"Modifiche alla legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte)".
Primo firmatario
Art. 1.
(Inserimento dell'art. 72 bis alla legge regionale 4 marzo 2005, n. 1, (Statuto della Regione Piemonte))
1.
Dopo l'articolo 72 della legge regionale 4 marzo 2005, n. 1, (Statuto della Regione Piemonte) è aggiunto il seguente: "
(Comitato per la partecipazione)
La Regione istituisce il Comitato per la Partecipazione che opera al fine di promuovere la divulgazione degli istituti di partecipazione presso i cittadini nonché la presentazione di iniziative e quesiti referendari.
Il comitato di cui al comma 1 è composto da:
3 elettori piemontesi, estratti tra coloro che sono stati promotori di istituti di partecipazione in Regione Piemonte;
3 docenti di diritto amministrativo esperti della materia;
3 consiglieri regionali nominati sulla base del principio per cui tutti i gruppi consiliari devono essere rappresentati; 3. La legge regionale detta le norme per la costituzione e il funzionamento del Comitato di cui al comma 1. " .
Art. 72 bis
1.
2.
a)
b)
c)
Art. 2.
(Sostituzione del comma 1 dell'articolo 78 l.r. 1/2005)
1.
Il comma 1 dell'articolo 78 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente: "
Il referendum per l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale è indetto quando lo richiede almeno l'1 per cento dei votanti alle ultime elezioni regionali; oppure tre Consigli provinciali o dieci Consigli comunali purché rappresentino almeno un ventesimo dei votanti alle ultime elezioni regionali. " .
1.
Art. 3.
(Sostituzione del comma 3 dell'articolo 78 l.r. 1/2005)
1.
Il comma 3 dell'articolo 78 della l.r. 1/2005 è sostituito dal seguente: "
La proposta soggetta a referendum è approvata se, su di esso, è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi " .
3.
Art. 4.
(Modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 79 della l.r. 1/2005)
1.
Al comma 1 dell'articolo 79 della l.r. 1/2005 sono soppresse le seguenti parole: "
".
la legge elettorale regionale
2.
Il comma 2 è soppresso.
Art. 5.
(Inserimento dell'articolo 83 bis alla l.r. 1/2005)
1.
Dopo l'articolo 83 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente: "
(Referendum deliberativo)
Dieci consigli comunali, purchè rappresentino almeno un decimo dei votanti alle ultime elezioni regionali; tre consigli provinciali oppure il 2 per cento dei votanti alle ultime elezioni regionali, con le modalità e i limiti previsti dal presente articolo, possono presentare al Consiglio regionale una proposta di legge da sottoporre a referendum popolare su specifiche questioni di interesse regionale.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
La proposta soggetta a referendum è approvata se alla votazione è raggiunta su di esso la maggioranza dei voti validamente espressi. " .
Art. 83 bis
1.
2.
3.
Art. 6.
(Inserimento dell'articolo 83 ter alla l.r. 1/2005)
1.
Dopo l'articolo 83 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente: "
(Limiti del referendum deliberativo)
Non è ammesso referendum deliberativo su questioni riguardanti tributi, bilancio e sue variazioni, i rapporti della Regione con gli Stati esteri e le questioni già sottoposte a referendum propositivo nel corso della stessa legislatura.
Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle proposte di referendum è espresso dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 91, secondo le modalità stabilite dalla legge.
Le modalità di indizione e svolgimento del procedimento referendario sono determinate tramite legge regionale. " .
Art. 83 ter
1.
2.
3.
Art. 7.
(Inserimento dell'articolo 83 quater alla l.r. 1/2005)
1.
Dopo l'articolo 83 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente: "
( Referendum confermativo)
Le leggi regionali sono sottoposte a referendum confermativo quando entro 100 giorni dalla loro pubblicazione notiziale ne facciano domanda almeno l'1 per cento dei votanti alle ultime elezioni regionali oppure tre consigli provinciali o dieci Consigli comunali purchè rappresentino almeno un ventesimo dei votanti alle ultime elezioni regionali.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
La legge sottoposta a referendum non è promulgata finchè non è approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
Le modalità di indizione e svolgimento del procedimento referendario nonché i limiti dello stesso sono determinate tramite legge regionale. " .
Art. 83 quater
1.
2.
3.
4.
Art. 8.
(Inserimento dell'articolo 83 quinquies alla l.r. 1/2005)
1.
Dopo l'articolo 83 della l.r. 1/2005 è inserito il seguente: "
(Referendum di richiamo dell'eletto)
Venti consigli comunali purchè rappresentino almeno un quinto dei votanti alle ultime elezioni regionali; 3 consigli provinciali o il 5 per cento dei votanti alle ultime elezioni regionali possono chiedere tramite referendum la rimozione di un consigliere regionale o del Presidente della Regione.
I referendum di richiamo dell'eletto sono accolti sulla base del principio di una condotta particolarmente pregiudizievole agli interessi della Comunità Regionale.
Il giudizio sulla ricevibilità e sulla ammissibilità delle proposte di referendum è espresso dalla Commissione di garanzia di cui all'articolo 91, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale.
Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.
Il decadimento è approvato se alla votazione del referendum è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. " .
Art. 83 quinquies
1.
2.
3.
4.
5.