massimo di ulteriori cinque anni. ".
a)
Art. 2.
(Abrogazioni)
1.
La lettera a) e la lettera p), del comma 1, dell'articolo 8 (Punteggi da attribuire ai richiedenti) della
l.r. 3/2010 , sono abrogate.
Art. 3.
(Modifica all'
articolo 8 della l. r. 3/2010
)
1.
Al comma 1, dell'articolo 8 (Punteggi da attribuire ai richiedenti) della
l.r. 3/2010 , viene aggiunta la seguente lettera: "
Cittadini italiani da almeno dieci anni sopra i sessantacinque anni di età che percepiscono pensione minima o hanno redditi inferiori agli 600 euro mensili. ".
t bis)